Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25579 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 565/2007 proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ASSISTENZA AGLI SPASTICI SEZIONE DI

CAGLIARI (OMISSIS) in persona del suo Presidente On. R.

B., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69,

presso lo studio dell’avvocato FERRETTI Aldo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FANNI GIUSEPPE giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.R., C.F., L.G., C.

V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI, 1,

presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MANCA Giampaolo giusta procura speciale del

Dott. Notaio FRANCO IBBA in SANLURI 28/9/2011, rep. n. 83191;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 249/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 29/07/2006, R.G.N. 14/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ALDO FERRETTI;

udito l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità; in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che C.G., interdetto, agisce, per il tramite del padre tutore, per le gravi lesioni derivategli da una caduta nel centro di assistenza presso cui era ricoverato, gestito dall’AIAS; e che quest’ultima nega le sue responsabilità e chiama in causa la sua assicuratrice;

1.2. che, messo da questa a disposizione il massimale e costituitisi anche gli operatori in servizio al momento del fatto, negando ogni propria responsabilità, l’interdetto decede e si costituiscono i suoi eredi C.R., L.G., C.F. e C.V.; sicchè, estromessi assicuratrice ed operatori, il tribunale di Cagliari accoglie la domanda per Euro 252.668,56, oltre interessi e spese;

1.3. che la corte di appello di Cagliari – con sentenza n. 249/06, pubbl. il 29.7.06 e notif. il 20.10.06 – rigetta il gravame principale del centro di assistenza ed accoglie parzialmente quello incidentale, riconoscendo somme in parte maggiori per danno morale (Euro 379.784,88);

1.4. che l’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici – AIAS ricorre per la cassazione di detta sentenza, mentre le sue controparti in appello C.R., L.G., C. F. e C.V. resistono con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.:

sicchè, alla pubblica udienza del 25.10.11, le parti prendono parte alla discussione orale;

1.5. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che la ricorrente formula tre motivi:

2.1.1. un primo (di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi in materia di danno risarcibile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed in riferimento all’art. 3 Cost. “), formulando il seguente quesito: dica l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione se l’art. 2043 c.c., vada interpretato nel senso che il Giudice, nel pronunciare sulla richiesta di risarcimento del danno, debba preliminarmente accertare la sussistenza di un nesso di causalità giuridicamente apprezzabile fra il comportamento ascritto ed il danno accertato;

2.1.2. un secondo (di “omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa l’individuazione, la consistenza e l’entità del danno biologico in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ed in riferimento all’art. 111 Cost.”), non seguito però da uno specifico momento di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

2.1.3. un terzo (di “omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa quantificazione del danno morale in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ed in riferimento all’art. 111 Cost. “), non seguito però da uno specifico momento di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.;

2.2. che i controricorrenti contestano nel merito e partitamente i singoli motivi di ricorso;

2.3. che al presente processo continua ad applicarsi l’art. 366 bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, disciplina -in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto – i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58, comma 5, di quest’ultima;

2.4. che i motivi sono corredati di quesiti imperfetti o carenti, ai sensi dell’elaborazione della norma operata da questa Corte:

2.4.1. il primo, in quanto si limita ad enunciare una regola generale ed astratta, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dalla ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420); e mancando quindi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice e ritenuta erronea (elementi che, in uno alla diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, rendono, solo se compresenti, ammissibile il quesito: tra le molte e per limitarsi ad alcune tra le più recenti: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

2.4.2. il secondo ed il terzo, perchè manca un autonomo momento di sintesi o di riepilogo, mentre invece occorre pur sempre (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603;

Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) la formulazione di questo ed in termini tali (Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; tra le ultime, v. Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) da indicare in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002); e tale requisito non potendo ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 16 luglio 2007, n. 16002);

2.5. che pertanto l’inammissibilità dei quesiti comporta l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici AIAS, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di C.R., L.G., C.F. e C.V., tra loro in solido, liquidandole in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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