Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25581 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 356/2015 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI

55, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3144/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 26/04/2014 e depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

R.F., esercente l’attività di commercialista, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio meglio indicata in epigrafe che, per quel che qui ancora interessa, ha rigettato l’appello incidentale proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro il silenzio rifiuto serbato rispetto all’istanza di rimborso relativa a IRAP per l’anno 2007, ritenendo sussistenti – a differenza che per l’anno d’imposta 2008 – i presupposti per l’applicazione del tributo in relazione a tale annualità ed inoltre escludendo di potere esaminare la documentazione prodotta in sede di appello.

Nessuna difesa ha depositato l’Agenzia delle eNtrate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il secondo motivo di ricorso, che va esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è fondato, essendo ferma questa Corte nel ritenere possibile depositare nel rito tributario nuovi documenti in appello – cfr., ex plurimis, Cass. n. 22776/2015.

La CTR ha disatteso tale principio, ritenendo di non potere esaminare i documenti prodotti in appello dalla parte ricorrente concernenti la tipologia dei costi sostenuti ai fini del riconoscimento o meno dei requisiti necessari per l’applicazione dell’IRAP.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Ed invero, la parte ricorrente prospetta l’esistenza di vizi della decisione che non trovano riferimento alcuno nella sentenza. Quanto alla debenza dell’IRAP per l’anno 2007, la CTR ha rigettato l’appello incidentale del contribuente ritenendo sussistenti i presupposti per confermare l’autonoma organizzazione, desunta dai dati delle dichiarazioni presentate dal contribuente e, specificatamente, dai compensi corrisposti a terzi. In tali affermazioni non si riscontra alcuna violazione di legge, essendosi la CTR pienamente uniformata ai principi che questa Corte ha nel tempo fissati e più di recente confermati con la sentenza n. 9451/2016 delle Sezioni Unite civili.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, non avendo la parte ricorrente dimostrato che la questione relativa alla tipologia dei compensi percepiti per lo svolgimento della carica di sindaco in varie società fosse stata ritualmente prospettata nel corso del giudizio di merito.

Sulla base delle superiori considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, inammissibili gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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