Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25576 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 21/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19098/2009 proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MERULANA 234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PROZZO Roberto giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

C.A. (OMISSIS), S.S.

(OMISSIS), C.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli Avvocati ZAHORA Vincenzo,

VINCENZO MEGNA giusta delega in atti;

– controricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS);

– intimati –

e contro

COMUNE BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, V. QUIRINO MAJORANA 203, presso lo studio

dell’avvocato PAVONCELLO DAVID, rappresentato e difeso dall’avvocato

CAROSCIO ANTONIO giusta delega in atti;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 146/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/01/2009; R.G.N. 5404/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato ROBERTO PROZZO;

udito l’Avvocato ANTONIO CAROSCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.C., conducente di un autobus di linea di proprietà del Comune di Benevento, propone sei motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Benevento, nella parte in cui gli ha attribuito la responsabilità nella misura del 70% dello scontro automobilistico nel quale ha perso la vita C.P.; ha parzialmente riformato la sentenza medesima quanto alla liquidazione dei danni.

La causa di risarcimento era stata promossa davanti al Tribunale di Benevento da S.S., vedova di C.P., in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori, A. e C.R..

Erano convenuti quali responsabili M.C., il Comune di Benevento e la compagnia assicuratrice Lloyd Italico, oggi s.p.a.

Toro Assicurazioni.

Al ricorso resistono con controricorso S.S. e A. e C.R., divenuti maggiorenni, nonchè con separato atto il Comune di Benevento.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., n. 2, poichè il ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata – che afferma essergli stata notificata il 1 giugno 2009 – con la relazione di notificazione, sì da consentire alla Corte di cassazione di controllare che il potere di impugnazione sia stato tempestivamente esercitato entro il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..

Il termine è fissato a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) che sia rispettato il vincolo della cosa giudicata formale (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376).

L’eventuale non contestazione della tempestività del ricorso da parte del resistente, così come l’eventuale deposito da parte di quest’ultimo della copia notificata della sentenza impugnata – che peraltro nella specie non si è verificata – sono irrilevanti (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005 e n. 9006, e da ultimo, fra le altre, Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376, la quale precisa che il principio non comporta violazione dell’art. 24 Cost., poichè l’art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito).

2.- In subordine ed anche a prescindere da quanto sopra, il ricorso è inammissibile per la non rispondenza sia dei motivi, sia ed ancor più dei quesiti, ai requisiti prescritti a pena di inammissibilità dagli art. 360 e 366bis cod. proc. civ..

I motivi si limitano a ridiscutere nel merito gli accertamenti della Corte di appello e i quesiti sono formulati in termini generici, astratti, o meramente apodittici, senza indicare quali siano i principi di diritto violati dalla sentenza impugnata.

3.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

4.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza, quanto ai resistenti S. – C., e si compensano rispetto al Comune di Benevento, nei confronti del quale il ricorrente non ha proposto censure.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, in favore dei resistenti S. – C., di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Compensa le spese nei confronti del Comune di Benevento.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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