Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25577 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. II, 12/10/2018, (ud. 11/05/2018, dep. 12/10/2018), n.25577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24268-2014 proposto da:

D.A., G.V., G.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PERTOSA 4, presso lo studio

dell’avvocato OTTURINO AGATI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANTONINO ATTANASIO;

– ricorrenti –

M.S., MO.EN., M.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio

dell’avvocato ROSA ALBA GRASSO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSIMILIANO SEMPRINI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

LA CASA BELLA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1136/201 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/20l3 del Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.A., G.V. e F. propongono ricorso per cassazione contro M.S. e F. e Mo.En., che resistono con controricorso proponendo ricorso incidentale, illustrato da memoria, avverso la sentenza della corte di appello di Bologna 11.7.2013 che ha accertato l’esistenza di una comunione incidentale ex collatione privatorum tra gli odierni ricorrenti e la Casa Bella srl sulla strada mappali (OMISSIS) e li ha condannati alle spese, in riforma della sentenza del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato la strada libera da servitù a favore de la Casa Bella srl.

I ricorrenti denunziano 1) violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 riportando la motivazione della sentenza e lamentando che si afferma essere comparsa la strada alla fine degli anni ‘60 rimanendo immutata fino al 1998; 2) violazione dell’art. 132 c.p.c., artt. 922,948,949,1100,2697 e 2729 c.c..

Col ricorso incidentale si lamenta omessa pronunzia sulla domanda con la quale i M. avevano chiesto la declaratoria che essi erano partecipi alla comunione della strada agraria o, in subordine, che avevano usucapito la servitù di passo sui di essa.

Le censure del ricorso principale, non risolutive, non meritano accoglimento.

Premesso che la sentenza con ampia motivazione alle pagine sette, otto e nove ha ritenuto provata la comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum riportando titoli, deposizioni testimoniali, ctu e giurisprudenza sul punto, le odierne censure genericamente richiedono un riesame del merito ed in particolare la prima attacca un profilo cronologico non determinante e la seconda con doglianze promiscue, in violazione del principio di specificità dell’impugnazione, manifesta mero dissenso rispetto alla decisione.

Il sindacato di legittimità sulla motivazione presuppone una violazione dell’art. 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U. 8053/14). Va in ogni caso rilevato che, qualora una determinata questione giuridica – che implica un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. nn. 8206/2016 e 25546/2006).

La decisione è, peraltro, conforme a giurisprudenza di questa Corte che, in tema di comunione ex collatione agrorum privatorum, ha statuito che la prova può essere raggiunta con testimoni e presunzioni in relazione alla situazione dei luoghi (Cass. 18.7.2008 n. 19994, Cass. 18.4.1998 n. 3984).

In definitiva, il ricorso principale, contestando tardivamente i motivi di appello sui quali la sentenza ha congruamente risposto, va rigettato.

Il ricorso incidentale va accolto perchè la domanda dei M., sopra richiamata, non è stata esaminata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla corte di appello di Bologna, altra sezione, che provvederà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA