Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25580 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 10/10/2019), n.25580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3467/2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO,

12, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANTONIO ROMITO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CERAMICA CATALANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO FORTUNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5370/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2017 R.G.N. 571/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO ANTONIO ROMITO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO FORTUNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato il rigetto della domanda di F.A. intesa all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli da Ceramica Catalano s.p.a. il 18.12.2014 a seguito di procedura ex lege n. 223 del 1991.

1.1. Per quel che ancora rileva, il giudice del reclamo ha ritenuto: a) che dalla comunicazione di avvio della procedura risultava palese che la necessità di riduzione stabile e strutturale della produzione aveva imposto la riduzione dei reparti più direttamente coinvolti nella produzione ad eccezione di quelli strategici; b) che la natura strutturale e la perdurante situazione di squilibrio tra produzione e vendita giustificava la mancata adozione di misure alternative; c) che la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9, adottata in assenza di accordo con le organizzazioni sindacali, conteneva la indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta legali; d) che in relazione alle figure professionali impiegate nello stesso reparto del F. ed escluse da quelle in esubero in quanto aventi professionalità infungibile e ritenute da preservare per determinazione aziendale, la consulenza tecnica di ufficio disposta in secondo grado aveva riconosciuto esservi fungibilità con la professionalità del F. previa “minima formazione”; e) che la necessità di una sia pur minima formazione – onere che non poteva farsi ricadere sull’azienda – escludeva la fungibilità del lavoratore da intendersi come quella che consente l’adibizione immediata a mansioni diverse; f) che la fruizione dei permessi per l’assistenza di familiare disabile non costituiva titolo, ai sensi della L. n. 223 del 1991, per l’attribuzione di un punteggio preferenziale nell’ambito dei licenziabili; g) che tale situazione personale non costituiva di per sè indizio di licenziamento per motivo discriminatorio.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso F.A. sulla base di cinque motivi dei quali l’ultimo, pur formalmente configurato come motivo, in realtà inteso a sollevare la questione di illegittimità costituzionale della L. n. 223 del 1991, art. 5, per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto legittima la procedura di licenziamento collettivo pur non avendo la società applicato, nell’ambito dei criteri legali destinati alla selezione dei lavoratori da licenziare, il criterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative imposto dall’art. 5 legge cit..

2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, art. 2103 c.c. e dell’art. 29 c.c.n.l. per gli addetti alla industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres del 18.3.2014. Si duole del concetto di professionalità fungibile al quale la Corte di merito ha ancorato la verifica della idoneità del F. ad essere utilizzato in mansioni diverse da quelle di assegnazione al fine dell’applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare; assume, infatti, che tale nozione risulta estremamente restrittiva tenuto altresì conto che il consulente di ufficio aveva parlato di necessità di formazione minima e tenuto altresì conto del fatto che l’art. 29 c.c.n.l. prevede mutamenti nell’ambito della stessa categoria, con adibizione a mansioni alla stessa riconducibili senza richiedere attività formative. Sottolinea la omogeneità di mansioni fra quelle svolte dal F. e quelle dei lavoratori. Richiama quanto allegato in primo grado, che asserisce non contestato, circa gli spostamenti di reparto di altri lavoratori.

3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e art. 5 e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5. Censura la sentenza impugnata per avere, in violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e art. 5, ritenuto la comunicazione datoriale di apertura della procedura rispondente ai principi di trasparenza nonostante essa, per la selezione discrezionale operata dal datore di lavoro, avesse sottratto dalla comparazione lavoratori dello stesso reparto del ricorrente e non consentisse di conoscere tutti i colleghi dei reparti coinvolti ed i punteggi da loro riportati così impedendo ogni verifica sulla legittimità dei criteri di scelta.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 e art. 9 e artt. 1345 e 1375 c.c., censurando, in sintesi, la sentenza impugnata la quale a fronte della prova documentale offerta dal lavoratore in ordine alla insussistenza della crisi asseritamente causativa della riorganizzazione avrebbe opposto mere deduzioni ricavabili dalla comunicazione datoriale non assistite dal fondamento probatorio.

5. Infine, parte ricorrente, eccepisce la illegittimità costituzionale della L. n. 223 del 1991, art. 5, per contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost., per non prevedere lo stesso, in tema di carichi di famiglia, un trattamento differenziato e più favorevole per il lavoratore che presta assistenza a soggetto disabile.

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

6.1. Non si configura, infatti, la denunciata violazione di norme di legge, per insussistenza dei requisiti suoi propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme o di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa; tanto meno vi è specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006). La Corte di merito non si pone in contrasto con l’invocato principio di diritto posto che la necessità di tenere conto nell’ambito dei criteri legali della L. n. 223 del 1991, ex art. 5, del criterio delle esigenze tecnico produttive e organizzative imposto dalla richiamata previsione costituisce il presupposto delle argomentazioni sviluppate sul tema dalla sentenza impugnata la quale dà espressamente atto dell’avvenuta applicazione di tutti i tre criteri legali (v. in particolare sentenza, pag. 7, terzo cpv.). Si legge, infatti, nella decisione che ” nella successiva fase di applicazione dei criteri di scelta (nel caso concreto quelli legali fra cui appunto quello organizzativo, tecnico produttivo) non necessariamente i singoli lavoratori da licenziare andavano scelti…” con implicita conferma del fatto che la Corte di merito nè in linea di principio nè in concreto ha ritenuto che tale criterio potesse essere pretermesso nella selezione dei lavoratori da licenziare.

7. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

7.1. La sentenza impugnata ha escluso la piena fungibilità della professionalità del F. con quella di altri lavoratori non licenziati impiegati nel medesimo reparto sul rilievo che la consulenza tecnica d’ufficio aveva evidenziato come l’impiego del F. in altre posizioni lavorative richiedeva una sia pur minima formazione; ha osservato che una professionalità fungibile non deve essere intesa come identità di mansioni ma come quella che consente l’adibizione immediata a mansioni diverse essendo irragionevole pretendere che l’azienda, al fine di procedere alla comparazione con altre posizioni lavorative, titolari di altrettante aspettative di conservazione del posto, intervenga con attività formative sia pur minime, per adeguare la professionalità in esubero ad un diverso posto di lavoro. La nozione di fungibilità alla quale il giudice del merito ha fatto riferimento non si pone in contrasto con il parametro normativo indicato come violato risultando coerente, con una lettura costituzionalmente orientata del concetto delle esigenze tecnico produttive organizzative, conforme all’art. 41 Cost. ed alla tutela ivi garantita della iniziativa privata; essa è inoltre coerente con le stesse finalità della procedura collettiva per riduzione del personale di conformare con tempestività l’organico aziendale alle mutate esigenze produttive, esigenze destinate ad essere vanificate ove la selezione dei lavoratori dovesse avvenire tenendo conto anche della possibilità di riconversione dei lavoratori previa ulteriore formazione.

8. Il terzo motivo è inammissibile.

8.1. Parte ricorrente, pur denunziando violazione di norma di diritto, non incentra le proprie censure sulla ricognizione della fattispecie astratta e quindi sul significato e la portata applicativa delle norme richiamate ma sulla valutazione di un documento comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità – che in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, omette di trascrivere o esporre per riassunto.

8.2. Tanto è sufficiente a determinare la inammissibilità della censura (Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. n. 22607 del 2014).

9. Il quarto motivo è inammissibile.

9.1. La specifica questione della insussistenza della situazione di crisi aziendale alla base della procedura di mobilità non è stata specificamente affrontata dalla sentenza impugnata.

9.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 1435 del 2013, n. 20518 del 2008, n. 22540 del 2006). Tali oneri non sono stati osservati dalla odierna parte ricorrente e tanto è sufficiente a determinare l’inammissibilità del motivo risultandone assorbita la ulteriore considerazione secondo la quale in tema di licenziamento collettivo al giudice è devoluta la verifica della correttezza procedurale dell’operazione, con la conseguenza che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5 e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. n. 5089 del 2009, Cass. n. 21541 del 2006, Cass. n. 9134 del 2004, Cass. n. 11651 del 2003, Cass. n. 13450 del 2000, Cass. n. 11455 del 1999).

10. La questione di legittimità costituzionale, impropriamente prospettata sub specie di motivo di ricorso per cassazione (Cass. n. 15879 del 2018, Cass. n. 3708 del 2014, Cass. n. 26319 del 2006) è manifestamente infondata.

11. Parte ricorrente denunzia la illegittimità costituzionale della L. n. 223 del 1991, art. 5, per violazione degli artt. 3 e 4 Cost., nella parte in cui, in relazione al criterio dei carichi di famiglia, non prevede, in sintesi, un trattamento differenziato e più favorevole in favore del lavoratore con a carico un familiare disabile. Nella argomentazione del ricorrente la esistenza di una situazione di disabilità della quale il lavoratore deve farsi carico giustificherebbe, ex se, il riconoscimento di un titolo aggiuntivo da considerare nella determinazione del punteggio da assegnare per i carichi di famiglia; non viene, infatti, prospettata alcuna violazione di principi costituzionali inerenti alle esigenze di tutela psico-fisica del disabile che, come noto, rappresenta un diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.) (v. Corte Cost. n. 86 /2017).

11.1. In relazione alla denunziata violazione dell’art. 3 Cost., occorre premettere che la Corte costituzionale ha chiarito che dall’art. 3 Cost., si desume un canone di “razionalità” della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell’esigenza di conformità dell’ordinamento a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica ed affermato che il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l’esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata, fermo restando che non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità, consistendo il giudizio di ragionevolezza in un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la “causa” normativa che la deve assistere, che, quando è disgiunto dal riferimento ad un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l’irrazionalità o iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile (Corte Cost. n. 86 del 2017).

11.2. Alla luce di tale parametro la mancata specifica considerazione tra i carichi di famiglia L. n. 223 del 1991, ex art. 5, della situazione di disabilità non evidenzia alcuna incoerenza nè con la complessiva finalità della L. n. 223 del 1991, la quale, nel prevedere agli artt. 4 e 5, la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha inteso introdurre un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato “ex post” nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto “ex ante” alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione, sia con la stessa ratio dell’art. 5, in tema di criteri legali di selezione dei lavoratori da licenziare, che hanno un ruolo residuale e sono ispirati all’esigenza di considerazione complessiva della situazione, anche personale, con riferimento ai carichi di famiglia di ciascun lavoratore.

11.3. In tale contesto, non venendo in rilievo specifiche esigenze di tutela del disabile, neppure prospettate dalla parte ricorrente, nè violazione del criterio di ragionevolezza nel senso sopra precisato, non vi è spazio per la configurazione di incostituzionalità, in relazione ad entrambi i parametri indicati (artt. 3 e 4 Cost.), della norma in tema di criteri legali di scelta dei lavoratori non essendo a tal fine sufficiente la mera considerazione, legata al dato empirico e non normativamente qualificato, della disparità di situazione tra il lavoratore con familiari disabili rispetto a quello che, invece, e quello che, invece, deve farsene carico.

12. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.

13. Sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA