Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2558 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.31/01/2017), n. 2558
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26230-2015 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DI
PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS), già Comune di Roma, in persona del
Commissario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA GRAGLIA,
che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20287/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 14/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. T.S. ricorre affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, n. 20287 del 14 ottobre 2014 che ha condannato la T. a rifondere a Roma Capitale la somma di Euro 550,00 a titolo di spese legali.
Ha depositato memoria.
2. Resiste con controricorso Roma Capitale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con i due motivi di ricorso la ricorrente si duole che il giudice del merito da un lato ha ritenuto tardiva la proposizione dell’appello e dall’altro non ha compensato le spese.
I due motivi sono fondati. Infatti è tempestiva la proposizione del gravame effettuata dalla ricorrente in quanto il verbale veniva notificato in data 17 agosto 2008 e veniva impugnato in data 30 settembre 2008.
4. La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara ammissibile l’appello e dichiara compensate le spese del giudizio di appello. Le spese del presente giudizio sono compensate in considerazione della peculiarità del caso.
PQM
La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara ammissibile l’appello e dichiara compensate le spese del giudizio di appello. Le spese del presente giudizio sono compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017