Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25574 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23463/2009 proposto da:

S.D. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNINI Giacomo giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA S.P.A. (già COMMERCIAL UNION INSURANCE S.P.A. in

persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. D.P.

L., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE ANGELICO 12,

presso lo studio dell’avvocato MARVASI TOMMASO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LATTANZIO Maurizio giusta delega in atti;

– controracorrente –

e contro

T.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 924/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/07/2008, R.G.N. 1930/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato GIACOMO GIOVANNINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.D., premesso che in data 15.8.1998 era stato violentemente investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali dall’autovettura condotta dal proprietario T.D., ed assicurata con la Commercial Union spa, aggiungeva di aver subito in conseguenza del sinistro gravi lesioni personali con postumi permanenti. Ciò premesso, conveniva in giudizio il T. e la Spa Commercial Union per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio, il Tribunale di Asti condannava le parti convenute a pagare all’attore la somma di Euro 6.500,00 oltre interessi e svalutazione.

Avverso tale decisione proponevano appello sia lo S. sia le altre parti ed in esito al giudizio, in cui veniva disposta la rinnovazione della perizia medica di ufficio, la Corte di Appello di Torino con sentenza depositata in data 7 luglio 2008 respingeva entrambe le impugnazioni. Avverso la detta sentenza lo S. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Resiste con controricorso la Commercial Union ora Aviva Italia. Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve soffermarsi l’attenzione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente, sulla base della pretesa tardività della notifica in quanto a fronte di una sentenza depositata in data 7 luglio 2008 la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario è avvenuta il 20 ottobre 2009.

A riguardo, appare opportuno evidenziare i seguenti profili di fatto:

1) come emerge dalla lettura della relata di notifica dell’ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Torino, in data 7 ottobre 2009, la notificazione del ricorso per cassazione non andò a buon fine perchè l’avv. Merlo, presso il cui studio si era elettivamente domiciliato l’avv. Maurizio Lattanzio procuratore costituito per conto sia di T.D. sia della Commerciai Union Italia S.p.a., aveva lasciato il suo studio legale in (OMISSIS) trasferendosi presso un indirizzo sconosciuto;

2) la data del 7 ottobre 2009 rientrava nel termine lungo di un anno e 46 giorni fissato dall’art. 327 c.p.c., ai fini dell’impugnazione della sentenza non notificata;

3) i ricorsi furono quindi consegnati all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta, in data 20 ottobre 2009, e furono effettivamente ricevuti tre giorni dopo.

Ciò premesso, mette conto di sottolineare che la Suprema Corte, nei suoi arresti più recenti, ha modificato il precedente orientamento, secondo cui la questione della conoscenza o conoscibilità del diverso recapito del procuratore non aveva alcun rilievo giuridico, statuendo invece che, in caso di esito negativo della notifica di un’impugnazione, non imputabile al notificante, il procedimento notificatorio può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini. Invero, se la notifica dell’atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame (Cass. 6547 del 2008).

Successivamente, sono intervenute anche le Sezioni Unite statuendo che, qualora la notificazione di atti processuali, da compiersi entro un determinato termine perentorio, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (cfr. Sez. Un. n. 17352/09, Cass. n. 9046/10).

Dall’esame degli arresti giudiziari, sopra riportati nella loro essenzialità, appare pertanto evidente che la più recente giurisprudenza di questa Corte si è tendenzialmente orientata in direzione di un maggiore e più consapevole riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive dalle quali sia dipeso il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione. Conforme a tale orientamento appare pertanto il principio di diritto applicabile alla vicenda processuale che ci occupa, secondo cui, in tema di notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario, qualora la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, ed in particolare a ragione dell’avvenuto trasferimento del domiciliatario non conoscibile da parte del notificante, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, a nulla rilevando che quest’ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame.

Nel caso di specie, la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta ad appena tredici giorni dalla prima tentata notifica sicchè deve escludersi la decadenza dell’impugnante e la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del controricorrente.

Passando ad esaminare il ricorso dello S., deve evidenziarsi che la prima doglianza, svolta dal ricorrente, è stata articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla sussistenza del nesso causale tra il verificarsi del sinistro e la patologia psichiatrica affliggente il ricorrente stesso, ed è stata conclusa in tali termini” ne consegue che, per i motivi esposti sopra, la sentenza della Corte d’appello, quanto al 1^ motivo di impugnazione sia palesemente viziata: le succinte ed imprecise argomentazioni della motivazione risultano prive di coerenza rispetto alle risultanze della consulenza di parte del Dott. V., che ha illustrato le incoerenze e le carenze in cui è incorsa la CTU espletata, alla luce dei risultati della moderna scienza medica, risultanze, fatte proprie dalla difesa del ricorrente e sistematicamente dalla Corte sulla base di un’unica ripetitiva motivazione, utilizzata indistintamente, a fronte di qualsiasi doglianza manifestata dall’appellante”.

La seconda doglianza è stata articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla insussistenza della parziale soccombenza dell’attore in primo grado, ed è stata conclusa in tali termini” ne consegue che, per i motivi esposti sopra, la sentenza della Corte d’appello sia palesemente viziata anche con riferimento al 2^ motivo di impugnazione; le contraddittorie ed imprecise argomentazioni della motivazione risultano prive di coerenza rispetto alla stessa ordinanza che ha disposto la rinnovazione. In tale provvedimento, in fatti, sono state disattese tutte le argomentazioni poste dal giudice di prime cure alla base del rigetto dell’istanza di supplemento di ctu, chiesta in primo grado, e di conseguenza tutte le censure mosse al comportamento processuale dell’attore, con riferimento all’andamento delle operazioni peritali. Tuttavia, dette considerazioni, ritenute non condivisibili dalla Corte, in funzione dell’accoglimento dell’istanza di rinnovazione della Ctu in grado di appello, sono invece ritenute, contraddittoriamente, idonee a giustificare la parziale compensazione delle spese di lite di primo grado”. I motivi in questione sono entrambi inammissibili. Ed invero, deve tenersi presente che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, ove sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come è avvenuto nel caso di specie, la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

Ed è appena il caso di sottolineare come tale momento di sintesi debba consistere in una parte del motivo a ciò specificamente destinata, elaborata dallo stesso ricorrente in termini compiuti ed autosufficienti, senza che la Corte sia obbligata ad una attività di interpretazione della doglianza complessivamente illustrata, al fine di poter individuare il fatto controverso, cui si riferisce il ricorrente, e le ragioni per cui la motivazione sarebbe stata omessa o comunque sarebbe insufficiente e/o contraddittoria.

Ciò premesso, va osservato che nel ricorso in esame, il ricorrente non ha affatto assolto le prescrizioni di legge, guardandosi bene dal formulare i momenti di sintesi in termini compiuti ed autosufficienti, omettendo qualsiasi riferimento alle ragioni di sussistenza del vizio motivazionale, evitando di indicare in dettaglio quali sarebbero i passi della sentenza in cui la stessa sarebbe carente di motivazione o contraddittoria. Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, il mancato assolvimento di tale onere comporta l’inammissibilità delle due censure.

Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, il ricorso per cassazione in esame deve essere dichiarato inammissibile.

A tale declaratoria segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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