Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25583 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 12/11/2020), n.25583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 21135-2018 proposto da:

GUIDA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata presso l’avvocato PASQUALE CABATO, il

quale la rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FIORONI INGEGNERIA s.p.a., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona dei commissari straordinari p.t., elettivamente domiciliata

in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

ELISABETTA NARDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO

DOMINICI, con procura speciale in calce al controricorso, in virtù

di decreto ministeriale autorizzativo emesso il 4.4.2007;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/09/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Fioroni Ingegneria s.p.a., in amministrazione straordinaria, citò innanzi al Tribunale di Perugia la Guida s.r.l. chiedendo la revoca, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 49 e L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, dei pagamenti per complessive lire 825.839.640, eseguiti dalla stessa attrice per varie forniture di beni, e la conseguente condanna della convenuta alla corresponsione del medesimo importo oltre interessi.

Si costituì la Guida s.r.l., eccependo la prescrizione del diritto e l’infondatezza della domanda.

Con sentenza dell’11.10.14 il Tribunale accolse la domanda, revocando i pagamenti impugnati, in quanto effettuati nel biennio anteriore alla dichiarazione dello stato d’insolvenza, per somma complessiva di Euro 426.510,58 oltre interessi dalla domanda al saldo.

La Guida s.r.l. propose appello che, con sentenza emessa il 21.3.18, la Corte d’appello di Perugia respinse, osservando che: il primo motivo di gravame era infondato in quanto, a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, sulla convenuta gravava l’onere di provare l’insussistenza dello stato d’insolvenza; risultavano piuttosto dagli atti una serie di circostanze che non potevano non condurre al convincimento, in capo alla ricorrente, della piena conoscenza dello stato d’insolvenza, tra cui l’ammontare molto elevato del debito scaduto e la modifica delle condizioni di pagamento (da rimessa diretta a emissione di tratte accettate), resasi necessaria in quanto la Guida s.r.l. era fornitrice di centine metalliche da utilizzare per l’esecuzione di opere in appalto dalle F.S. nel cantiere di Vasto; che l’insieme di tali circostanze attribuiva ai pagamenti in questione un carattere anomalo, evidentemente imposto dall’esigenza di far progredire lo stato dei lavori, in pregiudizio degli altri creditori.

La Guida s.r.l. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste la Fioroni Ingegneria s.p.a. con controricorso illustrato con memoria.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., non avendo la Corte d’appello tenuto conto del giudicato formatosi tra le parti, rappresentato dalla sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Perugia nel 2010, acquisita agli atti di causa, in ordine al valore da attribuirsi alla variazione dell’accordo sulle modalità di pagamento, ai sensi dell’art. 67 c.c., comma 1, n. 2. In particolare, la ricorrente deduce che dalla comparsa di risposta depositata in appello si evince che l’attuale controricorrente non contestò la citata sentenza definitiva, emessa nella causa vertente tra la stessa Guida s.r.l. e la Fioroni Sistema s.p.a.- dante causa della società controricorrente- che rigettò la domanda revocatoria proposta per pagamenti diversi ma anteriori di qualche mese rispetto a quelli in esame, affermando che il pagamento con cambiali tratte non costituiva mezzo anomalo di pagamento.

Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, riguardo al punto della sentenza impugnata inerente alla prova della inscientia decoctionis, non essendo stati esaminati i fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno di tale prova.

Il terzo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., avendo la Corte d’appello deciso sulla base di presunzioni semplici fondate su fatti ed elementi dei quali non aveva accertato la gravità, precisione e concordanza, alla luce dei fatti addotti dalla ricorrente a sostegno della prova dell’inscientia decoctionis.

Il quarto motivo denunzia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, riguardo al punto della sentenza impugnata di rigetto del quarto motivo d’appello sulla ritenuta non configurabilità della cambiale tratta quale mezzo normale di pagamento. In particolare, parte ricorrente deduce che: la Corte d’appello ha erroneamente posto a fondamento della sentenza impugnata la circostanza che l’anomalia dei pagamenti non sarebbe desumibile dalle loro caratteristiche intrinseche ma, piuttosto, dal contesto nel quale essi erano intervenuti e dalla modifica delle condizioni di pagamento; tale interpretazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, sarebbe in contrasto con l’orientamento di questa Corte circa la inconfigurabilità della cambiale quale mezzo anormale di pagamento.

Il collegio ritiene che, con particolare riferimento alla questione sollevata con il quarto motivo, non ricorrano le condizioni previste dall’art. 380 bis c.p.c. per decidere sul ricorso in questa sede.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione prima civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA