Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25573 del 12/11/2020

Cassazione civile sez. un., 12/11/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 12/11/2020), n.25573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31701/2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE

39, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO FANELLI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ENRICO GIOVANNI CARAMORI, e LUCA COLOMBO;

– ricorrente –

contro

P.M., P.M.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO

DRAGOGNA, e GIORGIO PEDINELLI;

– ricorrenti successivi –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE –

SUDTIROL S.P.A. (subentrata a CA.RI.TRO. S.P.A.), P.A.,

P.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 108/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 25/06/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi riuniti;

udito l’Avvocato Cristiano Fanelli per delega dell’avvocato Enrico

Caramori.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia rigettò l’opposizione proposta da P.A., F., M. e M.C. avverso le cartelle esattoriali emesse dalla Provincia autonoma di Trento a riguardo di talune particelle delle rive del lago di (OMISSIS), che l’Ente locale riteneva occupate senza titolo dagli opponenti. Il Tribunale, integrata la relazione del CTU con quella del CT della Provincia, reputò legittima la pretesa stante l’appartenenza delle aree predette al demanio.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche rigettò l’impugnazione dei P., assumendo, in sintesi, che la sentenza di primo grado non si basava su atti d’intavolazione o su provvedimenti giurisdizionali annullati, bensì sulla situazione fattuale; che gli atti impositivi non si fondavano su un precedente provvedimento amministrativo annullato, ma su una legittima riedizione del potere della P.A.; che l’evidenza della demanialità faceva escludere in radice qualsivoglia incolpevole affidamento; che si era tenuto conto della “piena ordinaria” e nessuna lesione poteva riscontrarsi nel fatto che quel giudice avesse reputato di condividere talune osservazioni del consulente di parte; che, infine, era da escludersi travisamento dei titoli negoziali.

2. Avverso la statuizione d’appello ricorrono, con un primo ricorso, fondato su tre motivi, P.F. e con altro ricorso, fondato su otto motivi, ulteriormente illustrato da memoria, P.M. e M.C..

La controparte è rimasta intimata.

Il P.G. ha concluso come da requisitoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo P.F. denunzia violazione del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, art. 63, nonchè dell’art. 24 Cost., assumendo che il Giudice d’appello, aveva travisato il motivo, con il quale si era lamentato che la decisione di primo grado si fondava su atti d’intavolazione annullati, poichè “La concessione dell’intavolazione del 1958 in favore del Demanio (poi volturata alla Provincia) non è mai stata notificata ad alcuno dei P., come, invece richiede la norma indicata in epigrafe”. Si soggiunge, inoltre, che anche sul piano fattuale la decisione era erronea poichè il CTU aveva spiegato che, a causa di plurimi interventi d’imbonimento e bonifica da parte dell’uomo, il lago si era ritirato e non vi era certezza su chi avesse operato in tal senso, ma era “più ragionevole supporre che essi siano stati attuati dal Consorzio Economico “Lago di (OMISSIS)” in epoca sicuramente anteriore al 1948″, di talchè i terreni erano giunti, secondo la ricorrente, già bonificati al dante causa della medesima.

1.1. La doglianza è inammissibile.

Deve osservarsi che la stessa non coglie la “ratio decidendi”: la decisione d’appello, confermando quella di primo grado, non si fonda su atti d’intavolazione o su provvedimenti annullati, ma su una valutazione complessiva dello stato dei luoghi, in uno ai documenti amministrativi, giungendo alla conclusione che l’area di cui si discute era il frutto di un ritiro del lago e dell’emergere, pertanto di terre mai sdemanializzate.

Peraltro, a parte la genericità del riferimento, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (di recente, Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione del giudicato: la Provincia autonoma di Trento aveva proposto, con deliberazione n. 9274/1979, una revisione catastale e tavolare dei beni del demanio idrico, acquisendo talune aree. Avverso la detta Delibera erano state proposte svariate opposizioni, tutte rigettate dalla Provincia. A seguito d’impugnazione di taluni proprietari rivieraschi la deliberazione era stata annullata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con la sentenza n. 16/1983 del 18/12/1982, decisione che le S.U. avevano confermato con la sentenza n. 2002 del 28/4/1989, lasciando le proprietà rivierasche “integre fino all’emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi”. Poichè con la Delib. n. 3760 del 1998, l’Ente locale aveva riprodotto i medesimi vizi si era in presenza di violazione del giudicato.

2.1. Il motivo è infondato.

A voler prescindere dall’aspecificità per genericità della censura, non essendo conoscibile il contenuto della richiamata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, proprio l’espressione estratta dalla sentenza di questa Corte, la quale fa salvo il nuovo esercizio del potere amministrativo, non consente di accogliere la critica censuratoria: si è in presenza, infatti, proprio della riedizione del potere della P.A., lasciato, ovviamente, intangibile dal riportato annullamento.

3. Con il terzo motivo P.F. lamenta violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione al principio di affidamento.

Al contrario di quanto affermato dall’avversata sentenza non era affatto evidente la natura demaniale dei terreni. Il giudizio si protraeva dal 2000 e aveva visto disputare, con opinioni contrastanti, esperti di vario genere e appariva ragionevole quanto affermato dal CTU, il quale aveva precisato che “l’occupazione di aree demaniali, ammesso che ci sia stata, (avrebbe dovuto essere contestata) nel momento dell’occupazione stessa”. I P. avevano sempre correttamente inteso regolamentare il regime concessorio di pontili e spiaggia, non certo la proprietà fondiaria sulla quale si erge la villa.

3.1. La doglianza è inammissibile per la ragione enunciata al p. 1.1. a riguardo della deduzione di violazione di norme costituzionali.

In ogni caso la questione risulta avere natura fattuale e lo scrutinio del Giudice d’appello (cfr. in specie pag. 10) non è in questa sede censurabile.

4. P.M. e M.C. con il primo motivo deducono violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 200 e art. 111 Cost., nonchè omessa e apparente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Questa in sintesi la critica mossa alla decisine impugnata.

La Corte di secondo grado aveva pretermesso i motivi in fatto e in diritto prospettati dalla “de cuius” S.P.M.G., limitandosi a rinviare alla motivazione di cui al p. 7.1.2., riguardante l’impugnazione degli altri interessati, chiamati in causa “iussu iudicis”. Si era, pertanto, in presenza di motivazione apparente. Inoltre non si era considerato che gli acquisti, effettuati dal padre degli odierni ricorrenti nel 1953 e nel 1961, erano stati effettuati da privati. Infine, la decisione aveva contraddittoriamente attinto alla relazione del CTU e a quella del CTP.

4.1. La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità.

Il motivo è aspecifico perchè non consente a questa Corte di verificare la fondatezza della pretesa pretermissione di talune censure d’appello, non riportate specificamente in seno al ricorso o ad esso allegati, nei suoi termini esatti e non genericamente, senza compiere generali verifiche degli atti (cfr., ex multis, Cass. n. 23834/2019, Cass. n. 11738/2016, Cass. n. 19410/2015).

Inoltre, confermata la piena legittimità della motivazione per “relationem”, laddove il giudice d’appello richiami consapevolmente il contenuto motivazionale della sentenza di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 20883/2019), nel caso in esame ciò è, peraltro, da escludere, non potendosi configurare una motivazione per “relationem” all’interno dello stesso corpo motivazionale della medesima sentenza, ma, semmai, il perseguimento del doveroso scopo di evitare inutili ripetizioni argomentative.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conseguendone che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

Inoltre, la riscrittura della norma deve interpretarsi alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U. cit., Rv. 629830).

La sentenza del T.S.A.P. ha reso strutturata e comprensibile motivazione ben lungi dall’apparenza, il contenuto della quale non è sindacabile da questa Corte.

La circostanza, infine, che il Giudice abbia tenuto conto della relazione del consulente tecnico di parte, in un complessivo giudizio, involgente anche le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, rientra a pieno titolo nel giudizio di merito, attraverso il quale il giudice valuta le conclusioni del consulente d’ufficio, alla luce di quelle di parte (si veda Cass. n. 5592/02, Cass. n. 3351/01, Cass. n. 5158/98).

5. Con il secondo motivo i due ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. b), c) e d) nonchè “violazione delle norme sulla competenza speciale del TRAP”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3 e 5.

Si assume che la sentenza di primo grado trovava fondamento nelle intavolazioni e nei dati catastali, omettendo di definire il limite della “piena ordinaria”. Era rimasto violato la L.P. Autonoma Trento n. 18 del 1976, art. 5.

Era stata inopinatamente disattesa la relazione del CTU, il quale aveva reputato che le particelle in contestazione erano collocate al di fuori dell’alveo lacustre e che, per la sussistenza del c.d. nesso asburgico, fino al 1929 l’area era tutta di privata proprietà (Conte T.). Nel 1926 si era proceduto a una generale bonifica legale per una fascia di 30-60 m. e, di conseguenza, la striscia imbonita non era riferibile al dante causa degli odierni ricorrenti.

La sentenza irragionevolmente invece che recepire le puntuali considerazioni della consulenza d’ufficio, l’aveva integrata con le valutazioni del consulente di parte avversa, mutando gli argomenti del primo Giudice. Proprio perchè il CTU non era stato chiamato a controdedurre alle osservazioni del CTP si era concretizzata la violazione del giusto processo.

6. Con il terzo motivo viene denunziata “motivazione travisata e contraddittoria”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Secondo i ricorrenti si era in presenza di motivazione apparente, non avendo il Giudice d’appello esaminato, se non con un rapido rinvio, la critica mossa alla sentenza di primo grado, la quale aveva determinato uno sconfinamento di 3.000 mq a causa di una errata lettura degli atti di provenienza. P.G. (dante causa) aveva acquistato a corpo e non a misura “senza garanzia dei confini di estensione”. Il CTU aveva chiarito che non poteva allo stato attuale parlare di spiaggia poichè “tutta la fascia costiera del bacino era stata compromessa dai vari interventi di bonifica”.

7. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L.P. Autonoma di Trento 8 luglio 1976, n. 18, artt. 4 e 5.

Si sostiene che l’omessa determinazione del limite demaniale secondo il criterio della piena ordinaria, limite che, invece, il CTU aveva definito, privilegiando i confini catastali e tavolari, aveva finito per violare, in primo luogo la stessa legge Provinciale di cui in epigrafe (art. 4) e lo stesso art. 950 c.c., comma 3, in presenza di una regolamentazione dei termini a suo tempo disposta dallo stesso ente titolare.

8. Con il quinto motivo viene denunziata violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 200 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, assumendosi che il Tribunale superiore, violando il giusto processo, aveva disatteso l’accertamento di quota effettuato dal CTU, privilegiando le osservazioni del CT di parte avversa.

9. con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che non si era considerata la vendita del Conte T. in favore del Consorzio Economico a garanzia limitata della sponda sud del lago di (OMISSIS) del 1926, vigente il regime austro-ungarico, e il bene, che non costituiva demanio, era stato bonificato dal Consorzio.

10. I motivi dal due al sei, tra loro osmotici, sono inammissibili.

Le doglianze in parola, tutte accomunate dallo scopo, peraltro evidente, di mettere in discussione la motivazione di merito, impingono nelle ragioni d’inammissibilità sopra prese in rassegna.

Per un esame di dettaglio basterà osservare quanto segue.

Nella sostanza, scevra da dissimulazione, i ricorrenti instano per un riesame delle valutazioni del giudice del merito; trattasi di doglianze che mirano ad un inammissibile riesame degli insindacabili apprezzamenti di merito e la denunzia di violazione di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019).

Non assume rilievo la situazione storica, ma quella attuale: il dante causa acquistò a corpo e (appunto) senza garanzia per i confini uno stacco di terra che aveva, secondo gli accertamenti di merito, natura demaniale.

La decisione non è fondata sui titoli di provenienza e sulle annotazioni catastali, bensì, come si è più volte ripetuto, sulle verifiche della situazione fattuale e, si ripete, quindi, i ricorrenti non colgono la “ratio decidendi”, oltre a introdurre la narrazione di fatti aspecifici per difetto di autosufficienza.

Per completezza va precisato che la L.P. n. 18 del 1976, art. 5, dispone, difformemente dalle aspettative dei ricorrenti, che l’accertamento pubblico viene effettuato “tenuto conto della situazione di fatto indipendentemente dalle risultanze castali. Tale provvedimento accerta che la demanialità ha carattere originario con riferimento ai beni previsti dall’art. 4, comma 1. (…). Sono oggetto di accertamento della demanialità (…), inoltre, le opere, anche private, contigue o pertinenti l’alveo, destinate in via prevalente a un uso pubblico (…) L’accertamento della demanialità riguarda anche il sedime delle opere”; la norma, indi, individua puntualmente gli atti conoscitivi propedeutici all’accertamento (relazione tecnica, rappresentazione cartografica, elenco dei proprietari tavolari, nonchè dei titolari di diritti reali).

11. con il settimo motivo i P. denunziano violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 200, art. 111 Cost. e violazione della L.P. autonoma di Trento n. 18 del 1976, artt. 4 e 5, poichè la sentenza impugnata aveva omesso di motivare sul motivo d’appello con il quale si era contestata la condanna alle spese in favore di Equitalia Trentino Alto Adige, in violazione dell’art. 91 c.p.c., estromessa su sua richiesta (i P. avevano adempiuto a quanto loro intimato con le cartelle notificate), e la sentenza d’appello, senza prendere posizione, si era limitata a giudicare corretta la condanna sulla base del criterio della soccombenza virtuale, essendo, per contro, “evidente che l’accoglimento della presente opposizione comporterà in sede di rinvio, di sancire l’obbligo di restituzione delle cartelle pagate”.

11.1. Trattasi di un “non motivo” ma di una conseguenza dipendente dall’auspicata cassazione della sentenza impugnata.

12. con l’ottavo motivo si deduce che la materia della rivendica “o di accertamento della rivendica in base ad dati catastali”, non appartiene alla competenza del Giudice delle acque, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2.

12.1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento, essendo pacifico che non si versi in materia di rivendicazione, vertendo la controversia sulla debenza delle cartelle esattoriali.

13. Non deve farsi luogo a regolamento delle spese non avendo la controparte svolto difese in questa sede.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta i ricorsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020

 

 

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