Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25578 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.27/10/2017),  n. 25578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4347-2011 proposto da:

SANT’AGNESE TENNIS CLUB SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SANT’AGNESE TENNIS CLUB SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 51/2010 della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO,

depositata il 29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale;

udito per il ricorrente l’Avvocato TOCCI per delega dell’Avvocato

TINELLI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale,

rigetto incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione del 27.6.2006, l’Agenzia delle Entrate di Roma notificava alla società verificata Sant’Agnese Tennis Club srl un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2003, con il quale rideterminava in Euro 814.998 il reddito dichiarato in Euro 13.885, accertando le maggiori imposte dovute Irpeg Irap ed Iva. L’Ufficio effettuava le seguenti riprese a tassazione: 1) Euro 196.618 per ricavi non dichiarati e non contabilizzati; 2) sopravvenienza attiva di Euro 558.811 per insussistenza della passività di pari importo costituita nel 1998, contabilizzata alla voce “soci finanziamenti infruttiferi”; 3) Euro 45.684 a titolo di quota di ammortamento non spettante in quanto relativo a spese di ristrutturazione dell’impianto sportivo detenuto in locazione da altro soggetto (Associazione Nuovo tennis Sant’Agnese).

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza del 31.1.2008.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 29.3.2010, annullando la ripresa a tassazione della somma di Euro 196.618 di cui al rilievo n. 1) e confermando nel resto.

Contro la sentenza di appello la società Sant’Agnese Tennis Club propone nove motivi di ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone appello incidentale con un motivo di ricorso.

La società deposta controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Ricorso principale.

1. Primo motivo: “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43, comma 1, art. 95, comma 2 e art. 55, comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

2. Secondo motivo:”violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

3. Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

4. Quarto motivo: “contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

5. Quinto motivo: “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

I primi cinque motivi, da esaminare congiuntamente poichè attinenti al medesimo rilievo n.2) relativo alla ripresa a tassazione della passività di Euro 558.811, sono infondati. La Commissione tributaria regionale ha confermato il recupero a tassazione dell’importo di Euro 558.811,83, appostato in bilancio alla voce ” soci-finanziamento infruttifero”, poichè esso non risultava documentato sin dalla data della sua costituzione (1998) e nelle annualità successive. Il richiamo della società ricorrente al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 43 (ora 46), secondo cui le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilancio non risulta un diverso titolo, non è pertinente al caso in esame in cui, dal bilancio, risulta espressamente una diversa qualificazione della posta (quale prestito infruttifero dei soci alla società), ed è comunque questione estranea alla ratio decidendi adottata dal giudice di appello, che ha confermato il recupero a tassazione dell’importo in oggetto per mancanza di prove in ordine alla effettiva sussistenza della passività contabilizzata (a prescindere dalla qualificazione di essa quale muto o prestito infruttifero). Per la stessa ragione è irrilevante l’ulteriore richiamo della ricorrente al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 55 (ora 88, comma 4), secondo cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro fatti dai soci alla società ” a fondo perduto o conto capitale” (ossia senza obbligo di restituzione), non essendo controverso che, nel caso in esame, la contabilizzazione in bilancio del versamento è stata effettuata al diverso titolo di “finanziamento soci infruttifero”, quindi con obbligo di restituzione della somma capitale.

I motivi quattro e cinque, attinenti al denunciato vizio di motivazione, sono ugualmente infondati. Non sussiste il dedotto vizio di incompatibilità logica della motivazione. Il giudice di appello, con argomentazione coerente e non censurabile nel merito, ha ritenuto che “il finanziamento infruttifero esposto in bilancio non ha il requisito della certezza”, sia perchè non risultava adottata la relativa delibera assembleare, sia perchè il finanziamento contabilizzato non risultava essere stato impiegato in occasione della copertura di perdite o debiti della società.

6. Sesto motivo: “violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5 e art. 74, comma 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, con riferimento alla deducibilità della quota di ammortamento per spese di ristrutturazione dell’impianto sportivo, per non avere considerato che il nesso di inerenza doveva ritenersi dimostrato sulla base della circostanza che l’impianto sportivo risultava essere utilizzato, pur in assenza di un accordo scritto, dalla medesima società strumentalmente alla propria attività commerciale.

7. Settimo motivo: “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” con riferimento alla ritenuta indeducibilità della quota di ammortamento di Euro 45.684,70 per spese di ristrutturazione dell’impianto sportivo.

