Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25576 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 10/10/2019), n.25576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14385-2015 proposto da:

AZIENDA TRASPORTI MOBILITA’ TRAPANI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE PARISI;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI LO BELLO e TERESA

TORNAMBE’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/04/2015, R.G.N. 1657/2012.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Trapani, con sentenza del 27.3.2012 n. 192, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da C.V., già dipendente dell’Azienda Trasporti e Mobilità di Trapani (di seguito, per brevità, A.T.M. o Azienda), per la quantificazione del credito riconosciuto con pronuncia della Corte di appello di Palermo n. 1952 del 2009 che aveva condannato, in via generica, l’ATM a corrispondergli, per ognuno dei giorni lavorati successivamente al 7, il compenso del 220% erogato dall’Azienda per il settimo giorno lavorato consecutivamente;

1.1. a fondamento del decisum, il Tribunale ha ritenuto che la domanda di quantificazione, già avanzata nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 1952 del 2009, fosse oramai coperta da giudicato, non avendo il lavoratore impugnato la pronuncia, effettivamente viziata da un’omessa statuizione, con ricorso per cassazione;

2. la Corte di appello di Palermo, con la pronuncia qui impugnata (n. 175 del 2015), in riforma della sentenza di primo grado, ha, invece, condannato l’ATM di Trapani al pagamento di Euro 7.397,17 oltre agli accessori;

3. accessori, per differenze di retribuzione dovutegli in forza della sentenza della medesima Corte, n. 1952 del 2009;

3.1. per quanto qui di rilievo, la Corte territoriale ha osservato come la richiamata sentenza n. 1952 del 2009 non avesse pronunciato sulla domanda di condanna specifica (id est: sulla domanda di quantificazione), ritualmente formulata sia in primo che in secondo grado, limitandosi ad una mera statuizione di condanna generica; ha, quindi, richiamato il principio della Suprema Corte espresso, ex plurimis, nella pronuncia n. 10768 del 1996, e ritenuto che nessun giudicato si fosse formato sulla domanda di quantificazione, in relazione alla quale non era stata adottata alcuna pronuncia espressa o implicita, con conseguente possibilità, per la parte, di riproporla in separato giudizio;

4. avverso detta pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’ATM di Trapani, fondato su un unico motivo;

5. ha resistito, con controricorso, il lavoratore;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RILEVATO CHE:

1. con un unico ed articolato motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.; secondo la parte ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe considerato il giudicato interno formatosi, in conseguenza dell’omessa pronuncia da parte della Corte di appello n. 1952 del 2009, sulla domanda di quantificazione per effetto della statuizione emessa dal Tribunale di Trapani n. 392 del 2007;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. in disparte profili di specificità delle censure per non essere trascritte, quanto meno nei passaggi salienti, le pronunce relative al giudizio conclusosi con la pronuncia n. 1952 del 2009, le critiche non colgono esattamente il decisum; la Corte di appello di Palermo, con la impugnata decisione, ha precisato come la domanda di condanna specifica fosse stata ritualmente proposta nel precedente giudizio (id est: il giudizio conclusosi con la pronuncia n. 1952 del 2009 cit.) e che nessuna pronuncia espressa o implicita fosse stata adottata in relazione alla stessa; si è, dunque, conformata al principio di questa Corte per cui “quando una sentenza ometta di statuire su una delle domande devolute alla cognizione del giudice, deve sempre riconoscersi alla parte che l’aveva formulata o il diritto di denunciare l’omissione in sede di gravame ovvero quello di coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinuncia implicita alla pretesa correlabile al mancato esperimento del gravarne ha valore meramente processuale e non sostanziale, di guisa che, nel separato giudizio poi introdotto, non potrà essere opposta una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per omessa pronuncia (in termini, Cass. n. 10768 del 1996; v. anche Cass. n. 8605 del 1997; Cass. n. 3260 del 1995; in motivazione, Cass. n. 6786 del 2002 e, con specifico riferimento all’omessa pronuncia in primo grado, Cass. n. 11356 del 2006 e, in motivazione, Cass. n. 4388 del 2016: ” Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita, nè risulti l’assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c., ha valore meramente processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno”);

2.2. tali argomentazioni dovevano dunque indurre la parte ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle affermazioni svolte dai giudici di merito; viceversa, come sviluppate, restano prive di qualsiasi riferibilità alla decisione impugnata e sono pertanto inammissibili, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo cui “la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4” (ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017);

3. le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione agli avv.ti Teresa Tornambè e Giovanni Lo Bello per dichiarato anticipo fattone;

4. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, rt. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione agli avv.ti. Tornambè e Lo Bello.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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