Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25574 del 14/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25574 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 13174-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ISOFOM SRL 009075704010, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67,
presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato TESAURO FRANCESCO giusta
procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/11/2013

avverso la sentenza n. 48/4/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ANCONA del 9/03/2010,
depositata il 23/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

udito l’Avvocato Gradara Rita difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 13174 sez. MT – ud. 23-10-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 13174/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Isofom srl.

ORDINANZA
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale delle Marche n. 48/04/10, depositata il 23
marzo 2010, con la quale, rigettato il ricorso per revocazione
contro la decisione di quella precedente della medesima, la pronuncia con cui l’opposizione della società Isofom srl., relativa
all’avviso di accertamento, riguardante l’Irpeg, l’Iva e l’Irap
per l’anno d’imposta 1999, emesso per mancata contabilizzazione di
operazioni commerciali ed omessa fatturazione delle stesse, veniva
ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che in realtà non era dato ravvedere alcuna ipotesi di
errore revocatorio in tutto il corpo della sentenza impugnata, avente il n. 20/08, e pubblicata 1’11.3.2008, trattandosi soltanto
di quello materiale,

consistente nella errata formulazione

dell’intestazione, atteso che tutta la parte restante del testo
atteneva esclusivamente alla trattazione del tema devoluto circa
le imposte pretese con l’atto impugnato, e non piuttosto al trattamento sanzionatorio per quelle altre che si assumevano evase. La
Isofom resiste con controricorso, mentre entrambe e

hann

depositato memoria.
Motivi della decisione

2. Con il motivo addotto a sostegno del ricorso

ricorrente

deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che la

sentenza n.

20

riportava nel

frontespizio

l’indicazione dell’avviso di accertamento, ma soltanto il contenzioso avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio per le impo-

Oggetto: revocazione sentenza

2

ste evase era stato trattato nel corpo di essa, e non invece le
imposte dirette e l’Iva.
Il motivo è infondato, dal momento che esattamente il giudice
della revocazione metteva in evidenza che la decisione in argomento concerneva in realtà solo il tema afferente alla imposte non
pagate, e che la relativa indicazione dell’atto di contestazione
nel frontespizio della sentenza costituiva un mero errore materiale, il quale non può essere corretto ovviamente con il procedimento revocatorio, il cui presupposto attiene invece alla enunciazione di un tema del tutto differente da quello esaminato.
Su tale punto perciò la sentenza impugnata risulta motiv a in
modo giuridicamente corretto.
3.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, sussistono

i motivi

per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.

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