Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25580 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23624/2015 proposto da:

AGENZIA ELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO

OLIVA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2029/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALIE di NAPOLI del 16/02/2015, depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Vincenzo Oliva difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni di imposta 2003/2007, con riguardo al requisito dell’autonoma organizzazione di un contribuente esercente l’attività di medico generico convenzionato, l’Agenzia delle entrate denunzia la “violazione e/o falsa applicazione”, rispettivamente, “del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3” (primo motivo) e “dell’art. 2697 c.c.” (secondo motivo), per non avere la C.T.R. di Napoli considerato che “la sola presenza costante, per l’annualità in contestazione, di spese per dipendenti fa presumere la sussistenza di autonoma organizzazione”, impropriamente invertendo l’onere della prova che grava invece sul contribuente.

2. Il motivo è manifestamente infondato, poichè, in realtà, il giudice d’appello nega l’esistenza dell’autonoma organizzazione tenendo conto della entità delle spese esposte nelle dichiarazioni dei redditi allegate dal contribuente, e sottolinea che detto presupposto impositivo “non può certo dedursi dall’apporto di un unico dipendente il cui rapporto risulta iniziato in data 3-11-2008 e cessato il 31.3.2009 per un importo invero modesto (Euro 2.212,00)”, escludendo altresì che possano valorizzarsi, al contrario, “le spese imposte dal S.S.N. in relazione alla tenuta dei locali in buono stato di manutenzione e di pulizia, nè tantomeno quelle per l’affitto dei predetti locali con i connessi oneri condominiali”, le quali avrebbero potuto rilevare in ipotesi di esercizio dell’attività in forma associata.

3. La pronuncia è perfettamente in linea con il recente arresto nomofilattico di Cass. S.U. n. 9451/16, in base al quale, tra l’altro, l’accertamento del “requisito della autonoma organizzazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato”.

4. Il ricorso va quindi rigettato, ma sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, poichè solo nel corso di esso è maturato l’intervento nomofilattico chiarificatore sul tema controverso.

5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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