Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2558 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2558 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 21272-2013 proposto da:
COMUNE DI ERCOLANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato MIRIAM
CHIUMMARIELLO;
– ricorrente contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la
rappresenta e difende;
CIRCUMVESUVIANA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA
VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato
FAUSTO CIAPPARONI, che la rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 18/2013 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI,

depositata il 01/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/10/2017 dal Consigliere Dott.

ANNA

MARIA FASANO.

R.G. N. 21272-13

RITENUTO CHE:

S.r.l., per l’anno di imposta 2000, un avviso di accertamento ICI,
relativamente ad un immobile riportato in catasto alla ctg. D/7.
L’atto veniva impugnato dalla contribuente innanzi alla CTP di
Napoli, che respingeva il ricorso. La sentenza veniva appellata e la
CTR della Campania, nel prendere atto della intervenuta variazione
catastale del 21.4.2006 attinente all’immobile oggetto di
accertamento, da cat. D/7 e cat. E/1, accoglieva l’appello. In
esecuzione della decisione, il Comune di Ercolano, su istanza della
contribuente, emetteva un provvedimento di sgravio.
Successivamente Equitalia Polis S.p.a. notificava alla contribuente
una cartella di pagamento, relativa all’anno 2000, scaturita
dall’avviso di accertamento oggetto di sgravio. L’atto veniva
impugnato e la CTP di Napoli, con sentenza n. 10 del 2009,
prendendo atto dell’intervenuto provvedimento di sgravio,
dichiarava estinto il giudizio per cessazione della materia del
contendere. La pronuncia veniva impugnata dalla società
Circumvesuviana, censurando la sola parte in cui era stata statuita
la compensazione delle spese di lite tra le parti. La CTR della
Campania con la sentenza n. 18/45/13 accoglieva, in parte qua,
l’appello, condannando il solo Comune di Ercolano al pagamento
delle spese del doppio grado di giudizio in favore della
Circumvesuviana compensando le spese del secondo grado nei
confronti di Equitalia Sud, con distrazione a favore del difensore.
Propone ricorso per la cassazione della sentenza il Comune di
Ercolano, svolgendo tre motivi. L’Ente Autonomo Volturno EAV,

Il Comune di Ercolano notificava alla società Circumvesuviana

s.r.I., incorporante la Circumvesuviana S.r.l., si è costituito con
controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma

327, 324 c.p.c., nonché degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c, degli artt. 53, 97 e 111 cost.. Omessa pronuncia su punti
essenziali della controversia. Illogicità ed errata interpretazione.
Carenza, insufficienza e perplessità della motivazione: il tutto in
relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. atteso che la CTR,
con la censurata decisione, ha illegittimamente ed erroneamente
disatteso l’eccezione, preliminarmente sollevata dal Comune di
Ercolano, in ordine all’inammissibilità del ricorso in appello, sotto il
profilo della sua palese tardività, per essere stato notificato oltre il
termine utile ad impugnare.

1.1.In disparte l’inammissibilità dei motivi perché le proposte
censure sono precedute unitariamente dalla elencazione delle
norme che si assumono violate e dalla contestuale deduzione del
vizio di motivazione, richiedendosi con ciò un inesigibile intervento
integrativo della Corte (Cass. n. 21611 del 2013) la quale dovrebbe
individuare i specifici vizi dedotti, le stesse sono carenti di
autosufficienza, non avendo parte ricorrente riportato in ricorso il
contenuto dei documenti su cui fonda le proprie doglianze. Le
contestazioni, inoltre, sono infondate, in quanto si infrangono sul
corretto impianto motivazionale adottato dal giudice di appello,
nella parte in cui, sulla base dei documenti richiamati nella
decisione, conclude per il deposito nei termini dell’impugnazione.
Parte appellante, con memorie illustrative depositate in data
8.11.2012 (prot.n. 33338/12) ha documentato di aver ricevuto la
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1, 38, comma 1, e 68 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, degli artt. 133,

