Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25585 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25585 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 5041-2012 proposto da:
ROCA IONUT RCONTI86S16Z129B, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio
dell’avvocato MANDRA’ LIDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
MENGA LUCIANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
INA ASSITALIA SPA, impresa designata per il Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, che si costituisce a mezzo della Spa GENERALI
BUSINESS SOLUTIONS, soggetta alla direzione ed al
coordinamento di Assicurazioni Generali Spa, in persona dei
procuratori, nella qualità di procuratrice delle società mandanti del
Gruppo Generali, tra cui l’Ina Assitalia Spa, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 14/11/2013

FEDELI VALENTINO, che la rappresenta e difende giusta procura
in atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 2438/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Piccioli (delega orale L. 247/12) diensore della
ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che aderisce
alla relazione.

Ric. 2012 n. 05041 sez. M3 – ud. 26-09-2013
-2-

ROMA del 31/05/2011, depositata 11 05/07/2011;

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da
errori materiali di seguito si riproduce:
<> degli artt. 435, 345 c.p.c., in riferimento
all’art. 360, l ° co. nn. 3 e 5, c.p.c., dolendosi in particolare
che la corte di merito abbia erroneamente pronunziato
l’improcedibilità dell’appello per essere stato il ricorso ed il
decreto nel caso notificato a controparte oltre il termine,
meramente ordinatorio, di dieci giorni successivi al deposito del
decreto.
Resiste con controricorso la compagnia INA ASSITALIA s.p.a,
quale impresa designata per il F.G.V.S.
Il motivo si appalesa manifestamente fondato.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare,
nel rito del lavoro -nella specie applicantesi-, il termine di
dieci giorni assegnato all’appellante per la notificazione del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione
(art. 435, 2 ° co., c.p.c.) non è perentorio e, pertanto, la sua

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dichiarato improcedibile il gravame interposto dal sig. Ionut ROCA

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inosservanza non comporta decadenza, sempre che resti garantito
all’appellato uno spatium deliberandi non inferiore a venticinque
giorni prima dell’udienza di discussione, perché egli possa
apprestare le proprie difese (art. 435, 3 0 co., c.p.c.) (v. Cass.

Cass., 7/2/2013, n. 2997).
Si è al riguardo precisato che il principio affermato da Cass.,
Sez. Un. n. 20604 del 2008 [secondo cui “nel rito del lavoro
l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla
legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato
e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta non
essendo consentito, alla stregua di una interpretazione
costituzionalmente orientata (art. 111, 2 ° co., Cost.), al giudice
di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’appellante, previa
fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine
perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art.
291 c.p.c.”] riguarda una fattispecie in cui la notificazione era
inesistente o addirittura neppure tentata, mentre nella
fattispecie in oggetto la notificazione è comunque materialmente
avvenuta e il rapporto processuale si è costituito nel rispetto
per l’appellato del termine di cui all’art. 435, 3 ° co., c.p.c.,
senza spostamento dell’udienza di discussione fissata.
Si è altresì sottolineato come anche la Corte Costituzionale,
con ordinanza n. 60 del 2010, abbia ritenuto manifestamente
infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di

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n. 21358 del 2010, e, da ultimo, Cass.,20/12/2012, n. 23680;

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legittimità costituzionale dell’art. 435, 2 ° co., c.p.c., in
riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in fattispecie, simile a
quella in esame, in cui malgrado l’inosservanza del termine di cui
all’art. 435, 2 ° co., c.p.c. la notifica del ricorso e del decreto

comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento
dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di
difesa dell’appellato.
Si è ulteriormente posto in rilievo che l’inosservanza del
predetto termine non produce alcuna conseguenza pregiudizievole
per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine

era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo 3 °

pubblico processuale, né su di un interesse dell’appellato, sempre /
che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435,
3 ° e 4 ° co., c.p.c. deve intercorrere tra il giorno della notifica
e quello dell’udienza di discussione. Conseguenze pregiudizievoli,
in violazione del principio di ragionevole durata del processo,
potrebbero riverberarsi solo dallo spostamento dell’udienza di
discussione a cagione del ritardo della notificazione del ricorso,
causando un irragionevole allungamento dei tempi del processo (v.
Cass., 7/2/2013, n. 2997 Cass., 31/5/2012, n. 8685; Cass.,
30/12/2010, n. 26489).
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero
disatteso i suindicati principi.

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Della medesima si imporrà pertanto la cassazione in relazione,
con rinvio alla Corte d’Appello di Roma per nuovo esame, in
diversa composizione»;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata

rilevato che le parti non hanno presentato memoria, né vi è
stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta
nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni
esposte nella relazione;
ritenuto che il ricorso va pertanto accolto, con conseguente
cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in
diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia,
anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Roma, 26/9/2013
Il Pres itdente

ai difensori delle parti costituite;

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