Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25581 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18638-2019 proposto da:

T.R., G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

SMARGIASSI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO TEDOLDI,

MARCO GIANI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2004/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. G.M. e T.R. hanno proposto ricorso articolato in due motivi (il secondo dei quali suddiviso in tre distinte censure) avverso la sentenza 10 maggio 2017, n. 2004/2017, resa dalla Corte d’Appello di Milano.

L’intimato Condominio di (OMISSIS), non ha svolto attività difensive.

2. La Corte d’Appello di Milano ha accolto il gravame avanzato in via principale dal Condominio di via Potgora 12 contro la sentenza resa in primo grado il 10 marzo 2014 dal Tribunale di Milano, rigettando così l’impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata da G.M. e T.R. avverso la deliberazione assembleare 14 settembre 2009 quanto al punto 2 dell’ordine del giorno (ripartizione tra tutti i condomini dei civici A e B delle spese di riparazione della terrazza di proprietà Colombo). La Corte di Milano ha altresì respinto l’appello incidentale di G.M. e T.R. inerente all’impugnazione del punto 3 all’ordine del giorno dell’impugnata delibera (rivestimento in legno delle porte degli ascensori).

La Corte d’appello ha sostenuto che la terrazza oggetto dei lavori di manutenzione svolgesse funzione di copertura del corpo B dell’edificio condominiale, nel quale è ubicato l’ex alloggio del portiere, di proprietà condominiale, attualmente adibito a studio legale, e ciò giustificasse l’obbligo di partecipare alla spesa, nei limiti di due terzi di cui all’art. 1126 c.c., in capo a tutti condomini. I giudici di secondo grado hanno poi escluso che il rivestimento con pannelli in legno delle porte dell’ascensore costituisse un’innovazione, cui applicare la disciplina degli artt. 1120 e 1121 c.c..

Il primo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione degli artt. 1123 e 1126 c.c., nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 1120, comma 1, e art. 1136 c.c., comma 5. Seguono censure per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, e per violazione e falsa applicazione dell’art. 1121 c.c..

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso proposto potesse essere dichiarato improcedibile (giacchè notificato in data 6 dicembre 2017 e depositato il 26 giugno 2019), con la conseguente definibilità del ricorso nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Con memoria ex art. 380 bis c.p.c., i ricorrenti G.M. e T.R. hanno tuttavia evidenziato che la sentenza 10 maggio 2017, n. 2004/2017, resa dalla Corte d’Appello di Milano, era stata altresì oggetto di domanda di revocazione, e che la Corte d’appello di Milano con ordinanza del 18 dicembre 2017 aveva disposto la sospensione del procedimento di cassazione ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4. I ricorrenti hanno altresì esposto che la domanda di revocazione è stata rigettata con sentenza n. 2714/2019 della Corte d’appello di Milano, depositata il 19 giugno 2019, la quale è stata oggetto di ricorso per cassazione notificato il 3 ottobre 2019 e contraddistinto con R.G. n. 29204/2019.

Il Collegio reputa pertanto necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, onde verificare l’opportunità della riunione tra il presente ricorso per cassazione contro la decisione di appello e il ricorso R.G. n. 29204/2019 proposto contro la sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce può giustificare l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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