Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25582 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19446-2019 proposto da:

D.C.G., DE.CU.BI., rappresentati e difesi

dall’avvocato MAURO GADALETA FRANCESCO PANNARALE;

– ricorrenti –

contro

MASTROCRISTINO VITO & C SNC, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO GADALETA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2095/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

de.Cu.Bi. e D.C.G. hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza 13 dicembre 2018, n. 2095/2018, resa dalla Corte d’appello di Bari.

Ha notificato controricorso la s.n.c. Mastrocristino Vito & c.

La Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello avanzato dalla s.n.c. Mastrocristino Vito & c. e, in riforma della decisione resa in primo grado dal Tribunale di Bari in data 14 aprile 2014, ha rigettato l’opposizione al precetto intimato dalla società appellante a de.Cu.Ni., de.Cu.Bi. e D.C.G.. Tale precetto era fondato sul decreto ingiuntivo azionato dalla s.n.c. Mastrocristino Vito & c. nei confronti del Condominio di via Melo, n. 71, Bari, essendo de.Cu.Ni., de.Cu.Bi. e D.C.G. proprietari di unità immobiliari in esso comprese. La Corte d’appello ha negato la nullità del precetto, non avendo gli opponenti dimostrato di aver pagato le quote del debito condominiale loro spettanti, come determinate sulla base delle indicazioni fornite dall’amministratore con comunicazione del 29 giugno 2010.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c., per difetto di titolo esecutivo nei confronti dei condomini opponenti.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c., non essendo stato notificato ai condomini intimati col precetto il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del Condominio di via Melo, n. 71, Bari.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi e 63 disp. att. c.c., con riguardo alla riformulazione di questa ultima norma introdotta dalla L. n. 220 del 2012, non applicabile perciò alle vicende di causa, risalenti agli anni 2009 e 2010.

Il quarto motivo di ricorso allega l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine all’avvenuto pagamento della somma di Euro 12.000,00 nelle mani dell’amministratore condominiale.

La controricorrente s.n.c. Mastrocristino Vito & c. ha eccepito pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso, notificato il 13 giugno 2019, avendo essa notificato al difensore di de.Cu.Bi. e D.C.G. a mezzo pec in data 14 dicembre 2018 la sentenza della Corte d’appello di Bari.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

de.Cu.Bi. e D.C.G., nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c., comma 2, hanno eccepito la inammissibilità del controricorso perchè notificato tardivamente. Tale eccezione deduce che il controricorso è stato notificato dalla s.n.c. Mastrocristino Vito & c. in data 2 settembre 2019, a fronte di notifica del ricorso avvenuta il 13 giugno 2019, e dunque non sarebbero stati rispettati i termini previsti dall’art. 370 c.p.c.. Dalla inammissibilità del controricorso deriverebbe il divieto per la Corte di conoscerne il contenuto e per la resistente di depositare memorie, facendosi salva soltanto la facoltà di partecipazione del difensore alla eventuale udienza di discussione orale.

Nella medesima memoria, le ricorrenti hanno dedotto il mancato deposito della ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, della notifica a mezzo pec in data 14 dicembre 2018 della sentenza della Corte d’appello di Bari.

Il Collegio ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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