Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25576 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. un., 12/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7974/2019 proposto da:

G. EFFULGENCE MARBLE S.R.L. in persona del legale

rappresentante pro tempore, L.S., in proprio e nella

qualità di procuratore speciale e di coeredelcomproprietario della

Ditta individuale Marmi Fiordipesco di L.G.,

L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BOZZI 68,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAOLETTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISA VANNUCCI ZAULI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO IARIA, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA PELLEGRINI, e FRANCESCA PANESI;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

1210/2018 del TRIBUNALE di MASSA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CELESTE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del

giudice amministrativo.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la s.r.l. G. Effulgence Marble e L.S., anche quale procuratore speciale di L.M., citò in giudizio il Comune di Massa davanti al Tribunale della medesima città chiedendo che una cava di marmo o agro marmifero, detta “(OMISSIS)”, pervenuta al Conte D.M.A. di (OMISSIS) in forza di atti notarili risalenti al 1850 e al 1851, e da costui, attraverso plurimi trasferimenti e fusioni societarie, pervenuta agli attori, dovesse dichiararsi concessa dal Comune in enfiteusi perpetua “a titolo originario o a non domino, nonchè accertarsi e dichiararsi l’intervenuta usucapione”;

– il Comune convenuto resisteva alla domanda, costituendosi in giudizio, sostenendo l’appartenenza della cava al patrimonio indisponibile di esso Comune e chiedeva declinarsi la giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

– nella pendenza del giudizio civile gli attori ricorrono a questa Corte ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1;

– il procuratore dei ricorrenti in data 22/11/2019 comunicava di aver rinunciato al mandato e successivamente rinunciavano, del pari, al mandato gli avv.ti Francesco Paoletti ed Elisa Vannucci, i quali avevano depositato il 4/2/2020 “memoria di costituzione di nuovo difensore”.

Diritto

CONSIDERATO

che la rinuncia alla procura non produce effetto nei confronti dell’altra parte (art. 85 c.p.c.), nè assume rilievo a riguardo dello svolgimento del giudizio in genere;

ritenuto che i ricorrenti assumono che la materia sulla quale si controverte appartiene alla giurisdizione del giudice civile, in quanto:

a) si verte sul diritto reale di enfiteusi;

b) manca un collega mento con “l’esercizio del potere autoritativo sul rapporto concessorio sottostante”;

c) la stessa Cassazione aveva avuto modo di precisare che “in tema di concessioni la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando non è richiesto un accertamento in via principale (ma soltanto una delibazione meramente incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione”;

considerato che il ricorso è fondato e, pertanto, devesi affermare la giurisdizione del giudice ordinario, valendo quanto segue:

– pur premesso che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorchè essa presenti elementi privatistici, è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione – contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene – entro certi limiti e per alcune utilità – solo mediante concessione amministrativa (S.U., n. 10157 del 26/06/2003, Rv. 564581; conf. S.U., n. 6898 del 07/05/2003; S.U., n. 377 del 16/01/1991);

– prescindendo del pari dallo scrutinio della legislazione unitaria, prima, e regionale dopo, che avrebbe reso indisponibili delle cave e miniere, e nella specie di quelle di marmo nel territorio di Massa e Carrara, utilizzabili solo mediante concessione, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire che le concessioni livellarie di agri marmiferi di proprietà del Comune di Massa, in forza della legislazione estense del 1846, che è ancora in vigore per effetto del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, art. 64, u.c. (cosiddetta legge mineraria), nonchè del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 62, lett. c), (che ha trasferito dallo Stato alla Regione l’approvazione degli speciali regolamenti per la disciplina degli agri marmiferi di Massa e Carrara) hanno, attualmente, l’intrinseca natura di concessioni amministrative di un bene del patrimonio indisponibile di quell’ente locale;

– prescindendo, inoltre, dalla L.R. Toscana 5 dicembre 1995, n. 104 (giudicata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 488/1995), ha disciplinato espressamente gli “agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara” e la successiva L.R. n. 35 del 2015, ribadendo l’appartenenza dei predetti agri al patrimonio indisponibile dell’ente territoriale locale, ne regola e contingenta lo sfruttamento, finalizzandolo, inoltre, a scopi determinati (art. 49);

– prescindendo, infine, da quel che è dato qui conoscere dello svolgersi della vicenda nel corso del tempo a riguardo della cava di cui si discute (trattasi di una narrazione sommaria e aspecifica, poichè non supportata da puntuale documentazione messa a disposizione di questa Corte), si tratta di vagliare nel merito il fondamento del prospettato diritto reale;

– non si controverte, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e, indi, dal codice del processo amministrativo (art. 133, comma 1, lett. b), sul rapporto di concessione amministrativa, poichè, come, afferma espressamente lo stesso Comune, nessun atto di concessione dell’agro marmifero risulta essere stato rilasciato agli attori e costoro assumono di vantare sull’agro marmifero diritto d’enfiteusi;

– di conseguenza, a prescindere dal fondamento della pretesa, la prospettazione degli attori (dichiararsi il diritto di enfiteusi) ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo, non solo essa prospettazione, ma anche il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (S.U. n. 20350, 31/07/2018, Rv. 650270) e qui non è dubbio che il “petitum” sostanziale debba identificarsi con la rivendicazione di un diritto reale;

considerato che le spese legali è opportuno vengano regolate al merito.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA