Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25584 del 14/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25584 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso 4986-2012 proposto da:
INA ASSITALIA SPA 00409920584, in persona del procuratore
speciale dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
FEDELI VALENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAGALDI RENATO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
VENTOLA CARMELA, COMUNE di NAPOLI, ATI CAPRETTO
FRANCESCO – EDIL FALCO DEI F.LLI DE FALCO;
– intimati avverso la sentenza n. 1990/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 26/04/2011, depositata 11 07/06/2011;
Data pubblicazione: 14/11/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Piccioli Tiziana (delega orale L. 247/12) difensore
della ricorrente che si riporta agli scritti;
alla relazione.
Ric. 2012 n. 04986 sez. M3 – ud. 26-09-2013
-2-
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che aderisce
4986/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che è stata depositata in cancelleria
relazione del seguente tenore:
«Con sentenza del 7/6/2011 il la Corte d’Appello di
Carmela VENTOLA, nella qualità di tutrice delle figlia sig.
Anna MASUCCI, e in conseguente riforma della pronunzia Trib.
Napoli 2/10/2008, ha dichiarato la responsabilità del COMUNE
di NAPOLI per il sinistro avvenuto il 22/1/2000, allorquando
la MASUCCI cadeva a causa della sconnessione della
pavimentazione del marciapiede della locale via G. Bruno
riportando la frattura della gamba sinistra, con conseguente
condanna al risarcimento dei danni dalla medesima
conseguentemente sofferti.
Avverso la suindicata pronunzia la società INA ASSITALIA
s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 2
MOTIVI.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Con il l ° MOTIVO la ricorrente denunzia «violazione e
falsa applicazione>> degli artt. 343, 346 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Con
il
2°
MOTIVO
denunzia
«insufficiente
e
contraddittoria motivazione>> su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
3
Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla sig.
4986/2012
Il ricorso si appalesa inammissibile.
Esso risulta infatti formulato in violazione del requisito
richiesto ex art. 366, l ° co. n. 6, c.p.c., atteso che la
ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di
grado dall’ATI Capretto-Edil Falco>>, alla <
controparte <
«polizza contratta dall’Assitalia>>, al <
chiamante ATI Capretto-Edil Falco>>, alla <
limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente
-per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel
ricorso ovvero senza puntualmente indicare in quale sede
processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti,
laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla
relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220
4
merito [ es., alla <