Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25575 del 13/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.13/12/2016),  n. 25575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20172-2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), quale incorporante SAMPAOLO

IMI S.p.a., in persona del procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO TOSI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.N., S.S., S.L., quali eredi

di M.M., C.G., C.A., quali

eredi di C.S., P.M., L.G.,

L.T., quali eredi di L.A., R.C.,

PO.MA., PO.RO., quali eredi di Po.An.,

G.M.E., quale erede di G.V., D.F.L.,

DE.FR.LU., quali eredi di D.F.F., SC.CO.,

LE.LU., LE.FR.LU., LE.MA.AL., LE.SO.AN., quali

eredi di Le.Ca., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.L., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 7388/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 07/11/2013 e depositata il 21/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Mara Parpaglione (delega verbale Avvocato Giuseppe

FerraRo), che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza n. 7388/2014 del 21 agosto 2014, la Corte di appello di Napoli, rigettava il gravame proposto da “Intesa Sanpaolo s.p.a. contro la sentenza resa dal Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda proposta da S.L. e da altri litisconsorti, tutti aventi causa di ex dipendenti del Banco di Napoli (deceduti) già collocati in quiescenza con decorrenza anteriore al 31/12/1990, aveva condannato Intesa Sanpaolo al pagamento in favore dei suddetti delle differenze economiche sul trattamento pensionistico per i periodi e gli importi indicati in ricorso. Ciò in base al mantenimento del meccanismo perequativo aziendale di cui alla Delib. dell’Istituto 17 gennaio 1983. La pretesa dei ricorrenti (dei loro danti causa) traeva titolo da una precedente sentenza del Pretore del lavoro di Napoli (n. 17809/1994), che aveva loro riconosciuto il diritto di conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. La suddetta sentenza era stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Napoli; successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1990 e limitatamente al periodo 1.1.1994-26.7.1996.

La Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto il diritto dei pensionati (danti causa degli odierni ricorrenti) a conservare il suddetto regime perequativo aziendale relativamente al periodo 1.1.1994-26.7.1996, condannando per l’effetto la Sanpaolo Imi S.p.A. (incorporante del Banco di Napoli S.p.A.) alla corresponsione dei relativi aumenti di pensione. la pronuncia era stata confermata da questa Corte con sentenza n. 19937 del 19 maggio 2004 – 6 ottobre 2004 (che si era limitata ad una modifica della statuizione solo nella sola parte concernente il regime degli accessori), con conseguente formazione del giudicato. Riteneva la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, irrilevante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti lo ius superveniens costituito dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 in ragione dell’intervenuto giudicato ed escludeva, altresì, che la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il cui risultato era destinato a stabilizzarsi anche per gli anni successivi.

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo Imi s.p.a.), prospettando quattro motivi di ricorso.

S.N., S.S., S.L. quali eredi di M.M., C.G. e C.A. quali eredi di C.S., P.M., L.G., L.T. quali eredi di L.A., R.C., Po.Ma., Po.Ro. quali credi di Po.An., G.M.E. quale erede di G.V., D.F.L., De.Fr.Lu. quali eredi di D.F.F., S.C., L.L., Le.Fr.Lu., Le.Ma.Al. e Le.So. quali eredi di Le.Ca. resistono con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 9 e 11 come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Si duole del fatto che la Corte partenopea abbia attribuito una erronea portata alla norma di interpretazione autentica della citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 ed ai suoi rapporti con il giudicato, rendendo il trattamento perequativo degli originari ricorrenti, andati in pensione prima del 31 dicembre 1990, sostanzialmente indifferente alla esistenza o meno della suddetta norma di interpretazione autentica in forza della quale, come chiarito) da consolidata giurisprudenza di legittimità, il sistema di perequazione automatica aziendale è abrogato, per tutti i pensionati (ante e post 31 dicembre 1990), a far data dal gennaio 1994. Conseguentemente, in relazione al diritto di conservare, successivamente al mese di luglio 1996, gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non venendo in rilievo il principio di intangibilità del giudicato, nè il divieto del ne bis in idem, la pretesa azionata avrebbe dovuto essere decisa alla luce della ridetta norma di interpretazione autentica, e non già in base alla regala iuris affermata dalla sentenza passata in giudicato, siccome sostituita ab origine dalla normativa di interpretazione autentica. Ciò in quanto il diritto alla conservazione dell’assegno perequativo non è parte integrante del giudicato, bensì un diritto conseguente che permane, rebus sic stantibus, al permanere della relativa fonte costitutiva.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ovvero per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1” (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4) laddove aveva erroneamente ritenuto che la decisione in merito al diritto di conservare il trattamento perequativo maturato sino al luglio 1996 nei successivi ratei pensionistici fosse “assorbente rispetto all’argomentazione concernente la capitalizzazione del trattamento integrativo, asseritamente operato da taluno degli aventi causa degli originari titolari del diritto azionato”. Si assume, infatti, che non ricorreva nè un assorbimento proprio nè improprio in quanto, il motivo di appello censurava la decisione del tribunale nella parte in cui aveva riconosciuto le pretese differenze perequative anche a favore degli credi di quei pensionati (gli eredi di Ch.An., A.G., Ca.Al., L.A., Le.Ca., Ci.Po.Ma., Se.Ma.Ca. e Lu.Fr.), che già avevano risolto ogni rapporto con la società mediante la capitalizzazione del trattamento integrativo avendo considerato irrilevante detta capitalizzazione che, invece, comportava una rinuncia ad ogni pretesa concernente il trattamento integrativo medesimo.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 1197 e 1362 c.c. ” (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per erronea interpretazione dell’art. 47 Statuto Fondo Pensione per il Personale del Banco di Napoli nonchè degli atti con cui alcuni pensionati (indicati in ricorso) avevano esercitato la facoltà di capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo. In particolare si evidenzia: che con la domanda era stata chiesta la condanna della società al pagamento delle somme relative al periodo dal 1 luglio 2003 alla data del decesso, che, quindi, i ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto dei loro danti causa a mantenere il trattamento perequativo previsto dalla Delib. Consiglio di Amministrazione gennaio 1983 e maturato alla data del luglio 1996 nei ratei di pensione successivi al luglio 2003 (le richieste di capitalizzazioni erano state tutte presentate nel corso del 2002); che, però, l’aver chiesto ed ottenuto la capitalizzazione del trattamento pensionistico facendo venir meno il diritto alla pensione comportava necessariamente anche il diritto al trattamento perequativo, ai sensi dell’art. 1197 c.c. stante il consenso espresso alla capitalizzazione nelle missive con le quali la stessa era stata richiesta.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1362 c.c.” (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto i pensionati che avevano richiesto ed ottenuto la capitalizzazione della pensione avevano stipulato un accordo con il quale l’originaria prestazione pensionistica mensile era stata sostituita con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale con l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima. Tale accordo novativo, quindi, aveva comportato l’estinzione, ex art. 1230 c.c., della prestazione pensionistica mensile con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria, esercitata successivamente alla novazione medesima.

Il primo motivo non è fondato.

Deve essere data continuità – in particolare – all’indirizzo già espresso da questa S.C. con le sentenze n. 19825/11 e n. 20975/09 e da numerose altre successive pronunce.

A tal fine si premetta che sul problema della perequazione automatica delle pensioni integrative del personale del Banco di Napoli si è formata una giurisprudenza costante, sulla base della quale i lavoratori collocati a riposo prima del 31/12/90 conservano il diritto all’integrazione, diritto che sopravvive alla L. n. 421 del 1992 ed al D.Lgs. n. 503 del 1992. Tale regime perequativo termina il 26/7/1996: in tal senso cfr., ex abis, Cass. nn. 9023 e 9024 del 2001, cui la giurisprudenza successiva si è uniformata, con giudicato formatosi anche in relazione agli odierni intimati (il che è pacifico inter partes).

Successivamente al consolidarsi della giurisprudenza di questa S.C. è intervenuto la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 che ha stabilito che la normativa sopra richiamata deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni, come prevista dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11 si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui al D.Lgs. n. 357 del 1990, art. 3.

La suddetta norma di interpretazione autentica ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (v. Corte cost. n. 362/2008) sotto diversi profili sollecitato da questa stessa Corte Suprema, sicchè è da escludersi una pur limitata sopravvivenza del sistema di perequazione automatica.

Tuttavia tale norma di interpretazione autentica non è idonea a rimuovere gli effetti del giudicato (nè essa dispone espressamente la caducazione dei giudicati già formatisi e dei loro effetti futuri: nulla di tutto ciò si legge nel cit. L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55).

Si tenga presente che il giudicato, proprio perchè destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della stessa natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto.

Come insegna costante giurisprudenza di questa S.C., qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e ciò riguarda anche i rapporti di durata (Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; conf. Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512), come quelli dedotti nell’odierna controversia.

Sempre in virtù di antica e costante giurisprudenza, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto (come nel caso di specie), sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo.

Pertanto, quest’ultimo produce effetti anche nel tempo successivo alla propria emanazione, con l’unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento pattizio (cfr. Cass. 16 agosto 2004, n. 15931; Cass. n. 19426/2003; Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 15178/2000; Cass. n. 9548/1997).

Nel caso di specie non solo non vi è alcun fatto nuovo che abbia modificato il contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento pattizio (tale non essendo il summenzionato L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 che – proprio perchè di mera interpretazione – non ha alcuna attitudine innovativa), ma la retroattività di una norma di interpretazione autentica incontra il limite del giudicato, limite connaturato all’ordinamento in quanto posto a custodia di quel principio di separazione dei poteri che costituisce cardine indefettibile di ogni democrazia costituzionale.

Una diversa opzione ricostruttiva sarebbe costituzionalmente impraticabile per lesione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (letto in chiave a quello di certezza del diritto), del principio di separazione dei poteri (art. 101 cpv. Cost. e art. 104 Cost., comma 1) e dell’art. 117 Cost. attraverso la norma interposta dell’art. 1 prot. Protocollo aggiuntivo n. 1 alla CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale i diritti pensionistici costituiscono un bene ai sensi, appunto, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 aggiuntivo alla Convenzione (si vedano, ad esempio, le sentenze della Corte EDU Lakieevie e altri c. Montenegro e Serbia; Grudie c. Serbia; Pejeiè c. Serbia; Stefanetti e altri c. Italia).

Sempre avuto riguardo alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale – che si realizza quando la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto) fatto valere (art. 2909 c.c.) e che risponde al generale principio della certezza del diritto – è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate (per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris) ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive.

Ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale, che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l’interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile la rende “erronea”, ma non ne compromette il valore, che è indipendente dall’esattezza della statuizione con essa resa.

Infatti un giudicato – e ciò è dirimente – per quanto in ipotesi “erroneo”, resta pur sempre giudicato, con tutta la propria capacità espansiva nei successivi rapporti fra le medesime parti, nei limiti oggettivi sopra ricordati.

Pertanto, sebbene l’intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente (cfr, ex ali�, Cass. n. 1583/2010; Cass. n. 18339/2003; Cass. n. 4630/2000; Cass. n. 12701/1995; Cass. n. 8797/1995).

Del resto, l’intangibilità del giudicato sostanziale non solo prevale sullo ius superveniens e sulle norme di interpretazione autentica, ma impedisce la caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo – appunto – il giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l’ordinamento giuridico riconosca idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che incontra l’efficacia retroattiva della decisione di illegittimità costituzionale (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. n. 4766/1999; Cass. n. 7057/1997; Cass. n. 891/1996; Cass. n. 1860/1983; Cass. S.U. n. 1707/1963).

L’applicazione di tali principi al caso in oggetto fa sì che la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato.

Nè può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l’interpretazione resane dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., e pluribus, Cass. n. 16206/2009; Cass. n. 22700/2006), la stessa non introduce una nuova disciplina della normativa di riferimento, destinata ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui si applica; conformemente alla propria natura interpretativa, essa individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la stessa, cioè, sulla base della quale si è formato il giudicato sostanziale.

Ne consegue che quest’ultimo ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di interpretazione autentica contenuta nel cit. L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 e che, pertanto, deve essere riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale) anche per i ratei successivi.

Essendosi la sentenza impugnata conformata ai suindicati principi, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Diversamente fondato e da accogliere è il secondo motivo.

Vale ricordare che la figura dell’ assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’ assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.(Cass. n. 28663 del 27/12/2013, Cass. n. 17219 del 09/10/2012; Cass. n. 7663 del 16/05/2012).

Nel caso in esame non ricorreva una ipotesi di assorbimento improprio (tantomeno di assorbimento proprio) in quanto, proprio il rigetto del motivo col quale era stata censurata la decisione del primo giudice di riconoscere il diritto alla conservazione del trattamento perequativo maturato sino al luglio 1996 nei successivi ratei pensionistici imponeva di valutare il motivo di gravame che concerneva la possibilità di attribuire tale diritto, con decorrenza 1 luglio 2003, anche a coloro che avevano esercitato la facoltà di ottenere la capitalizzazione del trattamento integrativo.

La fondatezza del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo e del quarto.

Per tutto quanto esposto, si propone il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo e l’assorbimento del terzo e del quarto con riferimento alle posizioni degli eredi di Ch.An., A.G., Ca.Al., L.A., Le.Ca., Ci.Po.Ma., Se.Fi., M.C. e Lu.Fr., la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, pertanto: rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto con riferimento alle posizioni degli eredi di Ch.An., A.G., Ca.Al., L.A., Le.Ca., Ci.Po.Ma., Se.Fi., M.C. e Lu.Fr.; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, quindi, solo con riferimento alle posizioni degli eredi di Ch.An., A.G., Ca.Al., L.A., Le.Ca., Ci.Po.Ma., Se.Fi., M.C. e Lu.Fr., con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; conferma nel resto l’impugnata sentenza in relazione alle altre posizioni.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate in favore dei controricorrenti nella misura di cui al dispositivo. Non si provvede in ordine alle spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto alcuna attività difensiva ad eccezione delle posizioni degli eredi di Ch.An., A.G., Ca.Al., L.A., Le.Ca., Ci.Po.Ma., Se.Fi., M.C. e Lu.Fr..

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto, con riferimento alle posizioni degli eredi di Ch.An., A.G., Ca.Al., L.A., Le.Ca., Ci.Po.Ma., Se.Fi., M.C. e Lu.Fr. cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto quanto alle predette posizioni e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio in relazione alle ridette posizioni; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario in misura del 15%; nulla spese nei confronti delle altre parti rimaste intimate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2016

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