Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25580 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. II, 12/10/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 12/10/2018), n.25580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25218-2014 proposto da:

G.S., Z.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e

rappresentati e difesi dall’avvocato UMBERTO DEFLORIAN giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA al VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA RINALDI, e

rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del

controricorso dall’avvocato EUGENIO TRAVERSA;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 198/2013 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO,

depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO

Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento – Sezione distaccata di Cavalese, V.M. deducendo di essere comproprietari per la quota di un terzo ciascuno della p.m. (OMISSIS), meglio descritta in citazione, che apparteneva per il residuo terzo alla convenuta.

Aggiungevano che la V. non aveva mai utilizzato il bene oggetto di causa, essendo anche priva delle chiavi di accesso e che solo nel 2007, allorquando gli attori le avevano chiesto di regolarizzare la situazione, aveva esercitato un accesso abusivo nel bene al fine di scattare delle fotografie.

Concludevano pertanto affinchè il giudice adito dichiarasse l’usucapione della proprietà in favore degli attori.

Nella resistenza della convenuta, il giudice adito accoglieva la domanda attorea con la sentenza n. 115 del 5/12/2011, avverso la quale la V. interponeva appello.

La Corte d’Appello di Trento con la sentenza n. 198/2013 riformava la decisione di prime cure richiamando i principi in tema di usucapione del bene comune, dai quali doveva evincersi che l’uso più intenso ed anche esclusivo del bene da parte degli attori non era di per sè decisivo ai fini dell’acquisto della proprietà esclusiva, non essendo a tal fine sufficiente la mera astensione dal godimento del bene dell’altra comproprietaria.

Non apparivano nemmeno risolutivi i vari interventi di manutenzione posti in essere nel corso degli anni, che legittimavano unicamente una richiesta di rimborso delle spese sostenute.

Inoltre per la particella oggetto di causa non poteva reputarsi che fosse stata offerta la prova rigorosa del possesso esclusivo da parte degli attori, non essendo dimostrato che la V. non avesse alcuna possibilità di accedere al bene.

In primo luogo non era chiaro quanti fossero effettivamente gli accessi all’immobile, essendosi dedotta l’esistenza di un terzo accesso, del quale però i testi non avevano parlato.

Questi ultimi inoltre avevano riferito della chiusura serale di due accessi, le cui chiavi erano in possesso solo degli appellati, ma anche a voler ritenere che vi fossero effettivamente solo due possibilità di accesso, la chiusura serale non era indicativa di una totale preclusione per il comproprietario, stante la possibilità per l’altra comproprietaria di poter accedere al bene durante il giorno, come comprovato dal fatto che l’appellante aveva potuto liberamente entrare nel bene allorquando aveva scattato delle fotografie.

Ne derivava che la domanda di usucapione doveva essere rigettata.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione G.S. e Z.G. sulla base di tre motivi. V.M. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità della camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1158,1140,1141 e 2729 c.c., nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c. Assumono i ricorrenti che ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione era sufficiente dimostrare il godimento del bene con modalità inconciliabili con il godimento altrui.

La sentenza gravata ha invece posto a carico dei ricorrenti anche l’onere di dimostrare che non vi fosse alcuna possibilità di accesso per la V., senza però tenere conto di quanto emergeva dalle risultanze probatorie.

I testi escussi avevano infatti riferito dell’esistenza di soli due accessi al bene, sicchè era onere della convenuta dimostrare l’esistenza di un terzo accesso, trattandosi peraltro di circostanza nemmeno dedotta nella comparsa di risposta, ma tardivamente solo con le memorie istruttorie.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., artt. 1140 e 1158 e 116 c.p.c., in relazione all’apprezzamento circa il godimento ed il possesso del bene oggetto di causa.

Si assume in motivo che la Corte di merito avrebbe confuso tra il godimento del bene e la sporadica possibilità di accesso, in tal modo avendo tratto un convincimento sulla base di un erroneo ragionamento presuntivo.

La circostanza che la convenuta abbia potuto accedere al bene una sola volta nel corso di svariati anni non può inficiare il dato emergente dalle prove e costituito dalla inequivoca volontà delle parti di possedere il bene in maniera esclusiva.

Il terzo motivo denuncia l’omessa disamina di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in subordine la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1141 c.c..

Gli attori in citazione avevano dedotto di avere il controllo esclusivo degli accessi al bene e la convenuta nel costituirsi non aveva contraddetto tale affermazione, non emergendo nemmeno dalla documentazione in atti l’esistenza di altri accessi oltre quelli riferiti dai testi, sicchè il fatto decisivo di cui è stata omessa la disamina è l’assenza di prova positiva del numero degli accessi al bene.

Ancora sarebbe stata omessa la valutazione del fatto costituito dalla deposizione della teste B., la quale aveva narrato della sostituzione del portone di ingresso da parte dei ricorrenti a seguito dell’alluvione del 1966, senza avere mai consegnato le chiavi alla controparte.

La violazione degli artt. 1102 e 1141 c.c. scaturirebbe dal fatto che si è trascurato che ai fini dell’usucapione del bene comune non è necessaria l’interversione del possesso.

3. I tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati e vanno pertanto disattesi.

In punto di diritto occorre ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5226/2002), ai fini dell’usucapione del bene comune, sebbene non sia necessaria l’interversione del titolo del possesso (artt. 1102,1164 e 1411 c.c.) è sufficiente l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività. Tuttavia a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso della cosa, occorrendo altresì che il comproprietario ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” (Cass. n. 1783/93, Cass. n. 5687/96, Cass. n. 7075/99).

Peraltro tale inequivoca volontà non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato ed amministrato il bene, provvedendo fra l’altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione, sussistendo al riguardo la presunzione “juris tantum” che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comunisti;

pertanto colui che invochi l’usucapione ha l’onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comunisti dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene comune.

In tal senso si veda anche Cass. n. 7221/2009, per la quale il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune (conf. Cass. n. 24133/2009, per la quale può integrare possesso idoneo all’acquisto per usucapione del bene medesimo solo quando presenti connotati di esclusività e incompatibilità con il compossesso degli altri partecipanti e si traduca, pertanto, in un’attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, e non anche – pertanto – per il mero fatto che si risolva in una utilizzazione di detto bene più intensa o diversa da quella praticata dagli altri comunisti o condomini; Cass. n. 5416/2011; Cass. n. 23539/2011; Cass. n. 6775/2012; Cass. n. 17630/2013; Cass. n. 11903/2015).

I giudici di merito, con indagine in fatto, adeguatamente motivata, e come tale insuscettibile di sindacato in questa sede, hanno ritenuto che la condotta degli attori non potesse avere assunto il carattere di esclusività, tale da legittimare la maturazione dell’usucapione, in assenza della puntuale indicazione di atti che univocamente fossero idonei a denotare l’intento di godere del bene in maniera esclusiva (dovendosi ribadire l’impossibilità di attribuire tale valenza al godimento accompagnato dalla mera astensione dal godimento del bene da parte dell’altra comproprietaria, ovvero all’avere sostenuto delle spese per la manutenzione ad opera di coloro che invece ne fruiscono).

Quanto alle denunciate violazioni di legge, si ribadisce che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).

Orbene, e tornando al caso in esame, la sentenza gravata nella prima parte ha evidenziato che, benchè l’onere della prova incombesse sugli attori, in realtà il godimento del bene da parte dei soli attori con il compimento di attività manutentive, e con l’astensione dal godimento ad opera della convenuta, non fosse elemento fattuale in grado di per se solo di giustificare l’accoglimento della domanda di usucapione, avendo quindi deciso la vicenda in conformità dei principi sopra esposti.

Quanto invece alle argomentazioni relative all’esistenza di due o più accessi, in premessa non può non osservarsi che, dati i caratteri che deve assumere il godimento del comproprietario al fine di consentire la maturazione dell’usucapione, e stante la possibilità che un godimento esclusivo non assicuri tale risultato, dovendosi accompagnare ad una modalità di fruizione del bene inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus” (cfr. da ultimo Cass. n. 24781/2017), non è censurabile l’affermazione del giudice di appello il quale, anche a voler prescindere dalla precisa individuazione del numero degli accessi al bene, ha reputato che la chiusura serale dei medesimi da parte degli attori non fosse risolutiva, trattandosi di attività relativa a beni diversi da appartamenti, e che restavano invece liberamente accessibili durante il giorno, mancando la prova che alla V. fosse stato mai impedito di accedervi, allorquando erano invece aperti.

Posta tale premessa, è evidente che il solo possesso delle chiavi da parte dei ricorrenti non sia decisivo ai fini della eventuale fondatezza della domanda, in quanto non emerge, secondo la valutazione in fatto operata dal giudice di merito, l’incompatibilità tra le modalità di godimento del bene da parte degli attori ed il diritto di comproprietà della V., essendosi altresì sottolineato come la controricorrente, non abitando sul posto, ed essendo i beni liberamente accessibili durante il giorno, non avesse necessità delle chiavi (cfr. pag. 10), nè essendo stata provata un’attività degli attori estrinsecante il chiaro intento di escludere la controparte dalla possibilità di fruizione del bene.

Sempre in tale prospettiva non può non rilevarsi come sia priva del carattere della decisività la questione concernente il numero effettivo degli accessi al bene, sul quale reiteratamente si soffermano le censure di parte ricorrente, come peraltro emerge anche dalla lettura della motivazione della sentenza gravata la quale, dopo avere correttamente ribadito che era necessario ai fini dell’accoglimento della domanda dimostrare in maniera rigorosa che fosse stata preclusa alla V. ogni possibilità di accesso al bene, ha ritenuto di dover escludere che tale prova fosse stata fornita, anche ammettendo che gli accessi fossero solo due (cfr. pag. 9 rigo 5).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA