Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25578 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25578 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAPANDREA VINCENZO (PPNVCN47B21H2240), elettivamente domiciliato
in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, presso lo studio legale degli
Avvocati Antonino Spinoso e Simona Napolitani, rappresentato e
difeso dall’Avvocato Domenico Polimeni per procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
-intimato-

1

Data pubblicazione: 14/11/2013

- avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, reso
nel procedimento n. 425/2008 R.E.R., al quale è riunito il
procedimento n. 809/2008, depositato in data 8 luglio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria

suiníto il P_M., in par2ena del Sostituto P=ocuratore Garler^ 1

dett. Sergio Dn1 core, 11 quale ha

chiesto l’accInlimento del

ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18 luglio 2008 presso la Corte
d’appello di Catanzaro, Vincenzo Papandrea ha chiesto il
riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata
di un processo promosso innanzi al Pretore di Reggio Calabria con
ricorso depositato il 29 novembre 1995, definito in primo grado
con sentenza del 18 luglio 2002, in secondo grado, dopo la
riunione con altro procedimento, con sentenza della Corte
d’appello di Reggio Calabria depositata il 7 dicembre 2007.
L’adita Corte d’appello, in accoglimento del ricorso, ha
condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del
Papandrea della somma di euro 5250,00, oltre interessi legali, ed
ha compensato le spese del giudizio nella misura della metà,
ponendo a carico del predetto Dicastero la rimanente metà,
liquidando dette spese, per l’intero, in euro 1250,00, di cui euro
50,00 per spese, euro 450,00 per diritti ed euro 750,00 per
2

Rosaria San Giorgio;

onorari, distratti in favore dell’Avv. Domenico Polimeni, che ne
aveva fatto richiesta.
Per la cassazione di tale decreto il Papandrea ha proposto
ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati anche da

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 91
cod.proc.civ. in relazione all’art. 274 cod.proc.civ. nonché
all’art. 6, paragrafo l, della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, e dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001. la Corte
avrebbe errato nel procedere, compensandole, alla liquidazione dei
giudizi riuniti senza tenere conto dell’autonomia delle singole
azioni, ed intaccando la equità della riparazione.
Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 91 e
92 cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte d’appello non
avrebbe potuto disporre la compensazione, neanche parziale, delle
spese, posto che la causa è iniziata successivamente alla entrata
in vigore della L. n. 69 del 2009 che, nel modificare l’art. 92
c.p.c., comma 2, ha imposto la esplicitazione delle gravi ed
eccezionali ragioni poste dal giudice a fondamento della
compensazione; ragioni insussistenti nel caso di specie, in cui il
giudice di merito ha fatto generico riferimento a .
3

successiva memoria.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6
della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rilevando che la
compensazione delle spese renderebbe meno effettiva la tutela
apprestata alla parte che agisce in equa riparazione.

contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo del giudizio, costituito dalla disposta
compensazione parziale delle spese.
I motivi, da esaminare congiuntamente siccome volti tutti alla
contestazione della decisione della Corte di merito in ordine al
regolamento delle spese del giudizio, sono fondati.
Infatti, nel decreto la compensazione per metà delle spese del
grado è fondata su , che vengono ravvisati
esclusivamente nel comportamento processuale del Ministero, che
non si era opposto alla liquidazione del danno secondo equità. La
Corte non ha nemmeno, al riguardo, considerato che il predetto
Dicastero aveva in realtà chiesto dichiararsi l’infondatezza del

Con il quarto motivo ed il quinto motivo si deduce

ricorso, la prescrizione del credito e la compensazione delle
spese di lite.
Anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione
adottata dalla Corte di appello, è comunque assorbente rilevare
che la mancata opposizione alla domanda da parte della
Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione

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L

allorché, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire
il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Erronea è altresì la liquidazione unitaria delle spese
relativamente ai due procedimenti riuniti. Questa Corte ha
affermato che il provvedimento discrezionale di riunione di più

pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta
trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza
che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo
formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono
le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese
giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto
che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare
la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest’ultima
soggetti che non sono parti in causa (Cass., sentt. n. 6951 del
2011, n. 15954 del 2006).
Il decreto impugnato deve quindi essere cassato. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito escludendo dalla liquidazione delle spese del
giudizio di merito la compensazione per metà, e liquidando
separatamente le spese dei due giudizi riuniti come da
dispositivo, ferme le altre statuizioni.
Le spese del giudizio di legittimità, che, in applicazione del
principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente,

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cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non

si liquidano come da dispositivo, e devono essere distratte in
favore dell’Avv. Domenico Polimeni, dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, esclude
dalla statuizione sulle spese del giudizio di merito – che liquida
per ciascuno dei procedimenti riuniti in euro 22,46 per esborsi,
euro 460,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari, distratti in
favore dell’Avv. Domenico Polimeni, che ne aveva fatto richiesta la disposta compensazione per la metà, ferme le altre statuizioni;
condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 585,00,
di cui 385,00 per compensi, oltre agli accessori come per legge,
da distrarsi in favore dell’Avv. Domenico Polimeni, dichiaratosene
antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, Sottosezione
Prima, 1’11 dicembre 2012.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in

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