Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25585 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25585

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22174/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FABIO PACE giusta procura a margine del con troricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 989/27/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 30/01/2015 e depositata il

17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Ernesto De Sanctis (delega Avvocato Fabio Pace), per

il controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, nei confronti del contribuente R.A. che si costituisce con controricorso, illustrato da successiva memoria, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 989/15, depositata il 17 marzo 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, con il quale venivano determinati maggiori redditi del contribuente ai fini Irpef per gli anni 2007 e 2008.

La CTR affermava l’infondatezza dell’appello del contribuente per due motivi:

perchè il contribuente aveva dimostrato gli errori di calcolo dell’Agenzia nell’applicazione del redditometro, oltre a provare la disponibilità di somme, non contestate dall’Agenzia che ne avrebbero impedito l’emissione degli avvisi di accertamento;

per la nullità degli avvisi di accertamento, in quanto non preceduti da un contraddittorio anticipato.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la nullità degli avvisi di accertamento in quanto non preceduti dall’instaurazione del contraddittorio preventivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 38, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360, n. 3).

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente (Cass. 7485/2010; Cass. 27076/2009).

Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, disposizione in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/2014), è configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5.

Va inoltre escluso, in materia di Imposte dirette ed Irap, che sia configurabile un obbligo di generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge (Cass. Ss.Uu. 24823/2015).

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione che ha fondato l’annullamento dell’avviso di accertamento sul fatto che il contribuente aveva dimostrato gli errori di calcolo in cui era incorsa l’Agenzia nell’applicazione del redditometro.

Pure tale censura appare fondata.

Si osserva infatti che questa Corte, nel chiarire i confini della prova contraria a carico del contribuente in materia di accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, ha affermato che l’accertamento del reddito con metodo sintetico pone al contribuente l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

La norma dunque richiede qualcosa in più della prova della mera disponibilità di ulteriori redditi, vale a dire una prova documentale su circostanze(anche meramente) sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto.

In tal senso va inteso lo specifico riferimento alla prova – risultante da idonea documentazione – dell’entità di tali ulteriori redditi e della durata del loro possesso, prova che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi (Cass. 25104/2014 e Cass. 14855/2015).

Orbene, nel caso di specie la CTR non risulta aver fatto corretta e puntuale applicazione dei principi su richiamati, limitandosi ad affermare, genericamente, l’esistenza di errori di calcolo dell’Agenzia, e la disponibilità di somme in capo al contribuente, senza precisare in cosa consistesse l’inidoneità degli indici esposti dall’Ufficio, ed omettendo ogni riferimento ai rigorosi criteri di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, che devono caratterizzare la prova contraria di cui è onerato il contribuente.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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