Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25578 del 30/11/2011
Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25578
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 479/2007 proposto da:
M.A. (OMISSIS), elettivamente esiliato in ROMA,
PIAZZA FRANCESCO MOROSA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDAZZI
PIERVANNI, presentato e difeso dall’avvocato GHILARCI Marco giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –
avviso la sentenza n. 1488/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 07/09/2006, R.G.N. 2296/A/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/10/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il M. ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di La Previdente Ass.ni per pagamento di indennizzo assicurativo. Il Tribunale di Prato accolse l’opposizione della Compagnia, accertando che questa null’altro doveva corrispondere all’assicurato oltre quanto già versato.
La Corte d’appello di Firenze, a seguito di appello incidentale della Compagnia, ha accolto l’eccezione di questa (già respinta dal primo giudice) di improponibilità del ricorso al giudice per mancato esperimento della perizia contrattuale prevista dal contratto.
Propone ricorso per cassazione il M. attraverso un solo motivo.
Non resiste la Compagnia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo non risulta compiutamente esposto il fatto, si da consentire alla Corte, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, di delibare la vicenda senza ricorrere alla lettura di altri atti (tra i quali la sentenza impugnata).
In secondo luogo, il motivo di ricorso ed il quesito che lo correda fanno riferimento (per quanto è dato comprendere) alla circostanza che il contratto assicurativo si sarebbe risolto di diritto consentendo così l’esperibilità del ricorso per ingiunzione.
Ragione di censura, questa, che appare del tutto nuova e che non ha pertinenza con la diversa ragione sulla quale si fonda la sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, considerata la mancata difesa dell’intimata compagnia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011