Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25572 del 30/11/2011

Cassazione civile sez. III, 30/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 30/11/2011), n.25572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22678/2009 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE NOTARIIS Giovanni giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 242/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 02/10/2008, R.G.N. 81/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 7 e 9 novembre 1994 V.A., premesso che in data 10.7.1994, mentre era alla guida della propria autovettura Croma percorrendo una strada statale, veniva in collisione con altra auto, proveniente da una stradina laterale, non segnalata da cartelli e poco visibile, posta alla sua destra, aggiungeva che a seguito dell’impatto sua figlia minore subiva lesioni e la sua auto restava danneggiata per un valore di circa otto milioni. Ciò premesso, conveniva in giudizio N.F., conducente dell’altra auto, il Comune di Campobasso e la Nuova Tirrena Assicurazioni, Gruppo INA, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. In esito al giudizio, in cui si costituiva il Comune eccependo l’infondatezza della domanda nei propri confronti e l’attore dichiarava di non insistere nella domanda nei confronti degli altri convenuti, essendo intervenuto un accordo transattivo circa i danni subiti dalla figlia, il Tribunale di Campobasso respingeva la domanda attrice sull’assunto che la transazione fosse comprensiva sia del risarcimento per le lesioni della minore sia del risarcimento per i danni all’auto. Avverso tale decisione proponeva appello il V. ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Campobasso con sentenza depositata in data 2 ottobre 2008 rigettava l’appello. Avverso la detta sentenza il V. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un’unica doglianza, articolata in due profili, entrambi per motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, il ricorrente ha lamentato, con il primo profilo, che la sentenza sarebbe “errata nel capo di decisione concernente la determinazione e valutazione dei presupposti numerici e le operazioni matematiche necessarie per la liquidazione del danno materiale subito da V.A.” avendo la Corte ritenuto erroneamente che la somma corrisposta dalla compagnia assicuratrice fosse di Euro 2.200,00 mentre era invece di sole L. 2.200.000 (pari ad Euro 1.136,00); quindi, con il secondo profilo, ha dedotto che la Corte sarebbe caduta in grave contraddizione perchè, dopo aver premesso che la somma di Euro 2.200,00 rappresentava la definizione transattiva del solo danno subito dalla minore senza soddisfare anche i danni subiti dall’auto, ha tratto la conclusione che tale somma per la sua entità potesse coprire la quota di risarcimento spettante al V. per i danni all’autovettura, in considerazione della sua quota di responsabilità (60%) nella causazione del sinistro, trascurando che ad ogni modo residuava un danno di Euro 1.587,6.

Il profilo di censura, relativo all’errore in cui sarebbe caduta la Corte di merito confondendosi tra euro e lire, non può essere preso in considerazione. Ed invero, se i termini della doglianza fossero esatti, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore di fatto deducibile esclusivamente con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4. Invero, il c.d. travisamento dei fatti, come vizio revocatorio, consiste per l’appunto nell’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo mentre il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunciato dalla ricorrente, postula invece che il giudice di merito, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui e1 stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Ed è appena il caso di sottolineare che il travisamento, immediatamente rilevabile sulla scorta degli stessi atti processuali non può costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

E’ invece fondato il secondo profilo di doglianza, riguardante il dedotto vizio motivazionale. A riguardo, mette conto di sottolineare che la Corte territoriale parte dalla premessa che, come risulta dal documento transattivo nella parte in cui risultavano scritte le parole “limitatamente ai danni da lesione della figlia minore”, la somma di Euro 2.200,00 percepita dal V., non copriva l’intera somma da lui richiesta a titolo di risarcimento del danno, ma solo quella relativa al ristoro delle lesioni personali patite dalla figlia (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Ne derivava, pertanto, come inevitabile corollario logico, la sopravvivenza del diritto del V. a percepire ancora il risarcimento dei danni patrimoniali, relativi all’autovettura, sui quali la transazione intervenuta non aveva e non ha esplicato alcuna influenza, essendo limitata espressamente “ai danni da lesione della figlia minore”. Fatto sta che la Corte territoriale ha poi escluso il risarcimento dei detti danni patrimoniali sulla base della considerazione che “la quota di risarcimento spettante al V. in proporzione della responsabilità di lui corrisponda alla somma già da lui usufruita in conseguenza della transazione stipulata” (cfr. pag. 9), trascurando che oggetto della transazione era stato il risarcimento dei soli “danni da lesione della figlia minore”, per cui la somma corrisposta a quel titolo non poteva riguardare le ulteriori voci di danno per i quali non era intervenuta alcuna transazione.

Ciò posto, deve ritenersi sussistente il vizio motivazionale dedotto, sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, risultando di ovvia evidenza l’insanabile contrasto, esistente non solo tra le argomentazioni complessivamente adottate ma soprattutto tra la premessa logica, da cui è partita la Corte di merito, e le successive conclusioni, cui è pervenuta, in modo tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto per quanto di ragione e che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione.

Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Campbasso, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011

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