Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25578 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23189/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 296/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA del 6/03/2015, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie riguardante il diniego di rimborso Irap 2000, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4), per contrasto tra motivazione e dispositivo.

2. In data 2/9/2016 la stessa ricorrente ha depositato “atto di rinuncia al ricorso per cassazione”, essendo sopravvenuta ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata.

3. La suddetta rinuncia esplica l’effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c., poichè appare compatibile con la procedura camerale in essere, e tempestivamente formulata in riferimento alle relative scansioni procedimentali (v. Cass. Sez. 6-3, ord. n. 6118/15).

3. Non vi è luogo a pronuncia nè sulle spese, in mancanza di difese della parte intimata, nè sulla condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. sez. ord. n. 3688/16).

PQM

LA CORTE, dichiara estinto il giudizio, irripetibili le spese anticipate dalla ricorrente ed insussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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