Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25582 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35635-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

EUROPA CARRI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3778/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. Europa Carri srl proponeva impugnazione avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate, all’esito del pvc della Guardia di Finanza, rettificava gli imponibili dichiarati per l’anno di imposta 2006 contestando l’effettività delle operazioni indicate dalle fatture emesse dalle ditte individuali C.V. e G.U. sulla base delle dichiarazioni rese dagli emittenti le fatture.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso ritenendo non sufficientemente provata l’inesistenza delle operazioni.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello rilevando che la società aveva fornito la prova documentale della esistenza soggettiva ed oggettiva delle operazioni economiche e che l’Ufficio non aveva fornito elementi di segno contrario.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi l’Agenzia delle Entrate. Europa Carri srl si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1; la sentenza sarebbe nulla in quanto sorretta da motivazione apparente ed apodittica.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 4 e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si sostiene che la CTR non abbia fatto buon governo dell’onere della prova ritenendo che l’Amministrazione Finanziaria non aveva supportato la propria ripresa sulla base di elementi probatori sufficienti quando invece era onere del contribuente fornire la prova contraria dell’esistenza delle operazioni, onere che – anche alla luce dell’apodittica motivazione della pronuncia – non risultava essere stato effettivamente assolto.

2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del motivo, che secondo la contribuente si risolverebbe in una inammissibile nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dalla CTR.

2.2 In realtà la critica che viene mossa all’operato dei giudici di seconde cure, come si evince chiaramente dal profilo formale e sostanziale della censura, è quella di aver emesso una sentenza corredata da motivazione solo graficamente esistente ma apodittica nella sostanza.

2.3 Ne’ la doglianza difetta del requisito di autosufficienza in quanto la specificità del motivo di impugnazione per carenza di motivazione è soddisfatta dalla produzione della sentenza di secondo grado.

3. Venendo al merito, è ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass. n. 2876 / 2017 1461/2018).

3.1 Nella fattispecie i giudici di seconde cure, espongono, a sostegno della decisione di conferma dell’infondatezza dell’avviso di accertamento le seguenti ragioni: ” invero dagli atti del giudizio emerge che la Società appellata ha fornito prova documentale della esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni economiche poste in essere con i soggetti le cui dichiarazioni, rese peraltro in assenza di contraddittorio con la Società, non possono essere considerate prove certe. L’Ufficio di contro non ha fornito elementi probatori tali da far ritenere non attendibili la ricostruzione documentale operata dalla Società appellata”.

2.3 Si tratta, all’evidenza, di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente, apodittica 2.4 Non vengono specificate le fonti di prova (al di là della generica affermazione che si tratta di “prova documentale”) che il contribuente avrebbe fornito per privare di ogni valenza probatoria gli elementi su cui si fonda la prospettazione dell’Ufficio circa l’inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture né si dà conto delle ragioni sostanziali per le quali sono state considerate prove certe le dichiarazioni rese dagli emittenti delle fatture.

2.5 Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto i giudici di secondo grado a confermare l’illegittimità dell’avviso di accertamento.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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