Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2558 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 06/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2558

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

S.Z.;

– intimata –

avverso la decisione n. 101/36/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa l’11 giugno 2007, depositata il 18 giugno

2007, R.G. 1011/04;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 21 luglio 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Il relatore cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.

Fatto

OSSERVA IN FATTO

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica IVA per l’anno 1995 a seguito dell’accertamento di maggior ricavi percepiti dalla ditta Santarelli nell’esercizio dell’attività commerciale di vendita di abbigliamento sportivo;

2. La C.T.P. di Rieti accoglieva il ricorso rilevando l’assenza di gravi irregolarità tali da rendere inattendibile la contabilità della ditta Santarelli e la C.T.R. ha confermato tale decisione affermando che l’uso delle sole percentuali di ricarico non giustifica la rettifica del reddito;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce l’insufficienza e illogicità della motivazione e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, e dell’art. 2697 c.c..

Diritto

RITIENE IN DIRITTO

1. la C.T.R. non abbia fatto una coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità citata nella motivazione (Cassazione civile 13995/2002) che ha sì escluso che le dichiarazioni del contribuente possono essere disattese sulla sola base delle percentuali di ricarico risultanti da studi di settore ma ha fatto salvo il caso di risultati palesemente antieconomici;

2. nella specie la C.T.R. non ha motivato l’esclusione della legittimità del ricorso alle percentuali di ricarico, se non con un generico riferimento al dato di comune conoscenza del deprezzamento delle giacenze di magazzino del settore commerciale dell’abbigliamento sportivo, ma nulla ha rilevato in merito all’elemento qualificante in base al quale è stato compiuto l’accertamento di maggiori ricavi e cioè la dichiarazione di una rilevante vendita sottocosto della merce acquistata dalla ditta Santarelli nè la C.T.R. ha fatto alcun riferimento alla successiva cessione dell’attività commerciale per un prezzo che teneva conto, in modo rilevante, dell’avviamento commerciale;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Lazio che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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