notifica del dispositivo della sentenza in data 20.1.2012, con rif.
mecc. 125330800001.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
113, 115, 116 c.p.c. e 118 dist. Att. c.p.c. dell’art. 68 dlgs. n. 546
del 1992, dell’art. 97 Cost.. Omessa pronuncia su un punto decisivo

responsabilità. Illogicità manifesta. Carenza ed insufficienza della
motivazione: il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5
c.p.c.. atteso che la CTR avrebbe impropriamente ed
illegittimamente parlato di tardività e mancata tempestiva risposta
alli istanza della Circumvesuviana del 7.5.2008, laddove, invece, il
provvedimento di sgravio n. 23402 del 2008 dell’ente impositore
era stato ricevuto dal contribuente, a mezzo raccomandata, in data
3.6.2008.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata,
per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 68 d.lgs. n. 546
del 1992, degli artt. 92, 96, 115, 116 e 310 c.pc.. Irrazionalità,
perplessità, illegittimità. Errata ed insufficiente motivazione,
mancata giusta ponderazione di atti e comportamenti delle parti in
giudizio: il tutto in violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
c.p.c. Parte ricorrente deduce che non può essere condivisa la
statuizione dei giudici di merito in ordine alla condanna del solo
Comune di Ercolano al pagamento delle spese del doppio grado di
giudizio, ancorchè notevolmente ridotte rispetto all’assurda ed
irreale pretesa della società contribuente.

4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, per ragioni di
connessione logica, vanno esaminati congiuntamente. Parte
ricorrente lamenta che la CTR, al fine di sottolineare una presunta
“inerzia comportamentale” dell’Ente, ha ritenuto “la responsabilità
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della controversia. Irrazionalità ed errata valutazione sulla

del Comune in ordine alle conseguenze dei suoi atti ed in
particolare, per la tardività con la quale ha provveduto allo sgravio
ed alla sua comunicazione dello stesso”, aggiungendo che nel
processo de quo solo in data 30.4.2009 l’ente impositore
comunicava di aver disposto lo sgravio del carico e, quindi,
nessuna tempestiva risposta aveva avuto l’istanza di autotutela del
7.5.2006, e la società era stata costretta ad instaurare il giudizio

contendere. Si lamenta che con tale statuizione i giudici del merito
hanno dimostrato di non avere esaminato la documentazione
versata, confondendo la data dell’esibizione in giudizio (30.4.2009),
del provvedimento di sgravio con quella della sua effettiva adozione
e comunicazione al contribuente (30.5.2008).

5.

I motivi sono inammissibilmente formulati. Come già

argomentato con riferimento al primo motivo, nel ricorso per
cassazione, la censura che prospetti una pluralità di questioni
precedute unitariamente dalla elencazione delle norme che si
assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, è
inammissibile, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della
Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo,
dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio
di violazione di legge o del vizio di motivazione (Cass. n. 21611 del
2013; Cass. n. 18021 del 2016).

6.

Le censure, inoltre, non hanno pregio. Per costante

orientamento di questa Corte, in tema di condanna alle spese
processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che
soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere
condannata, nemmeno per minima quota, al pagamento delle
spese. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato
della Corte di Cassazione è, pertanto, limitato ad accertare che non
risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono
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poi conclusosi con la declaratoria di cessazione della materia del

essere poste a carico della parte vittoriosa, fenomeno che non si è
verificato nel caso in esame, con la conseguenza che esula da tale
sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito,
la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le
spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto
nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 19613 del
2017; Cass. n. 14349 del 2012; Cass. n. 17145 del 2009; Cass. n.

7. Per quanto sopra, il ricorso va rigettato, le spese di lite seguono
la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Ai sensi
dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 – bis
dello stesso articolo 13.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa nei confronti di Equitalia le
spese del giudizio di legittimità e condanna la parte soccombente al
pagamento delle spese di lite a favore della società contribuente
che liquida in complessivi euro 1400,00 per compensi, oltre spese
forfetarie e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater
del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti
per il pagamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso, in Roma, il 5.10. 2017.

25270 del 2009).

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