Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25584 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25584
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA RUSTICA 273/B, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDI
CRISTIANO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORSIERO MARIO, DI
NUZZO GAETANO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. (OMISSIS) in persona del
suo direttore e procuratore ad negotia Dott.ssa G.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo
studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
M.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2387/2005 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA
VETERE, depositata il 25/11/2005, R.G.N. 1974/03 e 1017/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato in fatto:
1.1. che R.G., subiti danni sia alla persona che al proprio veicolo in un violento tamponamento, appellò la sentenza del giudice di pace di Capua resa nel giudizio da lui intentato nei confronti di M.S. e della Unipol Ass.ni spa, a lui solo parzialmente favorevole per avere riconosciuto un suo concorso di colpa e per non avere pronunciato sulla domanda di danni alla persona;
1.2. che il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, giudicando in grado di appello, con sentenza n. 2387/05, pubblicata il 25.11.05 e indicata nel successivo ricorso per cassazione come notificata il 26.10.06, rigetta il gravame e condanna il R. alle spese del grado;
1.3. che quest’ultimo ricorre per la cassazione di detta sentenza, censurando le ricostruzioni in fatto sulla dinamica e sui danni alla persona;
1.4. che degli intimati si costituisce la sola Unipol, sostenendo l’inammissibilità del ricorso in quanto involgente una censura alle valutazioni dei giudici di merito sull’attendibilità dei testi;
1.5. che il collegio raccomanda una motivazione semplificata.
2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:
2.1. che il ricorrente formula un unitario motivo, di “omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, censurando la gravata sentenza per la prevalenza accordata ad una piuttosto che ad altra delle testimonianze, per la mancata considerazione dei certificati medici pure prodotti e per l’erronea considerazione delle condizioni della vettura quali elementi da cui desumere la non particolare violenza dell’impatto;
2.2. che il ricorrente indica in ricorso (quinto e quarto rigo dal termine della prima pagina) che la gravata sentenza gli è stata notificata in data 26 ottobre 2006, ma senza depositare la copia notificata della medesima e notificando il ricorso oltre il sessantesimo giorno da tale data, cioè il 5.1.07;
2.3. che degli intimati l’assicuratrice si costituisce con ricorso manifestamente tardivo e quindi inammissibile, in quanto spedito per la notifica addì 11.1.08, a fronte di una notifica del ricorso avvenuta oltre un anno prima;
2.4. che, ad avviso del Collegio, è preliminare ed assorbente il rilievo del mancato deposito della copia autentica della sentenza notificata, nonostante la stessa ricorrente deduca, in ricorso, che la notifica si sarebbe avuta in data 26.10.06;
2.5. che tanto comporta la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2: tale previsione è funzionale al riscontro, da parte di questa Suprema Corte, del rispetto della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, soggetto al termine perentorio previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2; inoltre, si tratta di riscontro a tutela dell’esigenza pubblicistica – e, come tale, non rientrante nella disponibilità delle parti – del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale; ne consegue che, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia – autentica – della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile (tra le ultime, v. : Cass. Sez. Un., ord. 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 11 maggio 2010, n. 11376; Cass. 17 febbraio 2011, n. 3849).
3. Il ricorso va allora dichiarato improcedibile; ma sulle spese può omettersi di provvedere, attesa la vista tardività del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011