Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25581 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Signora DE ANGELIS ANTONIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato OPERAMOLLA UGO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AUTOCARROZZERIA NUOVA LEVANTE S.N.C., COMPAGNIA ITALIANA DI

PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. (ITALIANA

ASSICURAZIONI);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1208/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/12/2005, R.G.N. 1078/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G. ha citato in giudizio l’Autocarrozzeria Nuova Levante s.n.c. per il risarcimento del danno alla persona che sostiene d’aver subito a causa di un incendio sprigionatosi da una vettura stazionata nei locali della convenuta. Questa ha chiamato in garanzia la Universo Ass.ni. Il primo giudice condannò la compagnia al diretto pagamento nei confronti dell’attore di una somma di danaro, nonchè in solido, l’Autocarrozzeria.

A seguito di gravame della compagnia, la Corte d’appello di Bari ha riformato la prima sentenza e respinto la domanda. Il ricorso per cassazione del G. è svolto in tre motivi. Non esistono le intimate società. Il ricorrente ha depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (vi si sostiene che si tratterebbe di cause scindibili, sicchè l’appello della sola compagnia non avrebbe potuto coinvolgere gli altri rapporti) è infondato in ragione del consolidato principio (che va qui ribadito) secondo cui: “con riferimento alla posizione dell’assicuratore della responsabilità civile (fuori dell’ambito dell’assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall’art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell’assicurato verso l’assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l’assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell’art. 1917 c.c., comma 2. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l’azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre, solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall’attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto (Cass. S.U. n. 13968/04).

Altrettanto infondati sono il secondo ed il terzo motivo (che attengono al valore probatorio e confessorio della cartella clinica) in quanto la sentenza, nel rilevare il contrasto tra la ricostruzione del fatto contenuta nell’atto di citazione e le dichiarazioni rilasciate dall’infortunato all’atto del ricovero ospedaliero e trascritte nella cartella clinica (prodotta in giudizio anche dall’infortunato stesso) procede alla ricostruzione del fatto ed all’accertamento di merito intorno alla genesi delle lamentate lesioni (cfr. pag. 5 della sentenza), fornendone una motivazione immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso deve essere pertanto respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione in considerazione della mancata difesa degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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