Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25577 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21951/2015 proposto da:

2/A SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso

lo studio dell’avvocato SALVATORE MILETO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI AVALLONE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 12/01/2015,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad impugnazione di avviso di accertamento per Iva (ed altro) dell’anno di imposta 2005, la società contribuente deduce la “nullità della sentenza.. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” per motivazione apparente.

2. La censura è fondata, poichè i “motivi della decisione” della sentenza si riducono a poche, generiche, apodittiche ed in parte incomprensibili affermazioni (“L’accertamento operato non è fondato e non merita alcuna censura. Le lamentele avanzate dalla contribuente appaiono infondate e non sono condivisibili. L’ufficio ha replicato correttamente esponendo argomentazioni utili al rigetto delle pretese della contribuente. La documentazione e le argomentazioni fornite dalla contribuente sono risultate incongruenti, avendo peraltro l’Ufficio legittimamente sostenuto il presunto utilizzo dei mezzi utilizzati per il trasporto. L’Ufficio, oltre che richiamare lo studio di settore, ha fornito ulteriori elementi a conforto delle argomentazioni esposte. La decisione e la motivazione di primo grado non meritano censura e vanno confermate mentre l’appello va respinto”), non integrabili nemmeno con l’illustrazione altrettanta ellittica – del “fatto”, restando così vanificata la funzione propria della motivazione, di manifestare il ragionamento e le valutazioni in concreto sottesi al giudizio finale.

3. Restano assorbite le due ulteriori censure, con le quali si denuncia l’omessa pronuncia su motivi di appello ed in subordine, ove si ritenesse trattarsi di pronuncia implicita di rigetto, la violazione del divieto di mutatio libelli.

4. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei criteri sopra indicati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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