Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25583 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCOFI S.R.L. (OMISSIS) in proprio e quale capogruppo

dell’Associazione Temporanea Imprese Socofi S.r.l. in persona

dell’Amministratore unico D.O., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio

dell’avvocato LIUZZI MILENA, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Direttore

Generale Dott.ssa A.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

COMUNE ROMA;

– intimato –

sul ricorso 3407-2007 proposto da:

COMUNE ROMA (OMISSIS) in persona del Sindaco in carica, on.le

V.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO

DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI ANTONIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SOCOFI S.R.L. in proprio e quale capogruppo dell’Associazione

Temporanea Imprese Socofi Srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LIUZZI MILENA, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3837/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/09/2006 R.G.N. 6883/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ANTONIO LIUZZI per delega;

udito l’Avvocato ROMOLO PERSIANI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso con l’inammissibilità, in subordine

il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La SOCOFI, appaltatrice del Comune di Roma per la manutenzione stradale, citò in giudizio la Liguria Ass.ni per avere disdetto il contratto assicurativo di manleva in favore dell’ente appaltante.

Il Tribunale di Roma, ritenuto legittimo il recesso della Compagnia respinse la domanda della SOCOFI nonchè quella riconvenzionale del Comune che aveva chiesto (in ipotesi di rigetto della domanda della SOCOFI) la condanna della società alla stipula di un secondo contratto assicurativo. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale della società e quello incidentale del Comune, ritenendo che: essendo da tempo cessato l’appalto, era venuto meno l’interesse della SOCOFI, sicchè la domanda andava delibata ai soli fini delle spese; in base alle clausole del contratto, era legittimo il recesso della Compagnia; la domanda del Comune di condanna della SOCOFI al pagamento dei premi che la stessa avrebbe dovuto pagare era inammissibile siccome nuova.

Il ricorso per cassazione della SOCOFI è svolto in otto motivi.

Risponde il Comune con controricorso e ricorso incidentale condizionato, svolto in un solo motivo. La SOCOFI ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza.

I primi due motivi del ricorso principale censurano la sentenza nel punto in cui ha affermato il sopravvenuto difetto d’interesse ad agire, in capo alla SOCOFI, rispetto alla domanda di dichiarazione d’inefficacia del recesso comunicato dalla compagnia e di accertamento della sussistenza dell’operatività della polizza. I motivi sono inammissibili, posto che l’affermazione contenuta in sentenza (che giudica sotto il profilo della soccombenza virtuale, tenuto conto che il contratto del quali si controverte è scaduto sin dal dicembre 2002) ha natura meramente incidentale ed è priva di concrete conseguenze rispetto alle posizioni vantate dalle parti.

Il terzo motivo sostiene che, ai fini della validità della clausola di recesso a favore della predisponente Liguria Ass.ni, sarebbe stata necessaria la specifica approvazione per iscritto da parte dell’assicurato Comune di Roma. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una questione affatto nuova, la quale è, ad ogni buon conto, superata dalla considerazione che il contratto in questione è stipulato in favore del terzo (il Comune di Roma), il quale, come beneficiario, non è parte contrattuale.

Il quarto motivo censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto compatibile la clausola contrattuale n. 8 (quella che prevede il potere della compagnia di recedere dal contratto) con quella di cui al n. 6 (che sancisce la scadenza della polizza al momento della scadenza dell’appalto). La censura è inammissibile, in quanto, pur essendo in astratto proposta sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici, in concreto si risolve nella prospettazione di un’interpretazione alternativa rispetto a quella contenuta in sentenza, e da questa espressa con motivazione congrua e logica.

Il quinto ed il sesto motivo censurano i vizi della motivazione in relazione ai punti della sentenza in cui s’afferma: che il collegamento tra i due contratti (quello d’appalto e quello d’assicurazione) non riguardava la polizza conclusa con la Liguria ma solo la copertura del rischio durante l’appalto; che il rinvio alle condizioni del CSA concerneva solo la gestione delle vertenze relative ai danni prodotti. Anche in questo caso la censura si risolve nella ricostruzione della vicenda contrattuale in maniera diversa da quella compiuta dal giudice, senza una specifica articolazione di profili d’impugnazione che concernano il vizio della motivazione o quello giuridico. Ne va, pertanto, dichiarata l’infondatezza.

Il settimo motivo censura il punto della sentenza che ha respinto l’eccezione d’inefficacia della clausola di recesso ex art. 33 del Codice di consumo. Sul punto la sentenza ha correttamente osservato che la norma in questione (all’epoca l’art. 1469 quinquies c.c.) non è applicabile alla fattispecie in trattazione che coinvolge soggetti agenti per scopi imprenditoriali e professionali. L’ottavo motivo censura la sentenza per avere omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della clausola contrattuale di recesso ai sensi della L. n. 192 del 1998, art. 9. La questione si manifesta come assolutamente nuova e, dunque, inammissibile; nè la ricorrente spiega e dimostra in quale atto processuale ed in quale grado del giudizio di merito sia stata tempestivamente e ritualmente proposta.

Passando al ricorso incidentale del Comune, esso in primo luogo condivide e fa propri i motivi del ricorso della società, poi impugna la sentenza sotto il profilo dell’errata interpretazione della L. n. 109 del 1994, art. 30 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 103.

Il riferimento a queste disposizioni legislative appare affatto impertinente rispetto alla vicenda in trattazione, posto che: dalle stesse deriva l’obbligo per l’esecutore dei lavori di stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la P.A. committente dai rischi e che preveda anche una garanzia di r.c. per danni a terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; esse non escludono il diritto di recesso della compagnia, allorquando sia specificamente previsto nel contratto assicurativo; la obbligatoria copertura assicurativa può essere fornita (come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata) anche da diverse compagnie succedutesi nello svolgimento dell’appalto. In conclusione, i ricorsi devono essere respinti. Il rigetto comporta l’assorbimento dell’altro motivo espressamente proposto dal Comune in via condizionata.

La società ed il Comune vanno condannati in solido a rivalere la Liguria Società di Ass.ni spa delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e dichiara assorbito il motivo di ricorso incidentale proposto dal Comune in via condizionata. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4600,00, di cui Euro 4400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA