Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25575 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. un., 12/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5727/2019 proposto da:

G.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PORTUENSE 104, presso il Dott. FABIO TRINCA, rappresentati e

difesi dall’avvocato ENRICO SALONE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MONSERRATO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA

MARIELLI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

890/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della SARDEGNA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO PEPE, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– trentacinque assegnatari, o aventi titolo da costoro, di alloggi edificati ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 51, in territorio del Comune di Cagliari, poi successivamente divenuto parte del neoistituito Comune di Monserrato, raggiunti, dopo venticinque anni dalla convenzione di assegnazione, da Delibera comunale, con la quale veniva richiesto a ciascuno di loro, “ai fini del consolidamento del diritto di superficie e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà”, di pagare, la complessiva somma di Euro 4.300.000,00, ripartita individualmente dall’Amministrazione comunale, adivano il TAR per la Regione Sardegna;

– il Comune di Monserrato, costituitosi, oltre a difendersi nel merito, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di quel giudice in favore del collegio arbitrale di cui all’art. 23 della convenzione stipulata, il 23/7/1993, con il C.OR.E.S., assegnatario dell’area e attuatore del piano di edilizia economica e popolare di cui si tratta;

– l’adito TAR risulta aver sospeso cautelarmente l’efficacia dell’impugnata Delibera;

– nella pendenza del giudizio amministrativo i ricorrenti hanno adito questa Corte ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1 e depositato memoria illustrativa;

– il Comune di Monserrato resiste con controricorso;

ritenuto che i ricorrenti assumono che la materia sulla quale si controverte appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto:

a) i predetti, che avevano pagato il corrispettivo previsto, pari al costo di acquisizione e urbanizzazione dell’area, e che avevano avuto ceduto dal C.O.R.E.S. il diritto superficiario sugli alloggi, e dopo che taluni di loro, avevano venduto le unità loro assegnate, venivano raggiunti (assegnatari e aventi causa da costoro) dalla Delib. 20 luglio 2017, n. 49, con la quale il Comune, dopo aver premesso che il C.O.R.E.S. (ente attuatore), in violazione degli obblighi di convenzione, non aveva portato a compimento le procedure espropriative o di acquisizione delle aree entro i cinque anni dalla dichiarazione di pubblica utilità e che perciò il Comune aveva dovuto far fronte a un oneroso contenzioso intrapreso dai proprietari delle aree, conclusosi con transazioni degli anni 2014 e 2015, e che di questi costi doveva farsi carico il C.O.R.E.S. e per esso gli assegnatari e aventi causa da costoro, individuava in una somma pro-capite, di circa Euro 30/35.000, quanto dovuto, sotto pena di decadenza del diritto di superficie e devoluzione degli immobili al patrimonio comunale, senza che la Delibera facesse cenno al lodo arbitrale pronunziato tra il Comune e il C.O.R.E.S. il 4/8/2011, divenuto irrevocabile, con il quale era stata rigettata la pretesa del Comune di condanna in suo favore al pagamento della somma di Euro 7.000.000,00 per i medesimi titoli;

b) la clausola arbitrale non poteva trovare applicazione in quanto prevista nella convenzione stipulata dal Comune con il C.O.R.E.S., non sottoscritta e neppure richiamata dai ricorrenti ex art. 1341 c.c., comma 2; perchè “nulla e inefficace, in quanto stipulata prima dell’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000, citato art. 6, comma 2”; perchè si verteva in materia di tutela anche di interessi legittimi;

c) la controversia afferiva alla materia delle concessioni dei beni pubblici (art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a.) o a quella urbanistica ed edilizia (art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a.);

d) la causa petendi, sul presupposto che si era davanti a interessi legittimi fronteggianti il potere autoritativo della P.A. di pronunziare la decadenza della concessione, imponeva la devoluzione al giudice amministrativo;

ritenuto che il resistente, dopo aver ripercorso la vicenda, assume:

– che sulla questione di giurisdizione sollevata era intervenuto il giudicato, a seguito della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2595 del 18/7/2008, che aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal C.O.R.E.S.;

– che il giudicato riguardava anche la validità della clausola arbitrale in parola; clausola che, in ogni caso, non era da dirsi nulla; che la stessa era opponibile ai ricorrenti, essendo subentrati per titolo (rogito notarile) nella stessa posizione della C.O.R.E.S.); che il petitum sostanziale, al di là della fuorviante prospettazione avversa, non involgeva la verifica di poteri autoritativi, trattandosi della liquidazione di conguagli, contestati nel “quantum”, senza che fosse stata esercitata discrezionalità alcuna (mera sommatoria algebrica), nè la Delibera impugnata aveva disposto decadenza alcuna, decadenza che si sarebbe potuta pronunciare solo a seguito dello svolgimento di apposita procedura amministrativa;

considerato che il ricorso è infondato e, pertanto, devesi affermare la giurisdizione del giudice ordinario, valendo quanto segue:

a) la pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull’istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorchè nell’ordinanza che abbia provveduto sull’istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione (S.U., n. 584, 14/01/2014, Rv. 629032; conf. S.U. n. 3167, 09/02/2011; n. 12307, 05/07/2004);

b) l’eccezione di giudicato dedotta dal Comune resistente non è fondata, invero il Tribunale di Cagliari ebbe a pronunciare sulle domande risarcitorie avanzate dai proprietari dei fondi fatti oggetti del piano edilizio economico e popolare nei confronti del Comune, con chiamata in causa dei soggetti attuatori, fra i quali il C.O.R.E.S., ma non coinvolse in alcun modo gli aventi causa da quest’ultimo, i quali oggi vengono fatti oggetti della pretesa comunale riguardante i conguagli;

c) queste S.U. hanno più volte precisato che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (S.U. n. 20350, 31/07/2018, Rv. 650270) e qui non è dubbio che il “petitum” sostanziale debba identificarsi con la richiesta di conguagli da parte del Comune;

d) la controversia non involge l’interpretazione della convenzione di base, nè involge il vaglio di legittimità di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa, ma ben diversamente concerne la contestazione della debenza individuata dalla Delibera comunale; di talchè soccorrono i precedenti di questa Corte, secondo i quali la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 e successive modificazioni e innovazioni), spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11, laddove sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano messe in discussione “ex post” solo la misura del corrispettivo (da stabilirsi in base alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettività dell’obbligazione di pagamento (S.U. n. 7573, 30/03/2009, Rv. 607463); di talchè rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10, come sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A. (S.U. n. 17142, 10/08/2011, Rv. 618577; conf. S.U. n. 20419, 11/10/2016);

e) risolta in favore del giudice ordinario la questione di giurisdizione, spetterà poi a quest’ultimo vagliare la questione di competenza riguardante la dedotta applicabilità di arbitrato convenzionale (cfr. S.U. n. 24153, 25/10/2013);

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore del controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate.

PQM

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA