Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25584 del 13/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 20/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22162/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 287/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 18/09/2014 e depositata il

16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di M.F., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 287/25/15, depositata il 16 febbraio 2015, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento a carico della contribuente per il recupero di maggiori imposte relative all’anno 2006 oltre alle relative sanzioni, in conseguenza della accertata natura commerciale della Wellness Project Società Sportiva Dilettantistica presso la quale la contribuente svolgeva attività di responsabile di attività di segreteria e di disbrigo di pratiche, con il conseguente venir meno delle agevolazioni fiscali in materia di compensi corrisposti ai collaboratori ed ai dipendenti.

La CTR, in particolare, affermava che il rapporto di lavoro della contribuente doveva qualificarsi come collaborazione coordinata e continuativa e non anche di lavoro dipendente con la conseguente applicabilità del regime agevolato di cui all’art. 67 T.U.I.R..

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), art. 69, comma 2 e art. 148 T.U.I.R., censurando la statuizione della CTR secondo cui, dalla natura dell’attività prestata dalla contribuente, riconducibile ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non già di lavoro subordinato, sarebbe derivata l’applicazione del regime agevolato di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R..

La censura appare fondata.

Ed invero, ai sensi del combinato disposto della L. n. 133 del 1999, art. 25 e L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 3, il regime agevolativo di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. e art. 69, comma 2 T.U.I.R., deve ritenersi applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in quanto resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, con la conseguenza che, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro della contribuente, il su menzionato regime agevolativo deve escludersi in caso di natura commerciale dell’ente per il quale viene resa la relativa prestazione lavorativa.

Considerato che la CTR ha riconosciuto l’agevolazione, omettendo di valutare la natura dell’ente nei cui confronti la contribuente prestava la propria attività lavorativa, che, come evidenziato, costituisce elemento determinante ai fini dell’applicazione del regime agevolativo, appare sussistente la dedotta violazione di legge.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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