Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25575 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25575 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13984-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TECA TECNOLOGIE ENERGIA COSTRUZIONE AMIBIENTE
SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 63/32/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONE di NAPOLI del 12/03/2010, depositata il
16/04/2010;

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Data pubblicazione: 14/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 13984 sez. MT – ud. 23-10-2013
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1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 13984/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Teca Tecnologie Energia Costruzione Ambiente

Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,
ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 63/32/10, depositata il 16
aprile 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
della società Teca Tecnologie Energia Costruzione Ambiente srl.,
relativa all’avviso di diniego inerente al condono per le imposte
Irpef per ritenute alla fonte, Irpeg, Irap ed Iva, riguardanti gli
anni 1997-2001, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice
di secondo grado osservava che in generale col pagamento della
prima rata relativa al chiesto condono, – nella specie versata dopo l’avviso di diniego di esso – si determinava l’efficacia del
medesimo, di modo che la contribuente doveva versare soltanto gli
inerenti interessi e la sanzione del 30%. L’intimata s ciet’ non
si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorr te deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle
dichiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente, sicché il
beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento
si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate senza ritardo, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzio-

srl.

2

ne, senza che la possibilità che l’agente della riscossione possa
emettere cartella di pagamento possa estendersi a tale tipo di beneficio, che è di carattere clemenziale.
Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da di-

solamente col pagamento, tempestivo, di tutte le rate, con la conseguenza che soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre invece il pagamento della prima rata, ovvero di quelle successive con ritardo, non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte ha statuito che in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai
sensi dell’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato
versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le
quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del
dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli
artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci
le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in
quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21364 del 30/
2, n .
4«0‹,
19546 del 2011).
/ or’ /P
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta mot ata in
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso di diniego di condono.
2

chiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona

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4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono l
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 2.000,00(duemila/00) per onorario, oltre alle altre prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugn , e, decidendo

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