Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25580 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25580 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MODAFFERI ROSARIA MARIA (GIF RRM 62R46H224I), in qualità di erede
di TRIPODI Carmelo Giuseppe e di genitore esercente la potestà
sulle minori TRIPODI Vincenza Maria Pia e TRIPODI Angela Eleonora,
elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, n. l,
presso lo studio legale degli Avvocati Antonino Spinoso e Simona
Napolitani, rappresentata e difesa dall’Avvocato Domenico Polimeni
per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

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Data pubblicazione: 14/11/2013

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controri corrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, reso

marzo 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 luglio 2009 presso la Corte
d’appello di Catanzaro, Rosaria Maria Modafferi ha chiesto il
riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata
di un processo promosso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria
con atto di citazione notificato il 28 febbraio 1982, definito in
primo grado con sentenza del 21 dicembre 1994, ed ancora pendente
in secondo grado innanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria
alla data della proposizione del ricorso.
L’adita Corte d’appello, in accoglimento del ricorso, ha
condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore
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nel procedimento n. 892/2009 R.E.R., depositato in data 3

della Modafferi della somma di euro 13250,00 oltre interessi
legali, ed ha compensato le spese del giudizio nella misura della
metà, ponendo a carico del predetto Dicastero la rimanente metà, e
liquidando per l’intero dette spese in complessivi euro 1150, 00,
di cui euro 50,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro

Polimeni e Attilio Cotroneo, che ne avevano fatto richiesta.
Per la cassazione di tale decreto la Modafferi ha proposto
ricorso sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva
memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli
artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte d’appello
non avrebbe potuto disporre la compensazione, neanche parziale,
delle spese, posto che la causa è iniziata successivamente alla
entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che, nel modificare
l’art. 92 c.p.c., comma 2, ha imposto la esplicitazione delle
gravi ed eccezionali ragioni poste dal giudice a fondamento della
compensazione; ragioni insussistenti nel caso di specie, in cui il
giudice di merito ha fatto generico riferimento a .
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6
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750,00 per onorari, distratti in favore degli Avvocati Domenico

della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rilevando che la
compensazione delle spese renderebbe meno effettiva la tutela
apprestata alla parte che agisce in equa riparazione.

Con il terzo motivo si deduce insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla

I motivi, da esaminare congiuntamente siccome volti tutti alla
contestazione della decisione della Corte di merito in ordine al
regolamento delle spese del giudizio, sono fondati.
Infatti, nel decreto la compensazione per metà delle spese del
grado è giustificata soltanto dal comportamento processuale del
Ministero, che – come indicato dalla stessa Corte territoriale
nell’esposizione dello svolgimento della vicenda processale – non
si era opposto alla liquidazione del danno.
Anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione
adottata dalla Corte di appello, è comunque assorbente rilevare
che la mancata opposizione alla domanda da parte della
Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione
allorché, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire
il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Il decreto impugnato deve quindi essere cassato. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito escludendo dalla liquidazione delle spese del

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disposta compensazione delle spese.

giudizio di merito – che restano ferme nel loro importo e nella
disposta distrazione – la compensazione per metà.
Le spese del giudizio di legittimità, che, in applicazione del
principio della soccombenza, vanno poste a carico della
ricorrente, si liquidano come da dispositivo, e vanno distratte in

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in
relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, esclude
dalla statuizione sulle spese del giudizio di merito la disposta
compensazione per la metà, ferme le altre statuizioni; condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi Euro 585,00 oltre agli
accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv.
Domenico Polimeni, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, Sottosezione
Prima, 1’11 dicembre 2012.

favore dell’Avv.to Polimeni, antistatario.

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