Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25582 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato ZACCARIA

GIUSEPPE EGIDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BELELLI PAOLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.V., SARA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 4599-2007 proposto da:

R.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UGO OJETTI 16, presso lo studio dell’avvocato MACCARRONE

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOLCI

CARLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

SARA ASSICURAZIONI S.P.A., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 988/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 17/11/2005, R.G.N. 595/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE EGIDIO ZACCARIA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MACCARRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Brescia ha annullato il contratto di assicurazione per furto d’assicurazione stipulato tra il R. e la SARA spa in data 11 marzo 1994 ed ha dichiarato che nulla è dovuto dalla compagnia al R. ed al C. (succedutisi nella proprietà dell’autovettura) in relazione al furto di questa. In particolare, il giudice ha fatto applicazione della disposizione normativa di cui all’art. 1892 c.c. accertando la colpa grave del contraente, rimasto reticente sia sul precedente furto del quale la vettura era stata già oggetto, sia sul fatto che essa era stata ridotta a livello di rottame sì da poter essere acquistata per una somma irrilevante, sia sulle spese (non sufficientemente documentate) resesi necessarie per ripristinarne la piena funzionalità.

Propone ricorso per cassazione il C. attraverso un solo motivo.

Risponde con controricorso il R., il quale propone anche ricorso incidentale attraverso un solo motivo. Il C. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Il motivo di ricorso principale del C. sostiene (come sinteticamente esposto nel quesito di diritto posto a corredo) che sarebbe stato violata la summenzionata disposizione normativa laddove il giudice ha presupposto la colpa grave a fondamento della reticenza dell’assicurato. Il motivo è infondato in quanto, benchè svolto sotto il profilo della violazione di legge, contiene, in realtà una prospettazione del fatto alternativa rispetto a quella accertata nella sentenza impugnata. Ed al riguardo occorre tener conto del consolidato principio in ragione del quale: “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 cod. civ., quando si verificano all’atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa”.

Nel caso in esame l’accertamento svolto dal giudice di merito è argomentato con motivazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici.

Altrettanto infondato è il ricorso del R. che, per un verso, aderisce alla censura già svolta dal C. e, per altro verso, censura la sentenza per non essersi pronunciata in ordine alla errata applicazione che il primo giudice avrebbe fatto (laddove ha affermato l’inadempimento del contraente per non avere comunicato alla compagnia l’avvenuto trasferimento del veicolo) della disposizione di cui all’art. 1918 c.c..

Quanto al primo punto, il ricorso va respinto per le medesime ragioni per le quali è stato respinto quello del C.. Quanto al secondo punto, la questione si manifesta affatto nuova, nè il ricorrente ha menzionato l’atto ed il momento processuale nel quale essa è stata avanzata. Ad ogni buon conto, occorre porre in evidenza che la ragione sulla quale la sentenza fonda l’annullamento del contratto ha efficacia assorbente rispetto a qualsiasi altra questione. Anche rispetto a questo profilo il ricorso deve essere, dunque, respinto.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in considerazione del fatto che la compagnia intimata da entrambi i ricorrenti non ha spiegato difese nel giudizio stesso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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