Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25583 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26487/2015 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA RAMPELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIORGIO PIACENTINO;

– ricorrente –

contro

ACEA PINEROLESE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI

24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI,

rappresentata e difesa dagli avvocati SABRINA TRAVET, MARIA TERESA

SINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 241/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/05/2015 R.G.N. 750/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIETTA LAZZARUOLO per delega Avvocato GIORGIO

PIACENTINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO NICOLETTI per delega Avvocato MARIA

TERESA SINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Acea Pinerolese Industriale s.p.a. proponeva opposizione al precetto notificatole da L.G. per l’esecuzione del verbale di conciliazione del 27 settembre 2007 mediante il quale l’opponente si era impegnata, a determinate condizioni, ad assumere il L. o a farlo assumere dalla ditta C. o da altra impresa subentrata nell’appalto avente ad oggetto il servizio di raccolta rifiuti.

1.1. L’opponente rappresentava l’inesistenza del diritto del L. a procedere all’esecuzione forzata per l’attuazione di tale obbligo, posto che il resistente aveva reperito una nuova occupazione in data 7 settembre 2011, ossia in data anteriore al licenziamento per giusta causa intimatogli dal C. il 7 ottobre 2011, laddove il verbale di conciliazione prevedeva l’obbligazione di essa opponente solo ove la cessazione del rapporto di lavoro non fosse riconducibile al lavoratore.

2. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione, annullava l’atto di precetto del 12 dicembre 2011 e dichiarava l’inesistenza del diritto del resistente ad essere assunto dall’impresa appaltatrice subentrata al C..

3. L’appello proposto dal L. veniva respinto dalla Corte di appello di Torino, con sentenza n. 241 del 2015 sulla base delle seguenti considerazioni:

– è pacifico che in esecuzione dell’accordo conciliativo il L. venne assunto dal C. in data 5 novembre 2007, come pure il fatto che lo stesso venne successivamente assunto da R.E.S. s.n.c. di R.A. e S.S. il 7 settembre 2011;

– come ritenuto anche dal primo giudice, ai fini della decisione è dirimente la considerazione che il L. certamente reperì una nuova occupazione ben prima del licenziamento intimatogli dal C. in data 7 ottobre 2011, sicchè a nulla rilevano eventuali profili di invalidità e/o inefficacia di tale recesso, che costituisce evidentemente un post factum rispetto all’occupazione reperita dal L. un mese prima di tale recesso;

– è ben vero che il C. subì accertamenti fiscali all’inizio del mese di ottobre 2011 e cessò l’attività di impresa il 31 ottobre 2011, ma in qualunque data intermedia fosse stato eseguito il sequestro preventivo, comunque tale provvedimento non avrebbe potuto essere anteriore alla nuova occupazione del L..

3. Per la cassazione di tale sentenza L.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui ha resistito la società con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1324 e 1334 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3). Si censura la sentenza per erronea valutazione del comportamento del ricorrente in termini di dimissioni tacite, mentre un’occupazione lavorativa di breve durata, durante la vigenza del contratto di lavoro con il C., non poteva valere a integrare tale fattispecie, nè poteva dirsi attivato un licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata dal lavoro in assenza di contestazione disciplinare e dell’attivazione della procedura di garanzia di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), consistente nella cessazione dell’azienda del C. in data 26 aprile 2011. Si assume che la visura camerale della ditta indicava il trasferimento dell’azienda a M.V. in data 26 aprile 2011, per cui il datore di lavoro del ricorrente era diventato, in forza dell’accordo conciliativo e sin dall’aprile 2011, proprio il M.. La Corte di appello, richiamando la missiva del 6 ottobre 2011 – con cui il L. aveva incaricato i propri legali di chiedere chiarimenti al C., al M. e all’Acea in ordine all’assetto normativo aziendale e al permanere del rapporto lavorativo -, aveva omesso ogni valutazione relativa all’indicato profilo del trasferimento di azienda, avvenuto sin dall’aprile 2011.

3. Il ricorso è infondato.

4. Preliminarmente, va rilevato che non è contestata l’interpretazione dell’accordo conciliativo intercorso tra le parti, con il quale l’odierna resistente si era impegnata a far assumere il L. presso la ditta C., che eseguiva per conto di essa resistente l’attività di raccolta rifiuti, nonchè a garantire “in caso di mancato rinnovo ovvero disdetta ovvero scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto contrattuale con la ditta C. ed in caso di licenziamento del ricorrente per giustificato motivo oggettivo a far assumere il sig. L. dalla società ovvero ditta che subentrerà nell’appalto ovvero in altra società o ditta fornitrice erogante servizi analoghi con le medesime posizioni contrattuali”.

4.1. Interpretando il contenuto di tale accordo negoziale, i giudici di merito hanno ritenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro instaurato con il C. in esecuzione dell’obbligo assunto dalla società Acea Pinerolese Industriale fosse avvenuto per iniziativa autonoma del L. e non per ragioni ascrivibili alla ditta C. e neppure per licenziamento e che il comportamento tenuto dall’appellante integrasse un’ipotesi di dimissioni tacite, facendo venir meno l’impegno che costituiva oggetto dell’accordo conciliativo.

5. Il primo motivo verte sulla presunta erronea valutazione del comportamento del ricorrente quali dimissioni rassegnate mediante comportamento tacito concludente.

5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte d’appello ha valorizzato, quali circostanze indicative della volontà dell’odierno ricorrente di risolvere il rapporto di lavoro alle dipendenze del C., sia l’assenza dal lavoro ingiustificata (fine agosto 2011), sia il fatto che lo stesso L. avesse preso a lavorare presso un terzo (settembre 2011) anteriormente al licenziamento intimato dal C. (ottobre 2011), da qualificare come un post factum irrilevante.

5.2. Il recesso volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l’intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni (cfr. Cass. 5454 del 2011). Nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo i principi dell’affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, e siffatto comportamento può anche essere meramente omissivo, quale quello che si concreta in un inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto suscettibile di essere interpretato anche come espressione, per fatti concludenti, della volontà di recedere, restando incensurabile in sede di legittimità l’accertamento del giudice di merito congruamente motivato (Cass. n. 6604 del 2000).

5.3. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, motivando il concorso di più elementi indiziari, logicamente indicativi della volontà del L. di interrompere il rapporto di lavoro con il C..

6. Il secondo motivo denuncia l’omessa considerazione di fatti ritenuti decisivi per il giudizio. Il motivo è inammissibile.

6.1. Non vi è omessa considerazione della visura camerale, che secondo l’odierno ricorrente indicherebbe il trasferimento dell’azienda a M.V. in data 26 aprile 2011. Trattasi di circostanza di cui la Corte di appello ha fatto cenno in relazione alla missiva del 6 ottobre 2011, con cui il L. incaricò i propri legali di chiedere chiarimenti al C., al M. e all’Acea in ordine all’assetto normativo aziendale e al permanere del rapporto lavorativo, mentre ora la medesima circostanza è prospettata in termini diversi da quanto risulta accertato in giudizio, ossia è prospettata per sostenere che il datore di lavoro del ricorrente era diventato, in forza dell’accordo conciliativo e sin dall’aprile 2011, il M.. Dunque, da un lato, non sussiste l’omessa considerazione del fatto, poichè lo stesso era stato esaminato e dunque valutato dalla Corte di appello, dall’altro, la diversa prospettazione di cui al ricorso per cassazione non risponde ai requisiti di indicazione e allegazione (art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4) per ritenere che la questione, nei termini in cui è illustrata nel ricorso per cassazione, fosse stata negli stessi termini introdotta in giudizio.

7. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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