Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25580 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, (ud. 22/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18309-2019 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), difeso

personalmente ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G BETTOLO 9,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4157/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza 18 giugno 2018, n. 4157/2018, resa dalla Corte d’appello di Roma.

Ha notificato controricorso D.L., erede di D.F.B.. E’ rimasto altresì intimato, senza aver svolto attività difensive, il Condominio di (OMISSIS).

La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame avanzato dall’avvocato P.A. contro la pronuncia resa in primo grado in data 15 gennaio 2010 dal Tribunale di Roma. Tale pronuncia, su domanda del condomino D.F.B., aveva annullato la delibera assembleare 31 gennaio 2006 del Condominio di (OMISSIS), in punto di ripartizione delle spese di conservazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento, poste a carico anche dei partecipanti che si erano distaccati. Nel giudizio di primo grado svolse intervento volontario l’avvocato P.A., altro condomino, per far valere apposite disposizioni del regolamento condominiale contrattuale, relative all’obbligo per tutti i condomini di contribuire alle spese di manutenzione delle cose comuni. Sull’appello del medesimo P.A., la Corte di Roma, premessa la qualità di interventore autonomo, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 1, dell’appellante, e perciò affermata l’ammissibilità del gravame, ha ravvisato la “natura negoziale” della deliberazione maggioritaria del 31 gennaio 2006, e la sua contrarietà ad una precedente delibera assembleare del 1998, la quale aveva disposto l’esonero dei distaccati dalle spese di manutenzione straordinaria. La sentenza di secondo grado ha altresì evidenziato che la delibera del 1998 era poi stata applicata puntualmente negli anni successivi, senza alcuna contestazione, sino appunto al 2006, dando così luogo ad una convenzione sulle spese, ex art. 1123 c.c., comma 1, approvata per fatti concludenti.

Il ricorso di Arturo P. precisa, subito dopo l’epigrafe, di impugnare la sentenza della Corte d’appello di Roma per “errores in iudicando ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Il primo riferimento è specificato nel senso che “una regola contrattuale vincolante non può essere ritenuta non più vigente per un ipotetico comportamento difforme, peraltro riferito ad un periodo relativo”; il richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è invece spiegato come “omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso”. Il ricorrente racconta di aver “fatto una ricerca contattando diversi amministratori e diversi studi legali esperti in questioni condominiali”, ricevendo conferma che non vi sia “un solo caso in cui il condomino distaccato dall’impianto di riscaldamento venga esonerato dalle spese di manutenzione straordinaria”. Si evidenzia come il ricorrente “fin dal momento iniziale della lite” avesse “contestato che vi fosse stata una prassi pacifica che faceva sì che i condomini fossero esentati dal pagamento delle spese straordinarie”. Il ricorso discute anche del “fatto di comune conoscenza che le moderne caldaie richiedono interventi straordinari ogni cinque/dieci anni” e richiama i diversi orientamenti giurisprudenziali sul distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento e le relative previsioni regolamentari.

Il controricorso di D.L. premette una eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti di specificità, chiarezza, autosufficienza e sinteticità.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Nella memoria il ricorrente invoca gli effetti delle questioni di costituzionalità sollevate da questa Corte con ordinanze del 9 dicembre 2019, nn. 32032 e 32033, in relazione al D.L. n. 69 del 2013, artt. 62, 65, 66, 67, 68 e 72, convertito con modificazioni nella L. n. 98 del 2013, con riferimento all’assegnazione dei giudici ausiliari di Corte d’appello all’esercizio delle funzioni giurisdizionali esercitate da organi collegiali.

Il Collegio reputa pertanto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

 

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