La denuncia di vizio della motivazione è fondata. La Commissione tributaria regionale ha affermato che ” il recupero della quota di ammortamento di Euro 45.684 deve essere ritenuto legittimo in quanto la società non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l’esistenza di accordi con l’Associazione sull’accollo delle spese di ristrutturazione, tenuto conto che l’Associazione era l’unico titolare del contratto di affitto degli impianti sportivi per i quali le spese stesse sono state effettuate”. La motivazione è insufficiente poichè non fornisce risposta alla doglianza, reiterata nell’atto di appello della società, secondo cui l’inerenza delle spese allo svolgimento della propria attività commerciale era desumibile dalle seguenti circostanze: pur in assenza di un contratto scritto di subaffitto(ma in forza di un contratto verbale) gli impianti sportivi in oggetto erano utilizzati anche dalla società S.Agnese Tennis Club srl per lo svolgimento della propria attività di impresa, come confermata dagli stessi verificatori secondo cui “nell’impianto locato alla Associazione “Nuovo Tennis S.Agnese”, la s.r.l. svolge, sovrapponendosi alla associazione, l’attività gestionale quasi per intero”; le fatture relative alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione sono state emesse nei confronti della società S. Agnese srl e non nei confronti della associazione.

L’accoglimento del settimo motivo, relativo al denunciato vizio di motivazione, assorbe il sesto, risolvendosi anch’esso in una censura relativa alla motivazione.

8. Ottavo motivo: “nullità della sentenza per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, per omessa motivazione in ordine alla preliminare eccezione di illegittimità della pretesa relativa alla indeducibilità del costo di ammortamento relativo alle spese di ristrutturazione dell’impianto sportivo, perchè sostenuto e iscritto a bilancio nell’anno 1997 e contestato per la prima volta con riferimento alla quota di ammortamento relativa all’anno 2003.

9. Nono motivo: “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e L. n. 212 del 2000, art. 10 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “, per intervenuta decadenza in quanto l’avviso di accertamento fa riferimento ad un costo pluriennale sostenuto e iscritto a bilancio sin dal 1997.

I motivi ottavo e nono devono intendersi assorbiti dall’accoglimento del settimo motivo.

B) Ricorso incidentale.

Motivo unico: “insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, nella parte in cui la sentenza di appello ha annullato il recupero a tassazione della somma di Euro 196.618 a titolo di corrispettivi non dichiarati.

Al motivo è fondato. Il giudice di appello annulla la ripresa a tassazione dei corrispettivi non dichiarati dalla società Sant’Agnese srl con la seguente motivazione: ” dalla documentazione in atti risulta che si tratta di somme riscosse dalla società, ma annotate immediatamente dall’Associazione in esenzione di Iva, anche se nelle ricevute era erroneamente riportata la partita Iva della società. Il loro recupero tra l’altro determinerebbe una doppia imposizione per essere stato lo stesso reddito già sottoposto a tassazione a seguito di regolare denuncia della Associazione. Questa situazione sarebbe emersa più chiaramente ai primi giudici se avessero disposto al riunione dei ricorsi della società e della Associazione come aveva richiesto la difesa della ricorrente”.

La motivazione è insufficiente. Il giudice di appello non indica per quali ragioni sia stato ritenuto frutto di un “errore materiale” il costante rilascio da parte della società commerciale di ricevute recanti la propria partita Iva (e non quella della associazione) a titolo di documentazione del corrispettivo incassato per prestazione di servizi sportivi facenti parte del proprio oggetto sociale (oltre che di quello della associazione); inoltre non fornisce adeguata risposta alle controdeduzioni dell’Ufficio secondo cui la tesi della società di procedere a fine anno alla ripartizione di spese e ricavi derivante dalla comune attività di gestione dell’impianto sportivo “come da contratto”, non è stata in alcun modo documentata, nè è stata documentata la circostanza che i ricavi non dichiarati dalla società siano stati riversati alla Associazione e da questa dichiarati.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale, in esso assorbiti il sesto, ottavo e nono motivo, ed in accoglimento del ricorso incidentale della Agenzia delle Entrate, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il settimo motivo del ricorso principale, in esso assorbiti il sesto, ottavo e nono; rigetta il primo, secondo, terzo, quarto e quinto motivo; accoglie il ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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