Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25579 del 13/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23335/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA, 93,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA TULLI, rappresentato e difeso

dagli avvocati DANIELE PARISI, CESARA FIRPO, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2833/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 27/05/2015, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

udito l’Avvocato Simona Tulli difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni di imposta 2000/2005, con riguardo al requisito dell’autonoma organizzazione di un contribuente esercente l’attività di promotore finanziario, l’Agenzia delle Entrate deduce la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (motivazione mancante e/o apparente) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

2. La censura è manifestamente infondata, come si evince dalla lettura della articolata ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata, che, dopo aver illustrato il concetto di “autonoma attività organizzata” (ritenuto non fungibile con il concetto di “attività svolta in autonomia”) e ritenuta quei fini necessaria la presenza di “fattori produttivi” e di un apprezzamento in termini quantitativi e qualitativi dell’organizzazione medesima, valorizza in concreto l’assenza di costi per lavoro dipendente e l’irrilevanza dei beni strumentali, per giungere così, alla luce della documentazione prodotta, che “non sussistono gli elementi caratterizzati l’autonoma organizzazione”.

3. Tale pronuncia è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, proprio con riguardo ai promotori finanziari, ha ritenuto che “l’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente sia anche responsabile dell’organizzazione, e quindi non inserito in una struttura facente capo ad altri”, per cui “non sono soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata” (Cass. S.U. n. 21111/09; conf. Cass. n. 9692/12, n. 14056/14 e ord. n. 4246/16; cfr. S.U. n. 9451/16).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

5. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto per la ricorrente amministrazione pubblica opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. S.U. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, n. 1778/16 e 6-T n. 18893/16).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.500,00 nonchè Euro 200,00 per esborsi, oltre rimb. forf., Iva e Cp come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA