Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25582 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25582 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 8100-2011 proposto da:
IMMOBILIARE NUOVA STELLA S.N.C., in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante Sig.ra ANNA
VOLPE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO
34, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUFFRIDA ANTONINO giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
BERRA PAOLA BRRPLA67S43F205I, PADOAN ALESSANDRO
PDNLSN73B03E098S, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato DENTE ALBERTO,
rappresentati e difesi dagli avvocati GUARINO MARIA LINA,

Data pubblicazione: 14/11/2013

GUARINO MICHELE giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrend –

avverso la sentenza n. 3136/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato Fabio Scatamacchia (delega avvocato Maria Lina
Guarino) difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che aderisce
alla relazione.

Ric. 2011 n. 08100 sez. M3 – ud. 26-09-2013
-2-

MILANO, depositata il 16/11/2010;

8100/2011

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata
da errori materiali di seguito si riproduce:
<>, alla
<>, alla «proposta irrevocabile d’acquisto>>, alla
sentenza di I grado, al <>, alla <>„ ai «motivi di gravame>>, all’<>, all’<>, alla <>, al <>, agli
<>, alla <>, alla <> ], limitandosi a meramente
richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero
senza puntualmente indicare in quale sede processuale, pur
individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al
riguardo necessario che si provveda anche alla relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220),
con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel
fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente
acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v.
Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass.,
25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n.
19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni
rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., 19/9/2011, n.

4

giustificare l’asserita erroneità ed avventatezza che avrebbe

8100/2011

19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628;
Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo, Cass., 3/11/2011,
n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157).
A tale stregua non pone invero questa Corte nella

ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi),
da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel
ricorso ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n.
12444; Cass., 1 ° /2/1995, n. 1161 ).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi
fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di
censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n.
7851).
Deve altresì porsi in rilievo che il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non
consiste invero nella difformità dell’apprezzamento dei fatti
e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito, solamente a
quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio
convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne
la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le
risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i

5

condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in

8100/2011

fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso
il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di

quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della
Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai
giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso
apprezzamento dei medesimi»;
atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e
notificata ai difensori delle parti costituite;
rilevato che le parti non hanno presentato memoria, né vi
è stata richiesta di audizione in camera di consiglio;
considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;
rilevato che a seguito della discussione sul ricorso
tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le
osservazioni esposte nella relazione;
ritenuto

che

il

ricorso

va

pertanto

dichiarato

inammissibile;
considerato che le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

6

legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel

8100/2011

cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00 di cui
euro 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Il Presidente

Roma, 26/9/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA