Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25580 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 733/2007 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA B. PERUZZI 30, presso lo studio dell’avvocato IULIANO LINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUERRERA Nicola giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., MANCINELLI DI GASPARE MANCINELLI ED

ITALO E C. SAS, M.G.;

– intimati –

sul ricorso 1737/2007 proposto da:

MANCINELLI S.A.S. DI GASPARE MANCINELLI ED ITALO E C. in persona del

legale rappresentante, M.G. elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PONZIO 18, presso lo studio dell’avvocato MARA’

ELEONORA, rappresentata e difesa dall’avvocato di Novi Angelo giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 902/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/10/2005, R.G.N. 540/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato NICOLA GUERRERA;

udito l’Avvocato ANGELO DI NOVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza ora impugnata per cassazione ha confermato la prima sentenza che aveva respinto la domanda proposta dal P. contro la Milano Ass.ni ed il M. diretta a conseguire il pagamento dell’indennizzo assicurativo conseguente a sinistro stradale. In particolare il giudice ha accertato che il pagamento del premio era stato registrato il 9 luglio 1996 a fronte del sinistro verificatosi il (OMISSIS) e che l’assegno con il quale il P. assume essere stato pagato il premio è datato 10 agosto 1996. Aggiunge la sentenza che l’avvenuta consegna di un assegno senza data in epoca anteriore al sinistro non costituisce valido pagamento del premio.

Il ricorso per cassazione del P. è svolto in un solo motivo. Risponde con controricorso il M., il quale propone anche ricorso incidentale con il quale impugna la sentenza laddove ha compensato le spese del secondo grado di giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il ricorso del P. sostiene che: il giudice avrebbe dovuto tener conto che la consegna dell’assegno “a vista” era un mezzo di pagamento consolidato tra le parti; l’assegno avrebbe dovuto essere “riempito” dal M. e messo all’incasso; quest’ultimo compì abusivo riempimento del titolo, così vanificando il puntuale adempimento del debitore.

Il motivo si prospetta come inammissibile, sia perchè esposto in maniera affatto generica, sia perchè introduce questioni di fatto (la prassi consolidatasi tra le parti) senza neppure censurare la ragione del decidere sulla quale fonda la sentenza impugnata.

Questa, infatti, s’è correttamente adeguata al principio giurisprudenziale (che occorre qui ribadire e che è risolutivo della fattispecie) in ragione del quale: l’assegno privo dell’indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi juris tantum l’esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento (tra le tante e le più recenti, cfr. Cass. n. 13949/06).

Infondato è il ricorso incidentale, siccome la sentenza ha interamente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio in considerazione del fatto che la consegna dell’assegno in epoca precedente al verificarsi del sinistro appare “verosimile alla stregua delle risultanze documentali già in atti e delle prospettazioni difensive delle parti”.

La medesima ragione, nonchè il rigetto dei contrapposti ricorsi, consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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