Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25577 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. un., 12/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30150/2019 proposto da:

BANCA SISTEMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA FRANCESCO

MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato IVAN CARPIGO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA LUISA CAIMMI;

– ricorrente –

contro

BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

80049/2018 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARMELO SGROI, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera

di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Banca Sistema s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1, nell’ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma, dalla società intrapreso contro la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale s.p.a. ed il Ministero dello sviluppo economico, chiedendo di affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Narra la ricorrente di avere ivi domandato l’accertamento dell’illegittimità della deliberazione assunta in data 26 settembre 2018 dal consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI ex L. n. 662 del 1996, comunicata dalla detta banca quale mandataria del RTI gestore del fondo, con cui è stata dichiarata l’inefficacia della garanzia prestata per la (OMISSIS) s.r.l. (poi fallita) e che la convenuta ha, innanzi al tribunale, eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo.

Precisa che, essendo stata ammessa la beneficiaria alla garanzia per l’80% del finanziato con Delibera M.c.c. s.p.a. del 21 maggio 2014, la ricorrente effettuò un finanziamento di Euro 700.000,00, erogato il 29 maggio 2014; che la (OMISSIS) s.r.l. non ha, tuttavia, provveduto al puntuale pagamento delle rate, con conseguente risoluzione del contratto; che, richiesta l’attivazione della garanzia per l’importo di Euro 393.305,42, il Fondo l’ha dichiarata inefficace.

Pertanto, inserendosi la controversia, vertente sulla declaratoria di inefficacia della garanzia ormai concessa, nella fase successiva a quella dell’ammissione alla medesima, nè involgendo la lite valutazioni discrezionali o di revoca della concessione del beneficio, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

2. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Secondo il pubblico ministero, la controversia ricade, data la materia delle sovvenzioni, finanziamenti ed agevolazioni pubbliche, nel quadro di competenza della giustizia ordinaria, in quanto comunque successivo alla decisione autoritativa di iniziale concessione del beneficio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istanza di regolamento pone la seguente questione di riparto: se spetti al giudice ordinario o al giudice amministrativo decidere la controversia promossa dalla banca finanziatrice, la quale, dopo l’ammissione della società finanziata alla garanzia del Fondo PMI, lamenti l’illegittima declaratoria d’inefficacia di detta garanzia, avvenuta per non avere la banca – nell’assunto della P.A. trasmesso i documenti richiesti dal Fondo, relativi alle società estere partecipate dalla società italiana, tanto da non permettere, nell’assunto, la verifica dei requisiti dimensionali previsti per la garanzia.

2. – I principi elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (fra le altre, Cass., sez. un., 3 aprile 2003, n. 5170; 1 ottobre 2003, n. 14623; 1 dicembre 2009, n. 25261; 16 dicembre 2010, n. 25398; 17 febbraio 2016, n. 3057; 18 settembre 2017, n. 21549; 22 febbraio 2018, n. 4359; 27 giugno 2018, n. 16960; 11 luglio 2018, n. 18241; 23 novembre 2018, n. 30418; 1 febbraio 2019, n. 3166) circa la situazione giuridica soggettiva, individuabile in materia di finanziamenti ed agevolazioni pubbliche, sono stati già precisati da questa Corte.

Si è, infatti, chiarito come: a) nella fase in cui l’amministrazione è munita del potere discrezionale di apprezzamento circa l’erogazione del contributo, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo; del pari, quando la P.A. proceda alla revoca o all’annullamento del provvedimento ampliativo, in ragione rispettivamente di una nuova ponderazione di opportunità nel perseguimento del pubblico interesse affidato oppure per originari vizi di legittimità, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo; b) dopo l’adozione del provvedimento amministrativo ampliativo, si determina il sorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, onde, allorchè si lamenti che il provvedimento non sia stato in seguito attuato dall’amministrazione, la quale abbia inteso far valere la decadenza dal beneficio per la mancata osservanza di obblighi assunti dal privato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

3. – La peculiarità della vicenda in esame concerne la qualità di attore in capo non alla società finanziata, ma alla banca, che abbia ricevuto la garanzia del Fondo e che abbia visto la perdita di tale garanzia, in virtù degli inadempimenti contestati alla beneficiaria.

Anche in tal caso, reputa il Collegio, in continuità con il proprio precedente (Cass., sez. un., 7 maggio 2014, n. 9826) ed in sintonia con quanto ritenuto anche dal giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato n. 2668 del 2018, fra le altre) che la giurisdizione appartenga, del pari, al giudice ordinario.

L’atto dalla banca contestato – la dichiarazione di “inefficacia” della garanzia – attiene, invero, non alla fase di ammissione ai benefici previsti dalla L. n. 662 del 1996, ma alla successiva fase di esecuzione del rapporto e, in particolare, di erogazione ed attivazione della garanzia.

Onde è attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga al venir meno della concessa agevolazione, non già per ragioni attinenti a vizi dell’atto amministrativo (vuoi nella forma, o nel procedimento, o nella motivazione, ecc.), ma per i comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell’intervento agevolato, ormai concesso con il provvedimento iniziale, onde la controversia riguarda l’inadempimento del beneficiario nel corso della fase di esecuzione, con coinvolgimento di posizioni di diritti e di obblighi.

In tale evenienza, si tratta non di questioni afferenti alla fase prodromica al finanziamento erogato, ma degli obblighi conseguenti e delle garanzie assunte dal M.c.c. s.p.a., quale gestore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nel caso di parziale o totale inadempimento del mutuatario: ne deriva che la controversia ha ad oggetto diritti di credito, dei quali conoscerà il giudice ordinario.

Pertanto, mentre l’erogazione della sovvenzione avviene certamente a mezzo di un provvedimento discrezionale, che valuta gli interessi della pubblica amministrazione e quelli dei privati comparandoli, l’avvenuta esecuzione di tale atto amministrativo con il pagamento della somma da erogare determina rapporti di mutuo e di garanzia, che sono di diritto privato, senza particolari differenze con analoghe obbligazioni di garanzia personale, quale la fideiussione, tipica di qualsiasi altro garante, per crediti conseguenti a mutui bancari.

4. – In accoglimento del regolamento deve, quindi, dichiararsi la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, da identificare nel Tribunale ordinario di Roma, ove già pende il processo in cui si inserisce il presente giudizio incidentale e dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta dalla parte interessata, nei termini di legge. Le spese del regolamento vengono rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

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