Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25576 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25576 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14046-2011 proposto da:
NAPOLI IVANO NPLVNI72D10C129L, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato
CIUTI DANIELE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RIZZO SALVATORE giusta mandato alle liti a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

22zi

Data pubblicazione: 14/11/2013

avverso la sentenza n. 104/24/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 18/11/10, depositata
il 19/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Ciuti Daniele difensore del ricorrente che si tipo
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 14046 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14046/11

Ricorrente: Ivano Napoli
Intimata: agenzia entrate

ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. Ivano Napoli propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale
del Veneto n. 104/24/10, depositata il 19 novembre 2010, con la
quale, rigettato l’appello del medesimo contro la decisione di
quella provinciale, l’opposizione avverso gli avvisi di accertamento, relativi all’Irpef, Irap, contributi previdenziali e addizionale per gli anni dal 2002 al 2005, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che gli atti impositivi si basavano sulle verifiche svolte dalla Guardia di finanza
sia nei suoi confronti che in quelli di altre imprese, aventi rapporti di affari con la ditta Aurora, di cui il contribuente è titolare, la quale si occupa di commercio all’ingrosso di schede
lefoniche e merci varie, per cui era stato applicato u r arico
inferiore a quello effettivo, mentre diverse operazioni risultavano in nero, giusta anche le dichiarazioni rese da vari dipendenti
alla polizia tributaria, senza che di contro Napoli avesse fornito
prova dei suoi assunti in ordine al ricarico sulle merci, come pure ai costi. L’agenzia delle entrate si è solo costituita, senza
svolgere alcuna difesa, mentre il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Col primo e secondo motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il ricorrente deduce
vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che i dati e
rilievi raccolti dalla Guardia di finanza non potevano essere ritenuti sufficienti ai fini degli indizi, dal momento che le di1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggior reddito,

2

chiarazioni delle persone sentite non erano attendibili perché testimoni, peraltro non disinteressati, essendo i dipendenti, che
potevano anche eventualmente avere motivi di ritorsione. Semmai
era l’ufficio che doveva fornire la prova della pretesa evasione.
I motivi sono generici, in quanto il ricorrente non ha ripor-

doglianza inerente ai vizi di motivazione. Comunque essi sono inammissibili sotto il profilo di richiesta di un vaglio diverso in
ordine all’acquisizione della prova rispetto a quello effettuato
dal giudice di secondo grado. Inoltre – “ad abundantiam” – va osservato che tali censure sono infondate, in quanto, com’è noto, il
divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie, sancito dall’art.4, comma quarto,
del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo, che è necessariamente orale,
di solito ad iniziativa di parte. Essa richiede la formulazione d
specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi, e
conseguentemente, un particolare valore probatorio. Pertanto tale
divieto non implica l’inutilizzabilità, ai fini della decisione,
delle dichiarazioni raccolte dall’Amministrazione nella fase procedimentale e rese da “terzi”, e cioè da soggetti terzi rispetto
al rapporto tra il contribuente – parte e l’Erario. Invero siffatte informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio
degli elementi indiziari, e devono pertanto essere necessariamente
supportate da riscontri oggettivi. Di contro va rilevato nella
specie che gli elementi indiziari costituiti dalle dichiarazioni
assunte dalla Guardia di finanza trovavano riscontro proprio in
quelli acquisiti dalla polizia tributaria nel corso della verifica
svolta sulla contabilità e la movimentazione delle varie operazioni annotate, e messe in relazione anche con le risultanze di altre verifiche svolte nei riguardi di altre ditte in rapporti di
affari con quella di Napoli (Cfr. anche Corte cost., Sentenza n.
18 del 2000; Cass. Sentenze n. 16032 del 29/07/2005, n. 903 del
25/01/2002).
2

tato il tratto del ricorso in appello con cui avrebbe addotto la

3

Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in
modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa

luogo

alcuna

statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’i lmata.

La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA