Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25577 del 14/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25577 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LOGOTETA FRANCESCO (LGT FNC 49E26H2240), elettivamente domiciliato
in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, presso lo studio legale degli
Avvocati Antonino Spinoso e Simona Napolitani, rappresentato e
difeso dall’Avvocato Domenico Polimeni per procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è domiciliato, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente 1

Sr0

Data pubblicazione: 14/11/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro, reso
nel procedimento n. 425/2008 R.E.R., al quale è riunito il
procedimento n. 809/2008, depositato in data 8 luglio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’il dicembre 2012 dal Consigliere relatore Dott. ssa Maria

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Sergio Del Core, il quale ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15 aprile 2008 presso la Corte
d’appello di Catanzaro, Francesco Logoteta ha chiesto il
riconoscimento dell’equa riparazione per la irragionevole durata
di un processo promosso innanzi al Pretore di Reggio Calabria con
ricorso depositato il 29 novembre 1995, poi riunito ad altro
procedimento, definito in primo grado con sentenza del 18 luglio
2002, e in secondo grado, dopo la riunione con altro procedimento,
con sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria depositata
il 7 dicembre 2007.
L’adita Corte d’appello, in accoglimento del ricorso, ha
condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del
Logoteta della somma di euro 5250,00, oltre interessi legali, ed
ha compensato le spese del giudizio nella misura della metà,
ponendo a carico del predetto Dicastero la rimanente metà,
liquidando dette spese, per l’intero, in euro 1250,00, di cui euro
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Rosaria San Giorgio;

50,00 per spese, euro 450,00 per diritti ed euro 750,00 per
onorari, distratti in favore dell’Avv. Domenico Polimeni, che ne
aveva fatto richiesta.
Per la cassazione di tale decreto il Lagoteta ha proposto
ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati anche da

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ha deliberato l’adozione della motivazione
semplificata nella redazione della sentenza.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 91
cod.proc.civ. in relazione all’art. 274 cod.proc.civ. nonché
all’art. 6, paragrafo l, della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, e dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001. La Corte
avrebbe errato nel procedere, compensandole, alla liquidazione dei
giudizi riuniti senza tenere conto dell’autonomia delle singole
azioni, ed intaccando la equità della riparazione.
Con il secondo motivo si lamenta violazione degli artt. 91 e
92 cod. proc. civ., sostenendosi che la Corte d’appello non
avrebbe potuto disporre la compensazione, neanche parziale, delle
spese, posto che la causa è iniziata successivamente alla entrata
in vigore della L. n. 69 del 2009 che, nel modificare l’art. 92
c.p.c., comma 2, ha imposto la esplicitazione delle gravi ed
eccezionali ragioni poste dal giudice a fondamento della

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successiva memoria.

compensazione; ragioni insussistenti nel caso di specie, in cui il
giudice di merito ha fatto generico riferimento a .
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6
della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, rilevando che la

apprestata alla parte che agisce in equa riparazione.
Con il quarto motivo ed il quinto motivo si deduce
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo
del giudizio, costituito dalla disposta compensazione parziale
delle spese.
I motivi, da esaminare congiuntamente siccome volti tutti alla
contestazione della decisione della Corte di merito in ordine al
regolamento delle spese del giudizio, sono fondati.
Infatti, nel decreto la compensazione per metà delle spese del
grado è fondata su , che vengono ravvisati
esclusivamente nel comportamento processuale del Ministero, che
non si era opposto alla liquidazione del danno secondo equità. La
Corte non ha nemmeno, al riguardo, considerato che il predetto
Dicastero aveva in realtà chiesto dichiararsi l’infondatezza del
ricorso, la prescrizione del credito e la compensazione delle
spese di lite.
Anche a prescindere dall’insufficienza della motivazione
adottata dalla Corte di appello, è comunque assorbente rilevare
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compensazione delle spese renderebbe meno effettiva la tutela

che la mancata opposizione alla domanda da parte della
Amministrazione non giustifica, di per sè, la compensazione
allorché, come nella specie, la parte sia stata costretta ad adire
il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto.
Erronea è altresì la liquidazione unitaria delle spese

affermato che il provvedimento discrezionale di riunione di più
cause lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non
pregiudica la sorte delle singole azioni; pertanto, la congiunta
trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza
che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo
formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono
le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese
giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto
che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare
la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest’ultima
soggetti che non sono parti in causa (Cass., sentt. n. 6951 del
2011, n. 15954 del 2006).
Il decreto impugnato deve quindi essere cassato. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito escludendo dalla liquidazione delle spese del
giudizio di merito la compensazione per metà, e liquidando
separatamente le spese dei due giudizi riuniti, ferme le altre
statuizioni.

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relativamente ai due procedimenti riuniti. Questa Corte ha

Le spese del giudizio di legittimità, che, in applicazione del
principio della soccombenza, vanno poste a carico della
ricorrente, si liquidano come da dispositivo, e devono essere
distratte in favore dell’Avv.Polimeni, dichiaratosene
antistatario.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in
relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, esclude
dalla statuizione sulle spese del giudizio di merito la disposta
compensazione per la metà, ferme le altre statuizioni; condanna il
Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi Euro 585,00, di cui euro
385,00 per compensi, oltre agli accessori come per legge, da
distrarsi in favore dell’Avv. Domenico Polimeni, dichiaratosene
antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, Sottosezione
Prima, 1’11 dicembre 2012.

P.Q.M.

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