Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25584 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 37875-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2873/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. D.G.S. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso L. n. 289 del 2002 ex art. 9, comma 17, del 90% degli importi versati a titolo di Irpef relativa agli anni 1990-1992 per un importo complessivo pari ad Euro 19.015,42

2. La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello rilevando, per quanto di interesse, che il motivo di appello circa la dedotta carenza dell’elemento soggettivo, era inammissibile in quanto proposto in sede di udienza di discussione, che l’istanza era stata tempestivamente presentata e che sussistevano i presupposti per il rimborso.

4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Il contribuente non si è costituito.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,19 e 21, del combinato disposto del D.Lgs., art. 19, commi 1, lett. g), e 3, in quanto l’istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile.

1.1. Con il secondo motivo denuncia l’Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, dell’O.M. per il Coordinamento della Protezione Civile 2 dicembre 1990, art. 3, del D.P.C.M. 15 gennaio 1991, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, art. 27, comma 1, e art. 57, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si sostiene che erroneamente la CTR ha dichiarato inammissibile le difese dell’Agenzia delle Entrate svolte in appello che contestavano la sussistenza di uno presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimborso.

2. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo l’Agenzia delle Entrate riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, né indicato la sede processuale in cui reperire tale documento impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni.

2.1 Va inoltre rilevato, quale ulteriore profilo di inammissibilità della domanda, che l’Agenzia delle Entrate ha sollevato tale eccezione per la prima volta nel ricorso per Cassazione dopo che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il diritto al rimborso il cui importo è stato accertato sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente senza che tale punto tale statuizione sia stato oggetto di motivo di appello da parte dell’Agenzia.

2.2 Sulla questio facti relativa al “quantum” spettante alla ricorrente si e’, quindi, formato il giudicato.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1 Questa Corte ha affermato che “nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che “le eventuali falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario “thema decidendum” (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto di rimborso), fatto salvo il limite del giudicato ” (cfr. tra le tante Cass. 3338/2011 e 5429/2018)”.

3.2 Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico.

3.2 Nella fattispecie è incontestato che l’Agenzia nel giudizio di secondo si sia limitata a contestare i fatti costitutivi del rimborso richiesto dalla controparte, aggiungendo la diversa argomentazione della mancata residenza del contribuente nel Comune colpito dal sisma rispetto a quelle dedotte nel giudizio di primo grado.

3.3 La CTR non si è uniformata ai principi sopra enunciati.

4. In accoglimento del secondo motivo l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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