Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25579 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25579 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MONTEGROSSO FRANCESCO (ANT FNC 40E04H224S), elettivamente
domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, n. l, presso lo studio
legale degli Avvocati Antonino Spinoso e Simona Napolitani,
rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico Polimeni per procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente 1

Data pubblicazione: 14/11/2013

- avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, reso
nel procedimento n. 890/2009 R.E.R., depositato in data 16
r-U3RAìo 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 luglio 2009 presso la Corte
d’appello di Catanzaro, Francesco Montegrosso ha chiesto il
riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata
di un processo promosso innanzi al Pretore di Reggio Calabria con
ricorso depositato il 16 dicembre 1995, definito in primo grado
con sentenza del 18 luglio 2002, in secondo grado con sentenza
della Corte d’appello di Reggio Calabria depositata il 14 novembre
2007.
L’adita Corte d’appello, in accoglimento del ricorso, ha
condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del
Montegrosso della somma di euro 590,00 oltre interessi legali, ed
ha compensato le spese del giudizio nella misura della metà,
ponendo a carico del predetto Dicastero la rimanente metà,
liquidata in euro 20,00 per spese, euro 230,00 per diritti ed euro

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Rosaria San Giorgio;

300,00 per onorari, distratti in favore degli Avvocati Domenico
Polimeni e Attilio Cotroneo, che ne avevano fatto richiesta.
Per la cassazione di tale decreto il Montegrosso ha proposto
ricorso sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli
artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte d’appello
non avrebbe potuto disporre la compensazione, neanche parziale,
delle spese, posto che la causa è iniziata successivamente alla
entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che, nel modificare
l’art. 92 c.p.c., comma 2, ha Imposto la esplicitazione delle
gravi ed eccezionali ragioni poste dal giudice a fondamento della
compensazione; ragioni insussistenti nel caso di specie, in cui il
giudice di merito ha fatto generico riferimento a .
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6
della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rilevando che la
compensazione delle spese renderebbe meno effettiva la tutela
apprestata alla parte che agisce in equa riparazione.

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memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Con il terzo motivo si deduce insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla
disposta compensazione delle spese.
I motivi, da esaminare congiuntamente siccome volti tutti alla
contestazione della decisione della Corte di merito in ordine al

Infatti, nel decreto la compensazione per metà delle spese del
grado è fondata su , che vengono ravvisati
esclusivamente nel comportamento processuale del Ministero, che come indicato dalla stessa Corte territoriale nell’esposizione
dello svolgimento della vicenda processale – non si era opposto
alla liquidazione del danno non patrimoniale, purchè nei limiti di
giustizia.
Anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione
adottata dalla Corte di appello, è comunque assorbente rilevare
che la mancata opposizione alla domanda da parte della
Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione
allorché, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire
il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Il decreto impugnato deve quindi essere cassato. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito escludendo dalla liquidazione delle spese del
giudizio di merito – che restano ferme nel loro importo e nella
disposta distrazione – la compensazione per metà.

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regolamento delle spese del giudizio, sono fondati.

Le spese del giudizio di legittimità, che, in applicazione del
principio della soccoMbenza, vanno poste a carico del ricorrente,
si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, esclude
dalla statuizione sulle spese del giudizio di merito – che liquida
per ciascuno dei procedimenti riuniti in euro 22,46 per esborsi,
euro 460,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari, distratti in
favore in favore dell’Avv. Domenico Polimeni, che ne aveva fatto
richiesta – la disposta compensazione per la metà, ferme le altre
statuizioni; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi Euro 585,00, di cui euro 385,00 per compensi, oltre
agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv.
Domenico Polimeni, dichiaratosene antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, Sottosezione
Prima, 1’11 dicembre 2012.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in

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