Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25574 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. un., 12/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29585/2019 proposto da:

L.W., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo unitamente all’avvocato MARIO MINELLA;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO, CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 65/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 29/07/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati L.W. e Mario Minella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio, addebitato all’avv. L.W. l’incolpazione di cui agli artt. 8 e 12 del previgente codice deontologico forense, per avere fatto intraprendere al proprio cliente (un condominio) azioni legali non necessarie (nella specie, si contestava al professionista di avere agito in via monitoria nei confronti di Z.D., ex proprietario d’unità immobiliare, nonostante che l’acquirente, tale S., avesse trattenuto dal prezzo di acquisto quanto dovuto al condominio; nel mentre avrebbe dovuto agire, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., nei confronti dell’acquirente, coobbligata in virtù dell’atto di acquisto), applicò, con decisione dell’8/5/2013, a costui la sanzione disciplinare della censura. Il professionista veniva, invece, scagionato dai capi d’incolpazione fondati sulla violazione degli artt. 36 e 42 previgente codice deontologico forense.

Il Consiglio nazionale Forense, adito dall’avv. L., con l’impugnata sentenza, dopo aver disatteso l’eccezione di prescrizione del professionista, in quanto i fatti (cioè la congerie dei procedimenti da costui avviati) si erano svolti dal 2006 a tutto il 2012 e il procedimento disciplinare era stato avviato nel 2013, confermava nel merito l’incolpazione e la sanzione.

2. Avverso la statuizione del Consiglio Nazionale Forense ricorre l’avv. L.W. sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio è rimasto intimata.

Il P.G. ha concluso come da requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., comma 1, invocando l’intervenuta prescrizione essendo decorsi più di cinque anni dai fatti contestati, che risalivano al 2006/2007, e la decisione gravata non aveva esaminato dettagliatamente la documentazione.

1.1. La censura non supera il vaglio d’ammissibilità, poichè non coglie la “ratio decidendi”, stante che il CNF ha spiegato come e attraverso quali atti i procedimenti giudiziari, avviati dal professionista nel 2006, si erano protratti fino a tutto il 2012, a ridosso dell’avvio dell’azione disciplinare (2013).

Inoltre con la stessa vengono evocati atti in questa sede non compulsabili.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del nuovo codice deontologico, invece di quello vigente al momento dei fatti contestati; violazione e falsa applicazione della L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 5.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata aveva affermato che “L’aver proposto una pluralità di azioni diverse anzichè coinvolgere le persone direttamente obbligate comporta sicuramente la violazione dell’art. 36 (C.D. previgente) ed ora art. 23 che vieta di consigliare azioni inutilmente gravose ed dell’art. 66 del nuovo C.D. che vieta all’avvocato di aggravare la controparte con plurime azioni.

La pena edittale prevista dal nuovo CD per entrambe le violazioni è quella della censura dovendosi quindi escludere un più favorevole regime sanzionatorio per l’incolpato”. Di conseguenza, prosegue il ricorrente, si era reputato applicabile il codice deontologico del 2014, a fronte di fatti che sarebbero accaduti in epoca anteriore. Inoltre il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva assolto l’incolpato dalle contestate violazioni degli artt. 36 e 43.

Infine, soggiunge il L., “Seppure sia pacificamente riconosciuta la facoltà al CNF di riqualificare i fatti contestati in una diversa fattispecie di violazione deontologica è pur vero che la sentenza debba essere comunque motivata mentre nel caso in oggetto manca qualsivoglia effettivo riferimento compiuto dal CNF in ordine a quali sarebbero gli elementi di valutazione differenti, che sarebbero stati valutati ai fini di ritenere configurabile la diversa violazione dell’art. 23 sul quale il COA si era espresso assolvendo il ricorrente”.

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La critica è ininfluente poichè l’inciso, con il quale la decisione richiama norme diverse dal citato art. 8, è rimasto privo di pratiche conseguenze.

La statuizione, respingendo il ricorso, ha confermato in puntuali termini l’incolpazione accertata dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la sanzione da esso applicata, in relazione all’art. 8 del “previgente codice deontologico forense”, per non avere il l’avvocato adempiuto ai propri doveri professionali con diligenza. La decisione del CNF espressamente ricorda che il Consiglio dell’Ordine aveva assolto l’incolpato dalla violazione degli artt. 36 e 42 del “previgente codice deontologico forense”, condivide “apertis verbis” la decisione di condanna di primo grado, per violazione del dovere di diligenza, senza tangere in alcun modo il capo assolutorio.

Il successivo riferimento al previgente art. 36 (attuale art. 23) “che vieta di consigliare azioni inutilmente gravose e dell’art. 66 del nuovo CD che vieta all’avvocato di aggravare la controparte con plurime azioni” costituisce, pertanto, un inciso ininfluente: la sentenza del CNF, respingendo il ricorso, ha confermato l’addebito deontologico attribuito in primo grado e la sanzione inflitta al professionista, senza aggravarne in alcun modo la posizione.

3. Con il terzo motivo viene prospettato vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, a causa di “omesso e/o erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti”, in quanto la decisione non aveva tenuto conto di una pluralità di circostanze che non avrebbero reso immediato ed agevole aggredire la somma tenuta in cauzione dall’acquirente dell’immobile, al fine di far fronte alle spese condominiali pregresse; in particolare le ingiunzioni avrebbero potuto effettuarsi solo dopo l’approvazione del consuntivo di spesa. Inoltre le azioni erano intervenute per tempo e dietro regolare mandato. Non era vero che la signora S. aveva corrisposto quanto dovuto spontaneamente. Inoltre, sulla base del citato art. 63, la solidarietà è limitata all’anno in corso e a quello precedente.

3.1. Anche quest’ultimo motivo è inammissibile.

Trattasi, all’evidenza, di critica fattuale, fondata, peraltro, su atti in questa sede inconoscibili.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014). Non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l’ipotesi, che qui non ricorre e, peraltro, neppure viene adombrata, del difetto assoluto di motivazione; il ricorso, invece, lungi dal delineare una omissione di tal fatta, s’impegna in una critica degli apprezzamenti di merito espressi dalla sentenza impugnata, con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile esame di merito.

4. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo la controparte svolto difese in questa sede.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile “ratione temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

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