Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25582 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25582

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8413-2011 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SALONIA, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO BERNAZZANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.V. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 40/38/10, pronunziata il 20.1.2010 e depositata il 10.2.2010, con la quale è stato rigettato l’appello presentato dal medesimo contribuente nei confronti della decisione della CTP che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2002.

La sentenza della CTR, in particolare, ha confermato la valutazione della decisione di prime cure circa la tardività del ricorso introduttivo del giudizio, osservando che, a fronte di un ricorso notificato in data 12.3.2007, l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 9.1.2007, come si poteva evincere dalla sottoscrizione a firma del contribuente sulla ricevuta di ritorno della relativa raccomandata, recante, altresì, l’indicazione degli estremi dell’avviso di accertamento oggetto di notifica.

In tale prospettiva, la CTR ha ritenuto che, ai fini della validità della notifica dell’avviso, non rileva la mancata osservanza degli adempimenti di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3 in quanto dovuti nella sola ipotesi in cui la notifica avvenga ad opera degli ufficiali della riscossione; l’impugnata sentenza ha, altresì, rilevato che la stessa L. n. 890 fa salva l’applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e che la prima di tali norme, in particolare, fra le varie forme di notificazione contemplate enuncia espressamente quella eseguita mediante spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.

Resiste l’Agenzia mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 14, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 148 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente osserva che la procedura notificatoria disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14 al pari delle disposizioni di cui agli artt. 148 e 149 codice di rito, deve considerarsi inderogabile anche con riferimento ai casi di cui agli artt. 26 e 60 citati, onde sarebbe stato imprescindibile, anche nella specie, osservare gli adempimenti previsti da tali norme (quali la compilazione da parte dell’ufficiale notificante della relata di notifica indicando l’ufficio postale di partenza dell’atto, la sottoscrizione da parte del medesimo soggetto, l’inclusione dell’atto nell’apposita busta recante la sua sottoscrizione, ecc.) nella specie non eseguiti.

2. Il motivo è, in parte qua, infondato.

Va preliminarmente rilevato che il richiamo operato al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 si riferisce più propriamente alla notificazione della cartella di pagamento, mentre nella specie trattasi di notificazione di avviso di accertamento; tuttavia, tale richiamo normativo non inficia la correttezza in punto di diritto della soluzione decisoria sul punto adottata dalla sentenza impugnata.

La fattispecie, invero, concerne la notificazione a mezzo posta di un atto impositivo (avviso di accertamento) rispetto al quale, come noto, l’ordinamento prevede che l’attività notificatoria possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto a quella che concerne gli atti giudiziari, ossia direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta.

In particolare, la L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. n. 890 del 1982, art. 14, ha aggiunto, per quanto qui interessa, la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente “può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, fermo rimanendo, “ove ciò risulti impossibile”, che la notifica può essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982 (resta poi salvo, fra l’altro, il ricorso alle modalità di notifica previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 o dalle singole leggi d’imposta).

Ne consegue che, a decorrere dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998, gli uffici finanziari hanno la facoltà di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario e mediante spedizione a mezzo del servizio postale.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Sezione (cfr. Cass. sez. 5, n. 15284 del 2008; Cass. sez. 5, 06.06.2012, n. 9111; Cass. sez. 5, 04.07.2014, n,. 15315; Cass. sez. 5, 15.07.2016, n. 14501), quando l’Ufficio si sia avvalso dì tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale “ordinario” per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto attinenti la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. (o, eventualmente, dai messi comunali e dai messi speciali autorizzati); pertanto, in tale ipotesi, il procedimento notificatorio non può dirsi inficiato dalla mera mancanza della relata di notificazione L. n. 890 del 1982, (ai sensi del quale l’Ufficiale giudiziario fa menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale l’atto è stato spedito) o degli altri adempimenti di cui il ricorrente lamenta la mancanza, laddove è pacifico che l’avviso di accertamento sia stato (per come accertato nella stessa sentenza impugnata) consegnato a mani del contribuente G. (con sottoscrizione dell’avviso di ricevimento).

3. Sotto il concorrente profilo del vizio di omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente censura la sentenza della CTR laddove la stessa, pur avendo individuato (sia pure, secondo il ricorrente, in modo errato) il dies a quo valevole D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21 nella data del 9.1.2007, non ha dato conto del percorso logico seguito nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto presentato tardivamente, posto che, in realtà, il computo dei termini ex art. 155 c.p.c. avrebbe dovuto far ritenere comunque tempestivo il ricorso, atteso che l’ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso, cadeva di sabato (10.3.2007), onde lo stesso era posticipato di diritto al successivo lunedì 12.3.2007.

4. Le medesime doglianze sostanziali sono poste alla base del secondo motivo di impugnazione, con cui, promiscuamente, il contribuente deduce violazione di legge ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 155 stesso codice, e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

5. I predetti motivi appaiono fondati.

Premesso che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155 c.p.c., comma 5, è applicabile al procedimento de quo, instaurato successivamente al 1 marzo 2006, va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nelle controversie tributarie il termine per proporre ricorso, che è “a decorrenza successiva” e va, conseguentemente, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all’art. 155 c.p.c., comma 5, sicchè, ove il dies ad quem cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l’apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l’ultimo giorno. (cfr. Cass. 6 – 5, ord. 31.05.2016, n. 11269).

6. Conclusivamente il ricorso del contribuente deve essere accolto, nei termini sopra precisati, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR del Lazio, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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