Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25577 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 478/2007 proposto da:

M.G. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), P.V. (OMISSIS),

considerati domiciliati “ex lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati NATALE

Vincenzo, TREPPICCIONE GAETANO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.T., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell’avvocato AGNINO

PAOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato GRAVINA Antonio giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1357/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’08/09/2006, R.G.N. 61/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ANTONIO GRAVINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che G. e P.T. – in proprio e nella qualità di procuratori speciali, rispettivamente, di P.D. e di P.M. – chiedono dichiararsi cessato il contratto agrario avente ad oggetto il loro fondo in agro di (OMISSIS), adducendone la scadenza per il 6.5.97 per essere quello iniziato prima dell’annata 1959/60 ed in base alla disdetta del 29.10.96;

1.2. che gli affittuari P.V., M.C. e M.G., per quel che qui ancora rileva, eccepiscono la tardività della disdetta e comunque chiedono l’indennità per i miglioramenti apportati al fondo;

1.3. che la sezione specializzata agraria del tribunale di S. Maria Capua Vetere rigetta la domanda principale per ritenuta intempestività della disdetta, disattendendo le istanze istruttorie in punto di autorizzazione ai miglioramenti;

1.4. che la sezione specializzata della corte di appello di Napoli – con sentenza n. 1357/06, pubbl. il di 8.9.06 e notificata il 20.10.06 – accoglie l’appello dei comproprietari e rigetta quello incidentale degli affittuari;

1.5. che P.V., M.C. e M.G. ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione di detta sentenza, notificando il ricorso a G. e P.T. in proprio: i quali resistono con controricorso; e che, per la pubblica udienza del 25.10.11, delle parti, nessuna delle quali deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., prende parte alla discussione orale solo il difensore dei controricorrenti;

1.6. che il collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che i ricorrenti formulano tre motivi:

2.1.1. un primo (di violazione ed errata applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 2, 4 e 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2 e 5), sulla durata e sulla scadenza del contratto e sulla tempestività della disdetta, formulando il seguente quesito:

ai fini delle scadenze contrattuali dei contratti agrari va riconosciuta la durata a partire dall’entrata in vigore della legge, ossia 6 maggio e la relativa norma non va interpretata in combinato disposto con l’art. 39 della medesima legge che prevede scadenza dell’annata agraria diversa rispetto a quella contrattuale;

2.1.2. un secondo (di violazione ed errata applicazione degli artt. 414 e 244 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè carenza di motivazione, peraltro contraddittoria, sugli elementi della domanda riconvenzionale, sul suo contenuto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 – carente ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia), concluso con un complesso quesito in ordine alle modalità di capitolazione dei mezzi di prova ed alla ritenuta incertezza sulle date di inizio del rapporto e di impianto dei frutteti;

2.1.3. un terzo (di “violazione ed errata applicazione degli artt. 99, 100 e 101 c.p.c. e art. 2697 c.c., relativi alla legittimazione passiva, alla prova in 3 e 5 c.p.c. – carente ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia relativamente alla carenza di legittimazione passiva di M.C.”), concluso con l’invocazione di un principio di diritto sulla legittimazione passiva dedotta e sull’onere della prova;

2.2. che i controricorrenti lamentano preliminarmente l’inammissibilità per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. o per mancata notifica del ricorso a loro anche quali procuratori speciali di altre parti, per poi contestare nel merito e partitamente i singoli motivi di ricorso; ma che la mancata notifica del ricorso anche a M. e P.D., rappresentati nei gradi di merito, rispettivamente, da T. e P.G. (non potendo estendersi gli effetti della notifica del ricorso soltanto a costoro di persona ai diversi soggetti rappresentati con procure ad litem), non rileva e soprattutto non impone la previa integrazione del contraddittorio nei loro confronti: nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità del ricorso, di definire con l’immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826);

2.3. che al presente processo continua ad applicarsi l’art. 366 bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, disciplina – in virtù del comma 2, art. 27 del medesimo decreto – i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 58 di quest’ultima;

2.4. che i motivi sono corredati di quesiti carenti:

2.4.1. il primo, in quanto si limita ad enunciare una regola generale ed astratta, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420); e mancando quindi della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice (elementi che, in uno alla diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie, rendono, solo se compresenti, ammissibile il quesito: tra le molte e per limitarsi ad alcune tra le più recenti: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

2.4.2. il secondo, perchè confonde inammissibilmente i profili di violazione di legge e di vizio di motivazione e perchè comunque, quanto al primo profilo, si ripropongono le stesse carenze di cui al punto 2.4.1, mentre, quanto al secondo, si prospetta come vizio di motivazione una valutazione dei fatti (incertezza di determinate date) che si vorrebbe fondata ora su indicazioni generiche dei proprietari (che pure indicano appunto sommariamente l’epoca di insorgenza del rapporto), ora perfino su atti non specificamente indicati (riferendosi la parte finale del motivo, sola a rilevare ai sensi del capoverso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., a non meglio identificati “documentazione prodotta” e “atti difensivi”: v. pag. 9 del ricorso);

2.4.3. il terzo, perchè, oltre a confondere anch’esso inammissibilmente i profili di violazione di legge e vizio di motivazione, non si conclude con un quesito di diritto che comprenda i tre requisiti illustrati sopra al n. 2.4.1.;

2.5. che pertanto l’inammissibilità dei quesiti comporta l’inammissibilità del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna P. V., M.C. e M.G., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di G. e P.T., tra loro in solido, liquidandole in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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